g-docweb-display Portlet

Anagrafi della popolazioni - Parere sullo schema di decreto relativo alla disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero- 2...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1084879]

Anagrafi della popolazioni - Parere sullo schema di decreto relativo alla disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - 20 marzo 2000

Il Garante è uno dei soggetti che deve essere sentito nell´emanazione del decreto del Ministro dell´Interno, con cui vengono disciplinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere trasmessa dal Ministero dell´interno in data 8 marzo 2000;
Viste le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del segretario generale;
Relatore il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO :

Con nota n. …, il Ministero dell´interno ha chiesto un parere sullo schema di decreto attuativo dell´articolo 15, comma 7, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Il predetto articolo 15, comma 7, prevede che con decreto del Ministro dell´interno, sentiti l´ANCI, l´ISTAT, l´INPS e il Garante per la protezione dei dati personali sono determinate "le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell´interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675".

OSSERVA :

Per quanto attiene al provvedimento nel suo complesso non vi sono rilievi di fondo ostativi all´ulteriore corso del procedimento per la sua adozione, in quanto esso trova ragione nell´esigenza di dare compiuta attuazione ad una norma regolamentare necessaria per il buon funzionamento dell´anagrafe della popolazione residente relativa ai cittadini extracomunitari.

Nondimeno, con riferimento a singole disposizioni dello schema, si osserva quanto segue:

  1. articolo 2: la norma si riferisce alle sole comunicazioni dei dati intercorrenti fra gli "uffici" di cui all´articolo 15, comma 7, del d.P.R n. 394/1999. Ove si intenda, come sembra, dare piena attuazione al dettato del citato articolo, occorre che la disposizione riguardi anche gli "archivi" cui il medesimo articolo 15, comma 7, fa pure riferimento, avendo peraltro cura di individuare espressamente tali archivi evitando una formula di mero rinvio all´altra norma. In particolare è necessario specificare se i flussi informativi riguardano solo gli archivi indicati all´articolo 22, comma 7, del testo unico di cui in premessa, ovvero anche altri archivi;
  2. articolo 4: si richiede che le parole da ", tramite il SAIA" fino a "in mancanza," siano sostituite dalla parola "ovvero ". Infatti, non appare possibile disciplinare con il decreto in esame aspetti che rappresenterebbero il logico sviluppo di un sistema informativo come il SAIA che non è, però, ancora oggetto di regolamentazione normativa. In proposito vanno richiamate le diverse perplessità manifestate dal Garante sulle modalità di istituzione del SAIA, evidenziate nelle note allegate; 12. articolo 7, comma 1: per le medesime ragioni esposte con riguardo all´articolo 4, si richiede la sostituzione delle parole da "su supporto informatico" fino a "interconnessione," con le parole "per via telematica o su supporto informatico,".

Su un piano di collaborazione istituzionale si richiama, inoltre, l´attenzione sui seguenti ulteriori aspetti:

  1. articolo 5: la prima parte del primo comma (dalle parole "Il comune" alle parole "data di scadenza,") andrebbe espunta in primo luogo perché superflua rispetto a quanto già previsto dalla normativa in materia di anagrafe (art. 20, comma 2, del regolamento anagrafico approvato con dPR n. 223/1982, come modificato dall´articolo 15, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999). Non appare, infatti, corretto che un atto amministrativo, qual è quello in esame, rechi disposizioni su aspetti già disciplinati con norme regolamentari;
  2. articolo 6, comma 4: per le medesime ragioni esposte in riferimento all´articolo 5, non appare legittimo che sia regolato il profilo della cancellazione degli stranieri dall´anagrafe, già disciplinato con norme regolamentari dagli articoli 7 e seguenti del citato d.P.R. n. 223/1982. Si suggerisce, in proposito, di sostituire tale previsione con una norma meramente ricognitiva dei poteri già previsti dai citati articoli del regolamento anagrafico.

TUTTO CIÒ PREMESSO :

nelle considerazioni di cui sopra è il parere del Garante.

Roma, 20 marzo 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084879
Data
20/03/00

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante