Pay-tv
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Il titolare deve garantire il diritto dell´interessato di non ricevere corrispondenza pubblicitaria non voluta mediante l´adozione di misure, anche tecniche, idonee ad impedire in modo permanente l´invio dei messaggi indesiderati (fattispecie relativa all´invio, da parte di una società fornitrice di servizi televisivi, ad un proprio abbonato, di comunicazioni commerciali tramite decoder).
- Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067431]
L´istanza di accesso ai dati personali trattati da una società che offre servizi televisivi a pagamento può dirsi adeguatamente soddisfatta mediante l´invio di copia del contratto e del documento allegato al medesimo, anche nel caso in cui i dati personali contenuti nella copia del documento d´identità e quelli indicati nel contratto non corrispondano esattamente a quelli del ricorrente. Pertanto è giustificata la declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso (nella specie si sarebbe verificata una usurpazione di identità in quanto nel contratto sarebbe stato inserito un codice fiscale risultato inesistente ed allegato un documento contraffatto).
- Garante 10 aprile 2003 [doc. web n. 1079157]