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Diritto di accesso - Per differire l'accesso ai dati va dimostrato il pregiudizio che ne deriverebbe - 21 ottobre 2002 [1066484]

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[doc. web. n. 1066484]

Diritto di accesso - Per differire l´accesso ai dati va dimostrato il pregiudizio che ne deriverebbe - 21 ottobre 2002

Il resistente, al fine di ottenere un temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti dell´interessato, deve fornire la dimostrazione del pregiudizio che potrebbe derivarne al suo diritto di difesa; in mancanza di tale prova, la richiesta di differimento deve essere disattesa.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla sig.a XY rappresentata e difesa dall’avv. Beatrice Cunegatti presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

dott. Luigi Ferrara;

visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

La ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro alla richiesta formulata il 31 maggio 2002 al medico al quale si era sottoposta a visita a seguito di un incidente stradale, richiesta con la quale aveva chiesto conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, di avere conoscenza degli stessi e di aggiornare il dato relativo al proprio nome, mutato dopo la visita a seguito di un decreto prefettizio.

Con successiva istanza di sollecito del 2 settembre 2002, rimasta anch’essa inevasa, l’interessata ha chiesto anche conferma dell’avvenuta comunicazione dell’aggiornamento del dato relativo al nome alla Axa Assicurazioni S.p.a., cui i dati erano stati comunicati.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre le spese sostenute per il procedimento a carico del titolare del trattamento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 25 settembre 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con nota del 1° ottobre 2002 ritenendo di aver già fornito riscontro alle richieste con nota del 10 settembre 2002 (non pervenuta all’interessata) e successiva nota del 30 settembre 2002.

Il resistente ha ipotizzato che il trattamento dei dati in questione non rientri nell’ambito di applicazione della legge n. 675/1996, in applicazione del relativo art. 3, comma 1, «posto che i dati sono stati raccolti e comunicati in unica soluzione e verso unico destinatario da soggetto persona fisica nell’ambito di attività professionale medico-legale».

Nella precedente nota del 30 settembre 2002 rivolta alla ricorrente, il resistente ha confermato di detenere dati personali relativi alla ricorrente in relazione all’incidente stradale, ma non ne ha comunicato il contenuto all’interessata. Ha poi dichiarato di aver aggiornato il nome di battesimo di quest’ultima, come richiesto, e di aver comunicato tale aggiornamento alla compagnia di assicurazioni. Ha infine invitato l’interessata a "sottoscrivere" con il nome aggiornato il modulo, nuovamente inviato, di informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996.

Con nota fax dell’8 ottobre 2002 l’interessata ha replicato:

  • contestando l’eccezione secondo cui il trattamento non sarebbe soggetto alla legge n. 675/1996, rilevando che "è il medesimo legale a confermare che tale trattamento è stato effettuato in regime di attività libero-professionale (…)" e che dall’ambito di applicazione della medesima legge, ai sensi dell’art. 3, comma 1, delle legge n. 675, sono esclusi "solo i trattamenti svolti per fini esclusivamente personali";
  • osservando che il resistente, autonomo titolare del trattamento, ha semplicemente confermato di detenere dati personali, omettendo, però, di comunicarli in forma intelligibile nonostante li abbia comunicati ad un terzo (la compagnia di assicurazioni);
  • che l’informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta era carente e non conteneva, in particolare, l’indicazione delle "categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati (…) il che, evidentemente, assoggetta altresì il titolare del trattamento alle sanzioni di cui all’art.39 legge 675/1996".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulle richieste rivolte ad un medico in relazione ad un trattamento dei dati personali avvenuto a seguito di una visita medica.

Il medico resistente ha fornito un parziale riscontro a tali richieste.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento alle richieste volte ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e l’aggiornamento del dato relativo al nome, nonché ad ottenere l’attestazione della comunicazione a terzi di tale aggiornamento.

Il ricorso va invece accolto per quanto riguarda la richiesta della ricorrente di conoscere in modo intelligibile i dati personali comuni e sensibili che la riguardano, comunque detenuti.

Il trattamento dei dati svolto dal medico resistente è soggetto alle disposizioni della legge n. 675/1996, essendosi svolto per evidenti finalità di esercizio di un’attività professionale medico-legale, anziché per fini esclusivamente personali ai sensi dell’art. 3 della medesima legge.

Il medico resistente si è limitato a confermare la detenzione dei dati omettendo di dare comunicazione in forma intelligibile all’interessato di tutti i dati personali trattati, come invece dovuto in applicazione dell’art. 13 della citata legge.

Con nota fax del 10 ottobre 2002 il resistente ha succintamente chiesto di applicare nella fattispecie i principi affermati dal Garante in una decisione dell’8 maggio 2002 riguardante il differimento dell’esercizio del diritto di accesso.

L’odierno resistente non ha però indicato alcun elemento dal quale possa desumersi, anche in collegamento con altri atti e documenti acquisiti o a controversie, il pregiudizio effettivo che deriverebbe dalla comunicazione dei dati personali all’esercizio del diritto di difesa (art. 14, comma 1, lett. e), legge cit., che prevede il temporaneo differimento dell’esercizio dei diritti previsti dal menzionato art. 13, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria).

La valutazione dell’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lett. e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti. Stante quanto sopra rilevato, la medesima disposizione non può pertanto trovare allo stato applicazione.

Il resistente dovrà comunicare all’interessata tutti i dati personali che la riguardano, entro un termine che appare congruo fissare al 13 dicembre 2002, dando conferma dell’avvenuto adempimento entro la stessa data a questa Autorità.

Con separato provvedimento dell’Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento per verificare l’idoneità e la completezza dell’informativa fornita dal resistente ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti in ragione del contenuto dei riscontri forniti, sia pure tardivamente, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione con riferimento alle richieste dell’interessata di conoscere tutti i dati personali che la riguardano e ordina al resistente di darne comunicazione all’interessata entro un termine che appare congruo fissare al 13 dicembre 2002, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

b) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento alle altre richieste, nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 21 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066484
Data
21/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso