g-docweb-display Portlet

Pubblica amministrazione - Concorsi pronostici e scommesse - 3 maggio 2001 [1075958]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1075958]

Pubblica amministrazione - Concorsi pronostici e scommesse - 3 maggio 2001

Ai fini della riscossione da parte dell´amministrazione finanziaria dell´imposta unica sulla gestione dei concorsi pronostici e delle scommesse, la documentazione delle operazioni effettuate in sede di raccolta delle scommesse deve prevedere solo una raccolta di dati degli scommettitori di tipo anonimo. Ciò vale sia per i dati trattati in modo non automatizzato, sia per quelli relativi alle scommesse ippiche effettuate telefonicamente o in via telematica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la nota del Ministero delle finanze del 15 gennaio 2001 con la quale è stato chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento di semplificazione del procedimento per la riscossione dell´imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

OSSERVA:

1. Il Ministero delle finanze ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento di semplificazione del procedimento per la riscossione dell´imposta unica sulla gestione, anche in concessione, dei concorsi pronostici e delle scommesse, da adottare ai sensi dell´articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504.

Esaminato lo schema, il Garante, con riferimento all´art. 2, ritiene che nella documentazione delle operazioni effettuate in sede di raccolta delle scommesse debbano essere trattati, per gli scommettitori, solo dati di carattere anonimo, come inducono, del resto, a ritenere i modelli di ricevuta approvati con dd.mm. del 19 giugno 1998 e 21 ottobre 1999, richiamati dal citato art. 2, comma 1. Il chiarimento va apportato anche per i dati trattati in modo non automatizzato (art. 2, comma 3), nonché per i dati relativi alle scommesse ippiche effettuate telefonicamente o telematicamente, per le quali il d.m. 15 giugno 2000 - adottato senza il parere di questa Autorità - reca all´art. 2 formule che fanno ritenere invece necessaria l´identificazione dello scommettitore, sebbene si preveda una indefinita tutela della riservatezza.

Nell´ipotesi in cui vi siano trattamenti di dati personali, il Ministero deve disciplinare nel regolamento l´utilizzo dei dati stessi, chiarendo, in particolare, secondo i principi più volte richiamati in altri pareri già resi: a) il ruolo dei gestori delle scommesse in rapporto alla nota problematica del titolare e del responsabile del trattamento; b) se i gestori debbano, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all´art. 9 della legge n. 675/1996, conservare i dati per un periodo limitato di tempo senza trasmetterli ad altri soggetti, oppure possano comunicarli al Ministero, per esigenze giustificate in base al citato principio.

Il Garante si riserva infine di esprimere il parere sugli ulteriori provvedimenti previsti dagli artt. 1, comma 4 e 2, comma 2, dello schema, il quale dovrà recare nel preambolo menzione del presente parere.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.


Roma, 3 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli