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Telecomunicazioni - Stop all'invio di materiale pubblicitario indesiderato - 19 dicembre 2002 [1067431]

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[doc web n. 1067431]

Telecomunicazioni - Stop all´invio di materiale pubblicitario indesiderato - 19 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Giorgio Fraticelli

nei confronti di

Stream S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, abbonato a servizi televisivi forniti da Stream S.p.A., deduce di non aver ricevuto riscontro da parte della suddetta società ad una istanza formulata più volte ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si è opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta riferita a comunicazioni pubblicitarie inviate con qualsiasi mezzo.

All´invito ad aderire spontaneamente a tale richiesta, formulato il 26 novembre 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Stream S.p.A. ha risposto con fax in data 5 dicembre 2002 nel quale ha dichiarato unicamente di aver "già attivato una procedura ad hoc finalizzata a far sì che, sin da ora, sia fatto tutto quanto possibile per evitare che (...) venga recapitato materiale indesiderato" all´interessato.

Il ricorrente, con nota inviata via fax il 10 dicembre 2002, inoltrata per conoscenza anche alla società titolare del trattamento, ha comunicato di aver ricevuto il giorno precedente una nuova comunicazione commerciale "tramite decoder", nonostante le assicurazioni avute da Stream S.p.A. in merito alla propria opposizione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali effettuato da una società che offre servizi televisivi a pagamento.

Il ricorso è fondato.

Con la nota inviata in data 5 dicembre 2002 anche a questa Autorità, Stream S.p.A. ha unicamente attestato di aver attivato una procedura "ad hoc" volta ad evitare l´invio di materiale indesiderato all´interessato, ma solo "per quanto possibile".

In secondo luogo, benché con la medesima nota l´amministratore delegato della società abbia attestato che la "procedura" era immediatamente operativa (..."sin da ora"), e ciò con dichiarazione della cui veridicità il dichiarante risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), dalla documentazione in atti emerge che la società titolare del trattamento non ha ancora inibito efficacemente il trattamento dei dati contestato.

Il 10 dicembre 2002 il ricorrente ha infatti ricevuto nuovamente una comunicazione pubblicitaria tramite decoder, sebbene il medesimo ricorrente, da un precedente contatto con l´ufficio legale della società, aveva avuto conferma che la "procedura ad hoc" riguardava anche gli invii di comunicazioni tramite decoder.

La condotta della società resistente, la quale non ha fornito riscontro tempestivo e idoneo a tre richieste ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e non ha ottemperato a quanto tardivamente assicurato, viola i diritti della personalità del ricorrente al quale deve essere invece puntualmente assicurato, senza condotte elusive o disfunzioni, il rispetto del diritto (esercitabile gratuitamente) di non ricevere più corrispondenza pubblicitaria pur in pendenza del rapporto contrattuale ancora in atto con la società (art. 13, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996).

Il diritto di non essere più destinatario di corrispondenza pubblicitaria indesiderata deve essere peraltro garantito dalla società sulla base non solo di una "procedura" occasionale (come appare quella prospettata nel caso di specie), ma con l´adozione di necessarie misure anche tecniche atte ad inibire in modo permanente l´invio dei messaggi indesiderati e ad assicurare l´agevole ed effettivo esercizio dei diritti ai sensi del citato art. 13 (art. 17, comma 9, d.P.R. n. 501/1998).

Per effetto della presente decisione di accoglimento del ricorso, la cui inosservanza comporta ulteriore e specifica responsabilità penale (art. 37 legge n. 675/1996), la società dovrà pertanto inibire ulteriori invii al ricorrente di comunicazioni pubblicitarie con ogni mezzo, anche mediante decoder, con effetto immediato a decorrere dalla ricezione del presente provvedimento. Dovrà inoltre confermare nuovamente tale circostanza al ricorrente e a questa Autorità, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della presente decisione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina a Stream S.p.A. di inibire il trattamento dei dati relativi al ricorrente per comunicazioni promozionali o pubblicitarie con ogni mezzo, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Roma, 19 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli