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Procedimento relativo ai ricorsi - Ammissibilità del ricorso solo in caso di mancato riscontro del titolare - 8 novembre 2002 [1067628]

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[doc. web. n. 1067628]

Procedimento relativo ai ricorsi - Ammissibilità del ricorso solo in caso di mancato riscontro del titolare - 8 novembre 2002

Qualora il titolare del trattamento fornisca riscontro all´istanza dell´interessato, questi, ai fini della successiva formulazione del ricorso al Garante, è tenuto a contestarne specificamente il contenuto; in caso contrario, la proposizione del ricorso è ingiustificata, in quanto il procedimento innanzi al Garante può essere avviato solo per la concreta tutela di una precisa richiesta, anche solo parzialmente disattesa dal titolare del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY e ZY

nei confronti di

Società toscana di edizioni S.p.A., quale editore del quotidiano "Il Giornale della Toscana";

Poligrafici editoriale S.p.A., quale editore del quotidiano "La Nazione";

Nuova iniziativa editoriale s.r.l., quale editore del quotidiano "L´Unità";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

I ricorrenti espongono che alcuni quotidiani ("La Nazione" e "L´Unità" il ggmmaaa; "Il Giornale della Toscana" il ggmmaaaa) hanno pubblicato i loro nominativi, indicandoli come parti offese e testimoni in relazione a presunti atti lesivi per i quali sono indagati alcuni agenti di forze dell´ordine in servizio presso la Caserma Raniero di Napoli il 17 marzo 2001, in occasione degli scontri tra polizia e partecipanti alle giornate del "Global Social Forum".

I ricorrenti sostengono che gli articoli in questione (i quali hanno riportato le generalità e, il "Giornale della Toscana", anche il luogo di nascita e residenza) contrasterebbero con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sull´attività giornalistica, con riguardo ai limiti del diritto di cronaca e all´essenzialità dell´informazione.

Gli interessati avevano proposto in precedenza un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 chiedendo la cancellazione dei dati personali che li riguardano dagli archivi delle tre testate giornalistiche, nonché dei relativi articoli dai siti Internet delle medesime.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, i ricorrenti lamentano il mancato riscontro da parte del quotidiano "Il Giornale della Toscana" alle predette istanze e chiedono di valutare la liceità e la correttezza del trattamento svolto dalle tre testate e di porre a carico delle controparti le spese del procedimento.

All´invito ad aderire inoltrato da questa Autorità in data 17 ottobre 2002, Società toscana di edizioni S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale della Toscana", ha risposto con nota anticipata via fax in data 6 novembre 2002, allegando copia di un articolo pubblicato dal quotidiano in data ggmmaaaa, nel quale lo stesso ha reso noto di aver cancellato i "nominativi degli interessati dall´archivio della testata e che l´articolo non è mai apparso sul sito internet de Il Giornale della Toscana".

Con fax inviati in data 25 e 28 ottobre 2002, Poligrafici Editoriale S.p.A., quale editore del quotidiano "La Nazione", nel sostenere la liceità del trattamento svolto in occasione della pubblicazione dell´articolo contestato, ha considerato che il ricorso nei confronti della propria testata "non ha in realtà alcuna ragione d´essere dal momento che (...), a seguito della lettera in data 16 maggio 2002 dei sig.ri XY e ZY si è provveduto, pur senza alcun riconoscimento di responsabilità e per meri fini conciliativi, a cancellare dall´archivio e dalla versione on line del quotidiano "La Nazione" il servizio ove erano riportati i dati personali dei ricorrenti".

Nessuna nota di riscontro è invece pervenuta dall´editore del quotidiano "L´Unità".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

La questione sottoposta all´esame di questa Autorità in ordine ai citati articoli, apparsi sulle pagine di cronaca di tre quotidiani, concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

Il ricorso proposto nei confronti degli editori dei quotidiani "La Nazione" e "L´Unità" è infondato.

Nei riguardi di tali editori i ricorrenti non hanno considerato i riscontri ricevuti dalla società, ma hanno chiesto di verificare la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali precedentemente effettuato, senza tener conto o contestare l´idoneità delle risposte ottenute.

Le due testate giornalistiche avevano invece fornito riscontro alle richieste degli interessati già in sede di risposta all´istanza inoltrata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, comunicando di aver adottato misure integralmente adesive alla medesima istanza (nel caso de "La Nazione", il cui editore ritiene lecito e corretto il trattamento di dati effettuato) o comunque sostanzialmente satisfattive della medesima istanza (nel caso de l´ "Unità", che ha pubblicato la medesima istanza senza precisare univocamente di aver cancellato i dati, ma dichiarando comunque pubblicamente di prendere atto dell´istanza di cancellazione e puntualizzando, sempre pubblicamente, di aver successivamente evitato di pubblicare i nomi dei testimoni ricorrenti).

Alla luce di tali riscontri, e in mancanza di una specifica contestazione del loro contenuto, la successiva proposizione in data 11 ottobre 2002 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge non risultava quindi giustificata. Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere infatti avviato solo per la concreta tutela di una precisa richiesta - formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996 - avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Va dichiarato invece non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste ex art. 13 della legge n. 675/1996 formulate nei confronti dell´editore del quotidiano "Il Giornale della Toscana". Il titolare del trattamento, sia pure a seguito del ricorso, ha cancellato dai propri archivi i dati personali relativi ai ricorrenti ed ha dichiarato che l´articolo contestato non è mai apparso sul sito Internet del quotidiano.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti in relazione al ricorso proposto nei riguardi degli editori "La Nazione" e "L´Unità", stante quanto sopra rilevato e il contenuto dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

Per quanto attiene invece al ricorso nella parte riguardante l´editore del quotidiano "Il Giornale della Toscana", il quale non ha fornito riscontro prima del ricorso, vanno poste a carico dello stesso le spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento (nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), in misura pari ad un quarto stante il contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, ai ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso, nei termini di cui in motivazione, nei confronti di Poligrafici editoriale S.p.A., quale editore del quotidiano "La Nazione" e di Nuova iniziativa editoriale s.r.l., quale editore del quotidiano "L´Unità";

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste formulate nei confronti di Società toscana di edizioni S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale della Toscana";

c) dichiara compensate le spese tra le parti per quanto riguarda le istanze proposte nei riguardi degli editori di cui alla lettera a) del presente dispositivo;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Società toscana di edizioni S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale della Toscana", la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 8 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli