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Provvedimento del 2 luglio 2003 [1079981]

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[doc. web. n. 1079981]

Provvedimento del 2 luglio 2003

La tardività del riscontro, fornito all´interessato solo dopo la presentazione del ricorso, determina il pagamento, anche parziale, delle spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Linea S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non avere ricevuto riscontro ad una istanza con la quale, unitamente ad altre richieste, aveva chiesto ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 di conoscere i dati personali che la riguardano trattati da Linea S.p.A.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 9 giugno 2003, la società resistente ha risposto con fax inviato il 18 giugno 2003, comunicando di essersi attivata al fine di rinvenire la documentazione relativa alla vicenda.

In data 20 giugno 2003 la ricorrente ha inviato copia di un riscontro datato 10 giugno 2003, inoltrato dall´ufficio legale di Linea S.p.A. (con il quale la società, nel ribadire la liceità del trattamento effettuato, ha comunicato i dati trattati in relazione ad un finanziamento avente regolare andamento), nonchè una memoria nella quale, prendendo atto del riscontro fornito dalla resistente, ha ribadito la richiesta relativa alle spese.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso ai dati personali relativi all´interessata detenuti da una società finanziaria.

In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società resistente comunicato alla ricorrente i dati personali trattati in riferimento ad un finanziamento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico della società resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di Linea S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 2 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079981
Data
02/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso