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Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso non può riguardare informazioni relative a terzi - 16 ottobre 2002 [1066552]

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[doc. web. n. 1066552]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso non può riguardare informazioni relative a terzi - 16 ottobre 2002

Il ricorso al Garante è inammissibile se non è preceduto da una preventiva istanza avanzata sul medesimo oggetto altitolare del trattamento e se riguarda dati relativi a terzi (fattispecie relativa ad un messo notificatore invitato a trasferiris dal sindaco in un´altra stanza dell´ufficio dove a suo avviso i dati relativi agli atti da notificare sarebbero divenuti facilmente conoscibili da terzi non autorizzati).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Cosimo Matarrese rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Lattarulo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti del

Comune di Mottola;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, messo notificatore presso il Comune di Mottola, lamenta di essere stato invitato su precisa indicazione del sindaco «ad effettuare il trasferimento del suo ufficio nella stessa stanza già occupata dal servizio protocollo e di segreteria».

Tale decisione, di cui viene contestata la liceità, si porrebbe in contrasto con la legge n. 675/1996 ed esporrebbe i destinatari degli atti soggetti a notifica al rischio di violazioni della riservatezza. In tal modo informazioni delicate, quali quelle contenute negli atti da notificare, potrebbero essere infatti conosciute da consiglieri comunali, da altri dipendenti del Comune e da persone occasionalmente presenti nel locale dell’ufficio.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 si chiede che il Garante ordini la cessazione del comportamento ritenuto illegittimo.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile.

L’interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all’art. 29 della legge n. 675/1996 deve infatti avanzare le proprie richieste, con riferimento ai diritti riconosciuti dall’art. 13 della medesima legge nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento ed attendere almeno 5 giorni dalla data della loro presentazione. La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell’ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile «esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile».

Dalla documentazione in atti non risulta che l’interessato abbia proposto una previa istanza in relazione ai diritti tutelati dall’art. 13 della legge n. 675, nei confronti del Comune di Mottola in qualità di titolare del trattamento, circostanza che questa Autorità aveva chiesto di documentare con l’invito a regolarizzare il ricorso inoltrato in data 13 settembre 2002. Né può costituire valido esercizio dei predetti diritti la lettera in atti del 26 giugno 2002 con la quale il ricorrente invitava l’amministrazione a riconsiderare la sistemazione dell’Ufficio notifiche.

Le asserite violazioni della disciplina sul trattamento dei dati personali non riguardano inoltre informazioni relative al ricorrente (così come richiesto dall’art. 13 della legge n. 675), attenendo piuttosto ad un asserito trattamento illecito di dati inerenti a terzi, con particolare riferimento alle informazioni trattate dal ricorrente in relazione ai compiti di messo notificatore.

L’inammissibilità del ricorso non preclude peraltro un’autonoma valutazione dei profili rappresentati che questa Autorità si riserva di effettuare in separata sede con riferimento alla sicurezza nel trattamento dei dati e alla disciplina relativa agli incaricati del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066552
Data
16/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)