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Provvedimento del 2 dicembre 2003 [1084570]

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[doc. web n. 1084570]

Provvedimento del 2 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Michele Piccinni, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ottenuto idoneo riscontro da Deutsche Bank S.p.A.-Divisione Prestitempo a due istanze proposte il 17 luglio e il 7 agosto 2003, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto alla società di attivarsi per la cancellazione di dati personali che lo riguardano (relativi ad un finanziamento conclusosi nel 1999 e per il quale si erano inizialmente verificati ritardi nei pagamenti per i quali il ricorrente si dichiarava incolpevole) dalla banca dati di CTC-Consorzio per la tutela del credito cui la resistente aveva comunicato i dati.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria istanza e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 ottobre 2003, la società resistente, con nota anticipata via fax il 24 ottobre 2003 ha comunicato che i dati personali relativi all´interessato sarebbero stati cancellati "dagli archivi del CTC e della Crif, in data precedente a quella di presentazione del presente ricorso".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una finanziaria con riferimento alla comunicazione ad una "centrali rischi" privata dei dati personali relativi ad un finanziamento estinto da oltre un anno e per il quale si erano verificati inizialmente ritardi nei pagamenti.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha fornito nel corso del procedimento un riscontro idoneo alle richieste del ricorrente, comunicando che i dati personali che lo riguardano erano stati cancellati dagli archivi delle due indicate cd. "centrali rischi" private. Il medesimo titolare aveva obiettato nell´iniziale riscontro che permaneva un asserito residuo da saldare, ma tale eccezione, contestata subito dall´interessato prima della presentazione del ricorso, non è stata ulteriormente dedotta.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 100 a carico di Deutsche Bank S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro idoneo inviato dalla resistente, sia pure dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Deutsche Bank S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084570
Data
02/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso