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Provvedimento del 7 maggio 2003 [1128848]

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[doc. web n. 1128848]

Provvedimento del 7 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Roberto Mario Monge

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di ottenere "in chiaro" i dati del traffico telefonico "in entrata e in uscita" relativi ad un´utenza telefonica fissa allo stesso intestata, riferiti ai bimestri novembre-dicembre 2002 e gennaio–febbraio 2003.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento che ha quantificato in cento euro.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Telecom Italia S.p.A. ha risposto con nota inviata via fax il 28 aprile 2003 dichiarando:

  • di non poter soddisfare la richiesta relativa ai dati di traffico telefonico "in entrata" in relazione al disposto dell´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996, non ricorrendo, nel caso di specie, le condizioni previste dalla predetta disposizione;
  • di aver "provveduto all´estrazione del solo traffico in uscita relativamente all´utenza ed al periodo" richiesti dal ricorrente e di metterli a disposizione dell´interessato secondo le modalità che quest´ultimo riterrà di indicare.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati di traffico telefonico in uscita ed in entrata relativi ad un´utenza telefonica fissa.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta formulata dal ricorrente di conoscere i dati di traffico telefonico in uscita. La resistente infatti, nel corso del procedimento, ha messo tali dati a disposizione del ricorrente medesimo.

In merito alla richiesta di conoscere i dati identificativi delle chiamate telefoniche in entrata, trova applicazione, come correttamente rilevato dalla società resistente, l´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996, il quale esclude l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, lett. c) e d), della medesima legge "nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: (…) da fornitori di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397".

Tale disposizione traccia un primo bilanciamento tra il diritto dell´interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrivendo il diritto di accesso del chiamato alle chiamate "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza, potendo altrimenti derivarne un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. Ciò, anche in relazione alla vigente disciplina dell´identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n. 171/1998).

Il ricorrente non ha però fornito alcun elemento che permetta di ritenere sussistente il citato pregiudizio e il ricorso deve essere pertanto dichiarato per questa parte inammissibile.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, di cui il ricorrente ha chiesto la rifusione nella misura di euro 100, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, è posto integralmente a carico della resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere i dati relativi al traffico telefonico in uscita;

b) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere i dati personali identificativi delle chiamate telefoniche "in entrata", nei termini di cui in motivazione;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 100, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128848
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso