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Telecomunicazioni - Attivazione di utenze all'insaputa degli interessati - 24 ottobre 2002 [1066667]

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[doc. web. n. 1066667]

Telecomunicazioni - Attivazione di utenze all´insaputa degli interessati - 24 ottobre 2002

Il Garante, sulla base di una  segnalazione con cui era stata lamentata l´attivazione, ad insaputa della segnalante, di ben sei utenze presso un gestore telefonico, ha intrapreso specifici accertamenti nei confronti di una famosa società commeriale.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione della signora Rossana Dell’Orca di Roma secondo la quale il Centro Giotto di piazza Pio XI, appartenente alla Fortegruppo s.r.l. con sede in Roma, Via Vito Giuseppe Galati 105, avrebbe attivato a suo nome e a sua insaputa sei utenze telefoniche presso Omnitel Vodafone Spa;

VISTA la proposta dell’Ufficio del 23 ottobre 2002 relativa ad accertamenti previsti dall’articolo 32, comma 2, della legge n. 675/1996 nei confronti della sopra citata Fortegruppo s.r.l.;

CONSIDERATO che Fortegruppo s.r.l. non ha risposto a distinte richieste di informazioni effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, rendendosi per ciò responsabile di ulteriori inosservanze per le quali sono stati avviati autonomi procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge;

RITENUTO necessario verificare la liceità e correttezza dei trattamenti dei dati effettuati dalla società, sulla base degli elementi indicati nelle richieste di informazioni inevase, con particolare riferimento: 1) alle modalità di raccolta dei dati dei soggetti cui vengono intestate le schede telefoniche; 2) al rispetto delle norme sull´informativa e sul consenso; 3) all´osservanza delle norme sulla nomina di responsabili e incaricati del trattamento;

VISTE le osservazioni dall´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15, del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

DELIBERA:

  1. di effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 32, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nei confronti di:
    • Fortegruppo s.r.l. con sede in Roma, Via Vito Giuseppe Galati 105;
  2. di inviare copia della presente deliberazione al Presidente del competente Tribunale per l’autorizzazione prevista dall’articolo 32, comma 3.

Nell’esecuzione degli accertamenti l’Ufficio potrà avvalersi di consulenti e della collaborazione di altri organi dello Stato.

Roma, li 24/10/2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli