g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso se l'identità del resistente è vaga - 16 ottobre 2002 [1066557]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1066557]

Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso se l´identità del resistente è vaga - 16 ottobre 2002

E´ inammissibile il ricorso con il quale l´interessato non indichi idonee generalità volte ad identificare univocamente la persona del resistente.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

291 Dido.it;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente dichiara di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio non richiesto di un messaggio di posta elettronica concernente l’invito ad inserirsi in un meccanismo per l’invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

Con nota fax datata 10 ottobre 2002 è pervenuta comunicazione da parte di un non meglio identificato "sig. Dido" il quale, nel richiamare quanto già dichiarato in una precedente lettera di riscontro inoltrata il 31 luglio 2002 con raccomandata A/R (della cui ricevuta di ritorno allega copia), ha sostenuto di:

  • non essere titolare dell’indirizzo di posta elettronica "giornofortunato@dido.it" da cui sarebbe stata inviata la e-mail contestata;
  • essere "un privato cittadino" e di non avere legame alcuno con "società denominate dido.it";
  • non aver rinvenuto "traccia alcuna né del (…) indirizzo e-mail, né di e-mail inviate o ricevute" dall’indirizzo di posta elettronica del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso non è ammissibile stante la mancata indicazione nel ricorso di idonee generalità volte a identificare univocamente la persona del resistente (art. 18, comma 1, lett. a), e 19, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 501/1998).

Agli atti del procedimento figurano controversi elementi che non consentono di individuare con univocità la persona del resistente e la relazione che intercorre con la sigla "291 Dido.it" presso la MBE Caiazzo 3 di Milano.

Con separato provvedimento dell’Ufficio è stato avviato un autonomo procedimento di segnalazione ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 rispetto al trattamento dei dati mediante utilizzo del predetto sistema reperibile sul sito internet http://multilevell.supereva.it, le cui risultanze il Garante si riserva di utilizzare anche per ulteriori autonomi accertamenti relativi al caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli