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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1085492]

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[doc. web n. 1085492]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Pierro

nei confronti di

Hewlett Packard Italiana s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale si era rivolto a Hewlett Packard Italiana S.r.l. per richiedere un intervento tecnico in garanzia sul proprio computer, afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto alla predetta società la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché di ottenere la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e la cancellazione dei dati medesimi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Hewlett Packard Italiana S.r.l., con nota anticipata via fax in data 24 novembre 2003, ha dichiarato:

  • che tutti i dati personali riferibili all´interessato detenuti dalla resistente corrispondono a quelli dallo stesso forniti in occasione di una richiesta telefonica di intervento di assistenza tecnica in garanzia su un computer e nelle successive comunicazioni del 29 luglio 2003 e del 2 ottobre 2003 (inviate al ricorrente ed allegate alla nota stessa) e, più precisamente, nome, cognome, indirizzo, numero di utenza mobile e di fax, nonché data e luogo di nascita;
  • di provvedere "immediatamente a chiudere la pratica e a cancellare" i dati personali relativi al ricorrente.

Con memoria del 25 novembre 2003 il ricorrente ha dichiarato di non ritenere pienamente soddisfacente il riscontro ottenuto ed ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali raccolti e trattati da una società in relazione ad una richiesta di riparazione di un computer in garanzia.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine a tutte le richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro. La resistente ha infatti comunicato all´interessato tutti i dati personali che lo riguardano di cui ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver disposto la cancellazione.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico della società resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, all´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfetaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di Hewlett Packard Italiana s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085492
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso