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Provvedimento del 24 giugno 2003 [1132725]

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[doc. web n. 1132725]

Provvedimento del 24 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Carlo Pucci

nei confronti di

Telecom Italia S.p.a.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Telecom Italia S.p.A., afferma di non avere ricevuto idoneo riscontro a due istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto di accedere al complesso dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla suddetta società e riferiti all´intera carriera professionale, con riferimento anche ad informazioni personali contenute nell´ambito di valutazioni soggettive.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria istanza di accesso, dichiarando di avere ottenuto un riscontro incompleto da parte del titolare del trattamento che si sarebbe limitato a comunicare solo alcuni dati "oggettivi".

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 28 maggio 2003, Telecom Italia S.p.A. ha risposto con nota inviata via fax l´11 giugno 2003 nella quale:

  • ha sostenuto, con riferimento alla richiesta di "acquisizione di informazioni personali di natura soggettiva", di detenere un´ulteriore serie di dati personali relativi al ricorrente "recuperati, presso archivi remoti, a seguito di specifica ricerca";
  • ha comunicato, in relazione alla richiesta di "integrazione dei dati personali di tipo oggettivo (…), quanto ulteriormente rinvenuto negli archivi della società ".

Nel corso dell´audizione che si è svolta il 13 giugno 2003 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso in relazione ad ulteriori dati personali detenuti da Telecom Italia S.p.A., di cui ha fornito un elenco dettagliato, con particolare riferimento anche ad alcune informazioni concernenti la partecipazione a corsi di formazione professionale.

A seguito di specifica richiesta di informazioni formulata dall´Ufficio in data 16 giugno 2003, il titolare del trattamento, con fax in data 19 giugno 2003, ha fornito risposta alle istanze avanzate dall´interessato nel corso dell´audizione ed ha allegato copia sia delle informazioni relative ai corsi di formazione professionale frequentati dallo stesso, sia di documenti relativi allo sviluppo di carriera dello stesso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso al complesso dei dati personali relativi all´interessato detenuti dal datore di lavoro.

La resistente ha dapprima fornito un parziale riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali relativi all´interessato, formulata ai sensi art. 13 della legge n. 675/1996, comunicando alcuni dati personali relativi al ricorrente contenuti nel suo fascicolo personale. A seguito di specifica istanza formulata dal ricorrente nel corso del procedimento, la società ha fornito poi un più ampio riscontro, comunicando gli ulteriori dati personali allo stesso relativi, anche in riferimento a puntuali richieste formulate dall´interessato in sede di ricorso. Limitatamente a queste informazioni deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Telecom Italia S.p.A. non ha chiarito se i dati forniti (e integrati nel corso del procedimento) siano gli unici detenuti o se vi siano altre informazioni relative al ricorrente conservate in archivi cartacei o informatizzati dislocati anche in altre sedi della medesima società.

Il ricorso deve quindi essere accolto per quanto riguarda l´accesso ad altri dati personali relativi al ricorrente (diversi da quelli già comunicati) eventualmente detenuti dal titolare del trattamento. La resistente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dovrà completare il riscontro fornito, comunicando al ricorrente gli eventuali altri dati personali rinvenuti, ovvero dando conferma entro la medesima data all´interessato e a questa Autorità, in modo conclusivo ed inequivocabile, di non detenere altri dati relativi al ricorrente oltre a quelli già resi accessibili allo stesso.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari alla metà a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, in modo completo solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere tutti i dati personali dell´interessato eventualmente detenuti da Telecom Italia S.p.A. e non ancora comunicati, e ordina alla stessa di aderire a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali già comunicati al ricorrente;

c) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari alla metà a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 24 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132725
Data
24/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso