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Reti telematiche e Internet - E-mail pubblicitarie solo se c'è il consenso - 25 ottobre 2002 [1066622]

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[doc. web. n. 1066622]

Reti telematiche e Internet - E-mail pubblicitarie solo se c´è il consenso - 25 ottobre 2002

L´utilizzazione degli indirizzi di posta elettronica, anche se reperiti direttamente su internet, non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail di carattere pubblicitario senza il preventivo consenso dell´interessato o in assenza degli altri presupposti di legge.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Alessio Bellazzi

nei confronti di

Sig.a Marta Leo in qualità di titolare dello Studio grafico Maden;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l’invio non consensuale di un messaggio di posta elettronica e chiedendo di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il ristoro per le spese sostenute.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota anticipata via fax il 4 ottobre 2002, a integrazione di quanto già comunicato nella precedente lettera di riscontro inoltrata il 17 settembre 2002, ha sostenuto di:

  • "di non aver designato alcun responsabile del trattamento dei dati personali";
  • "di aver provveduto alla cancellazione dell’indirizzo e-mail dell’interessato".


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

L’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 675/1996). Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

L’utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l’invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dell’11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un’idonea informativa rilasciata ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell’interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

In riferimento alla specifica richiesta di opposizione al trattamento dei dati manifestata dall’interessato, il titolare ha riscontrato tale richiesta già in sede di risposta all’istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, dichiarando di aver cancellato l’indirizzo e-mail dell’interessato medesimo.

A seguito del ricorso il titolare ha poi fornito riscontro alle altre richieste del ricorrente formulate con preciso riferimento ai diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, dichiarando di non aver provveduto alla designazione del responsabile del trattamento - che è facoltativa ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 675/1996 -.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati anteriormente e posteriormente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico della sig.a Marta Leo, in qualità di titolare dello Studio grafico Maden, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli