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Provvedimento del 12 novembre 2003 [1083419]

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[doc. web. n. 1083419]

Provvedimento del 12 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

ConsultingWeb S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente (titolare del dominio "pornomotore.it" di cui ConsultingWeb s.r.l. è stato Internet service provider fino al giugno 2003), contestualmente ad una comunicazione di risoluzione del contratto di hosting precedentemente stipulato, ha inoltrato alla società resistente un´istanza con la quale (unitamente ad altre richieste non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996), ha chiesto di conoscere in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano, la loro origine, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. Con la medesima istanza il ricorrente si è altresì opposto al trattamento dei dati per finalità commerciali e alla loro comunicazione o diffusione.

Non avendo ottenuto riscontro a tale istanza, e dopo aver ricevuto in data successiva alla stessa una comunicazione commerciale al proprio indirizzo di posta elettronica, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con una nota datata 12 settembre 2003 affermando che il ricorrente, alla data del 23 luglio 2003, risultava ancora proprio cliente (dal momento che le modalità utilizzate per "la disdetta del contratto" non erano conformi a quelle indicate nel sito della resistente) e come tale era stato destinatario del messaggio di posta elettronica contestato.

Con nota del 21 settembre 2003, il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto ed ha inviato copia di altre comunicazioni e-mail ricevute da parte della resistente in data successiva all´istanza ex art. 13.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato da un Internet Service Provider con cui lo stesso aveva stipulato un contratto di hosting per un sito Internet, con esclusione di ogni altro profilo non di competenza del Garante, relativo alle modalità di risoluzione del contratto.

Il titolare del trattamento, dopo la presentazione del ricorso, ha fornito alcuni riscontri che possono essere ritenuti sufficienti in ordine agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, all´origine, alla logica e alle finalità dello stesso. In ordine a tali richieste va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento non ha invece fornito risposta alla richiesta di conoscere il contenuto in forma intelligibile di tutti i dati personali del ricorrente detenuti. La resistente dovrà pertanto corrispondere a tale richiesta entro il 15 dicembre 2003, dando contestuale comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità.

Il ricorso deve essere altresì accolto parzialmente per quanto riguarda l´opposizione al trattamento (cui la resistente non ha fornito riscontro), che va accolta disponendo, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, che la resistente si astenga dall´ulteriore utilizzo dei dati del ricorrente per fini promozionali o pubblicitari, a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 125 euro a carico di ConsultingWeb s.r.l., stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al parziale riscontro fornito dal titolare dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina alla resistente di corrispondere, nei termini di cui in motivazione, alla richiesta dell´interessato volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che lo riguardano, entro il 15 dicembre 2003, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) accoglie, altresì, parzialmente il ricorso per quanto riguarda l´opposizione al trattamento e ordina alla resistente di astenersi dall´ulteriore trattamento per fini promozionali e pubblicitari, nel termine di cui in motivazione;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle restanti richieste;

d) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 125 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di ConsultingWeb s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083419
Data
12/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso