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Procedimento relativo ai ricorsi - Mancato riscontro alle richieste dell'interessato e rimborso delle spese del procedimento - 30 ottobre 2002 [10...

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[doc. web. n. 1066573]

Procedimento relativo ai ricorsi - Mancato riscontro alle richieste dell´interessato e rimborso delle spese del procedimento - 30 ottobre 2002

Ove il ricorso risulti fondato, va condannato all´integrale rimborso delle spese del procedimento il titolare del trattamento che non abbia fornito alcun riscontro alle richieste dell´interessato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Fabrizio Simonetti

nei confronti di

La Torretta Parco Terme, Montecatini (PT);

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento».

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il ricorso è fondato.

Anche dopo la nota di invito ad aderire inviata da questa Autorità a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo indicato dal ricorrente (pervenuta al destinatario il 7 ottobre 2002, come da ricevuta di ritorno conservata in atti), non risulta essere stato fornito all’interessato alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Devono ritenersi fondate le richieste del ricorrente di conoscere l’origine dei dati che lo riguardano e di vedere interrotta l’utilizzazione - che non risulta allo stato lecita - dei medesimi, con particolare riferimento all’indirizzo di posta elettronica.

In riferimento a tali istanze va ordinato alla resistente di comunicare all’interessato l’origine dei dati in questione ed altresì di provvedere alla loro cancellazione entro un termine che appare congruo fissare al 10 gennaio 2002, dando comunicazione a questa Autorità dell’avvenuto adempimento entro la stessa data.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», la stessa è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l’eventuale «responsabile» del trattamento formalmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996.

Anche per questa parte il ricorso deve essere accolto e la resistente dovrà comunicare all’interessato, in conformità all’art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 ed entro un termine che appare anche in questo caso congruo fissare al 10 gennaio 2003, gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l’intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a La Torretta Parco Terme di comunicare all’interessato l’origine dei dati che lo riguardano e di provvedere alla loro cancellazione entro la data del 10 gennaio 2003;

b) ordina alla medesima resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del (o dei) responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, entro il 10 gennaio 2003;

c) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell’avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b) entro il 10 gennaio 2003;

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’intero ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di La Torretta Parco Terme che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066573
Data
30/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso