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Provvedimento del 17 aprile 2003 [1128920]

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[doc. web n. 1128920]

Provvedimento del 17 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Sergio Messore

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A. – Divisione Prestitempo;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Deutsche Bank S.p.A. – Divisione Prestitempo ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione e di conoscerne l´origine. Ciò con riferimento al rifiuto di Deutsche Bank S.p.A. – Servizio BankAmericard al rilascio di una carta di credito, rifiuto opposto – a parere del ricorrente – a seguito di un disguido intercorso con la Divisione Prestitempo in relazione ad un finanziamento acceso nel 1999 e regolarmente estinto.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di conoscere "l´eventuale diffusione a terzi" dei dati che lo riguardano e di ottenere la cancellazione di quelli "illegittimamente comunicati". Il ricorrente ha chiesto, inoltre, di ottenere il risarcimento del danno e di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 marzo 2003, Deutsche Bank S.p.A. – Divisione Prestitempo ha inviato in data 7 aprile 2003 un fax con il quale ha comunicato di conservare i dati personali relativi all´interessato (indicati per tipologie) "soltanto per le finalità connesse agli obblighi di legge (antiriciclaggio, conservazione del contratto, dati contabili e fiscali)".

Con fax in data 9 aprile e nell´audizione del 10 aprile 2003, il ricorrente si è dichiarato non soddisfatto dei riscontri ottenuti, con particolare riferimento alla richiesta di conoscere l´eventuale comunicazione a terzi dei dati personali che lo riguardano.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso ai dati trattati da un istituto di credito.

Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali detenuti dalla società resistente. Quest´ultima si è infatti limitata a dare l´indicazione della tipologia di dati detenuti ma non li ha indicati analiticamente come avrebbe dovuto ai sensi dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 secondo il quale il titolare del trattamento deve estrapolare i dati personali richiesti dai propri archivi mettendoli a disposizione dell´interessato in forma intelligibile, su supporto cartaceo o informatico. La resistente dovrà pertanto integrare i riscontri già forniti entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione analitica e completa al ricorrente dei dati personali che lo riguardano e della loro origine.

Va invece dichiarata inammissibile la richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei terzi cui i dati siano stati eventualmente comunicati. Tale richiesta non rientra infatti fra le posizioni giuridiche specificamente tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, le sole per le quali sia possibile proporre il ricorso ai sensi dell´art. 29 della medesima legge.

Va ugualmente dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che potrà essere proposta, ove ne ricorrano i presupposti, dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico di Deutsche Bank S.p.A. – Divisione Prestitempo l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano e di ottenere un´analitica comunicazione degli stessi e ordina a Deutsche Bank S.p.A. – Divisione Prestitempo di adempiere a tali richieste nei termini di cui in motivazione, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alle altre richieste dell´interessato;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria) l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posti a carico di Deutsche Bank S.p.A. – Divisione Prestitempo, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128920
Data
17/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso