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Profili generali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > E-mail e spamming > Profili generali

Viola la privacy chi utilizza a fini di comunicazione politica, senza il consenso degli interessati, indirizzi e-mail reperiti in rete. La mera conoscibilità degli indirizzi di posta elettronica non consente, infatti, di per sé, l´invio generalizzato di e-mail (c.d. spamming), quale che sia il contenuto dei messaggi, compreso quello politico-elettorale. Né può invocarsi la previsione, contenuta nella legge, relativa a "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque", che non può essere riferita a qualunque dato personale che sia di fatto consultabile, ma ai soli dati che siano sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque, come può ritenersi, ad esempio, per gli elenchi telefonici.

  • Garante 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 39 [doc. web n. 40823]


La conoscenza degli indirizzi e-mail che si realizza attraverso la partecipazione degli utenti a forum e newsgroup è legata alle finalità per le quali essa avviene. Non è quindi corretto raccogliere tali indirizzi e generalità ed utilizzarli, senza preventivo consenso degli interessati, per scopi diversi quali, ad esempio, lo spamming.

  • Garante 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 39 [doc. web n. 40823]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante ove la società titolare del trattamento, cui l´interessato abbia chiesto di cessare l´invio di messaggi pubblicitari al proprio indirizzo di posta elettronica, assicuri che il nominativo dell´interessato sia stato cancellato dalla mailing-list aziendale.

  • Garante 6 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 35 [doc. web n. 1064443]


La semplice conoscibilità di fatto di un indirizzo di posta elettronica – non proveniente quindi da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque – non legittima il titolare del trattamento ad inviare messaggi in assenza del preventivo consenso informato dell´interessato (nella specie, l´indirizzo era stato acquisito attraverso una e-mail di altro soggetto, e il messaggio conteneva l´invito a registrare i propri dati in un "database" di esperti).

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 69 [doc. web n. 29852]
  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 73 [doc. web n. 29860]


L´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato, ovvero ricorra uno dei casi di esclusione del consenso previsti dall´art. 12 della legge n. 675/1996, costituisce un illecito trattamento di dati personali (nel caso di specie il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro all´invito ad aderire del Garante e nella documentazione in atti non vi era alcun elemento da cui evincere che l´interessato avesse prestato, prima dell´invio dell´e-mail promozionale, un informato consenso)

  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 130 [doc. web n. 1065965]
  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 128 [doc. web n. 1065961]
  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 124 [doc. web n. 1065953]
  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 97 [doc. web n. 1065899]
  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 132 [doc. web n. 1065969]


La ricerca e la successiva utilizzazione di un indirizzo di posta elettronica costituisce trattamento di dati personali.

  • Garante 25 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 121 [doc. web n. 1065908]


La disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, non ne consente l´utilizzazione per fini diversi da quelli specifici in relazione ai quali gli indirizzi stessi sono stati pubblicati. Conseguentemente, è illecito l´invio di messaggi aventi contenuto commerciale o pubblicitario, ove non sia stato preventivamente acquisito il consenso informato dell´interessato.

  • Garante 25 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 121 [doc. web n. 1065908]
  • Garante 25 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 136 [doc. web n. 1065978]
  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067222]


La disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, non ne consente l´utilizzazione per fini diversi da quelli specifici in relazione ai quali gli indirizzi stessi sono stati pubblicati. Conseguentemente è illecito l´invio di messaggi aventi contenuto commerciale o pubblicitario, ove non sia stato preventivamente acquisito il consenso informato dell´interessato (fattispecie relativa all´utilizzazione a fini di spamming di un indirizzo e-mail di un docente pubblicato sul sito web dell´università).

  • Garante 25 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 139 [doc. web n. 1065982]


Il titolare del trattamento può utilizzare l´indirizzo di posta elettronica dell´interessato per l´invio di messaggi promozionali e pubblicitari solo dopo avere acquisito il suo consenso informato o in presenza di altro idoneo presupposto equipollente, oppure se l´indirizzo provenga da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 76 [doc. web n. 1066249]


La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata agli scopi per i quali sono stati pubblicati da parte dei soggetti che curano i siti. Se resi conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati, essi non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario.

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 140 [doc. web n. 1066381]
  • Garante 16 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 43 [doc. web n. 1066195]
  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 138 [doc. web n. 1066376]


L´utilizzo di un indirizzo di posta elettronica di terzi per fini promozionali costituisce trattamento di dati personali ai sensi della relativa normativa di tutela.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 62 [doc. web n. 1066224]


Costituisce trattamento di dati personali, ai sensi della relativa normativa di tutela, l´acquisizione e l´utilizzo di un indirizzo di posta elettronica di terzi per l´invio di messaggi promozionali (nella specie, l´indirizzo era stato acquisito da una mailing list ricavata tramite un software, che permetteva di desumere indirizzi e-mail per categorie individuate sulla base di ricerche mediante parole chiave).

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 64 [doc. web n. 1066228]


L´indirizzo di posta elettronica assegnato all´interessato in qualità di docente universitario, reso conoscibile attraverso il sito dell´ateneo, è disponibile solo in funzione degli scopi per i quali è pubblicato; non è quindi utilizzabile per l´invio generalizzato di e-mail a contenuto promozionale (nella specie, per presentare una nuova newsletter).

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 144 [doc. web n. 1066389]


I titolari del trattamento sono tenuti a semplificare, per quanto possibile, le modalità di riscontro alle richieste inoltrate dagli interessati, per esercitare i diritti previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, ed a ridurne i tempi. Pertanto, legittimamente, il titolare del trattamento utilizza l´indirizzo di posta elettronica o il telefax dell´interessato per rispondere all´istanza di accesso ai dati.

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 40 [doc. web n. 1066518]


La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup, non ne comporta la libera utilizzabilità per l´invio generalizzato di e-mail aventi finalità differenti. I dati personali resi in tal modo conoscibili, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità ed gli eventi in relazione ai quali sono stati pubblicati.

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 90 [doc. web n. 1066618]
  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 96 [doc. web n. 1066630]
  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 104 [doc. web n. 1066642]
  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 107 [doc. web n. 1066646]
  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 111 [doc. web n. 1066655]
  • Garante 22 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 99 [doc. web n. 1066634]
  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 109 [doc. web n. 1066650]


L´utilizzazione di un indirizzo di posta elettronica per l´invio di corrispondenza per finalità promozionali integra un illecito trattamento di dati personali ove non sia stato previamente acquisito il consenso del destinatario ovvero ricorra uno dei casi di esclusione del consenso.

  • Garante 22 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 86 [doc. web n. 1066610]


Non è consentita l´utilizzazione, per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario, di indirizzi di posta elettronica ottenuti con particolari software o reperiti in Internet ove non sia stata previamente offerta una idonea informativa ed acquisito il consenso dell´interessato, salvo che ricorra uno dei casi di esclusione del consenso previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, dall´art. 10 del d.lg. n. 171/1998 o dall´art. 10 del d.lg. n. 185/1999 in materia di contratti a distanza.

  • Garante 25 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 92 [doc. web n. 1066622]


L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso l´iscrizione a newsletter è lecita in quanto è rapportata alle finalità per le quali l´indirizzo è stato reso disponibile. Ne consegue che, in mancanza di una idonea informativa e senza l´acquisizione del consenso, l´indirizzo e-mail reso in tal modo conoscibile non è liberamente utilizzabile per l´invio generalizzato di messaggi di posta elettronica aventi finalità differenti.

  • Garante 25 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 94 [doc. web n. 1066626]
  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067380]
  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067390]
  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067402]
  • Garante 11 novembre 2002 [doc. web n. 1067301]
  • Garante 15 novembre 2002 [doc. web n. 1067419]
  • Garante 21 novembre 2002 [doc. web n. 1067340]
  • Garante 21 novembre 2002 [doc. web n. 1067349]


La disponibilità sulla rete Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati; pertanto, i dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067344]


La disponibilità sulla rete Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web o newsgroup, va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati; pertanto, i dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi finalità differenti, anche in assenza di uno scopo pubblicitario o promozionale.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067423]


L´indirizzo di posta elettronica reso conoscibile attraverso siti web, ovvero reperibile mediante motori di ricerca o con l´impiego di particolari software, non è liberamente utilizzabile per l´invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario, ove manchi il preventivo informato consenso dell´interessato (nella specie l´indirizzo e-mail era stato reperito tramite il programma Mail extractor in grado di ricercare indirizzi riferibili a particolari categorie di utenti).

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067239]


L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail pubblicitarie (nella specie, il titolare aveva posto in essere un´attività di invio massivo di comunicazioni attraverso l´utilizzo di un particolare software).

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067239]


L´indirizzo di posta elettronica reso conoscibile attraverso siti web, ovvero reperibile mediante motori di ricerca o con l´impiego di particolari software, non è liberamente utilizzabile per l´invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario, ove manchi il preventivo informato consenso dell´interessato.

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067222]


La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata alle finalità per le quali gli stessi sono stati pubblicati. Ne consegue che è illecito l´invio di messaggi promozionali ad un indirizzo e-mail in tal modo reperito ove non sia stato acquisito al riguardo uno specifico ed informato consenso del destinatario (fattispecie relativa all´invio di e-mail promozionali ad un professore presso l´indirizzo elettronico assegnatogli da un´università).

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067231]


La disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web o di cui è possibile la conoscenza tramite motori di ricerca o l´impiego di particolari software, va rapportata alle finalità per cui essi sono stati pubblicati, con la conseguenza che tali dati non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067370]
  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067376]


La disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi finalità differenti.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 1166726]
  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068242]
  • Garante 25 settembre 2003 [doc. web n. 1081990]


La raccolta ed il successivo utilizzo di un indirizzo di posta elettronica integra un trattamento di dati personali.

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1128979]
  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1083075]


Costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 1 comma 2 lett. b) e c) della legge n. 675/1996 la ricerca ed il successivo utilizzo di un indirizzo di posta elettronica. Tale trattamento è illegittimo ove si concreti nell´invio di un messaggio avente contenuto promozionale e non risulti acquisito il previo consenso del destinatario.

  • Garante 24 giugno 2003 [doc. web n. 1132350]


La ricerca e la successiva utilizzazione di un indirizzo di posta elettronica integra un trattamento di dati personali (fattispecie relativa all´invio di comunicazioni promozionali non richieste ad un indirizzo e-mail contenuto nel sito www.infoimprese.it, inserito nel quadro delle "informazioni ufficiali" relativo alle imprese italiane attive iscritte al Registro delle imprese).

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067780]


La conoscibilità di indirizzi di posta elettronica in siti web liberamente accessibili non ne autorizza l´utilizzazione per finalità diverse da quelle in relazione ai quali gli stessi sono stati pubblicati.

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067809]


Gli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui sono stati pubblicati. Ove resi noti in relazione ad eventi particolari e delimitate finalità, non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

  • Garante 12 febbraio 2003 [doc. web n. 1067970]
  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 1068110]
  • Garante 19 marzo 2003 [doc. web n. 1068196]
  • Garante 21 marzo 2003 [doc. web n. 1068246]
  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1082002]
  • Garante 25 settembre 2003 [doc. web n. 1082023]


L´interessato che propone ricorso al Garante deve dimostrare che il resistente ha effettuato un trattamento dei suoi dati personali. Qualora non sussistano concreti elementi di prova in tal senso e, anzi, il resistente, assumendo specifica responsabilità al riguardo, dichiari di non essere in possesso dei dati personali del ricorrente e di non essere titolare dell´indirizzo di posta elettronica da cui risulterebbe spedita una comunicazione e-mail contestata, il procedimento dev´essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 19 marzo 2003 [doc. web n. 1068192]


Integra un trattamento di dati personali la ricerca e la successiva utilizzazione di un indirizzo di posta elettronica.

  • Garante 3 aprile 2003 [doc. web n. 1079244]


L´indirizzo di posta elettronica reso conoscibile attraverso siti web non è utilizzabile per l´invio di e-mail aventi contenuto promozionale, ove manchi il preventivo informato consenso dell´interessato.

  • Garante 3 aprile 2003 [doc. web n. 1079244]


La ricerca di un indirizzo di posta elettronica, in Internet o mediante l´utilizzazione di particolari software, e la sua successiva utilizzazione per l´invio di corrispondenza con finalità promozionali, integra un illecito trattamento di dati personali ove non sia stata preventivamente offerta un´adeguata informativa ed acquisito uno specifico consenso da parte dell´interessato.

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1079217]


L´invio ad un indirizzo di posta elettronica di un´e-mail avente contenuto promozionale integra un trattamento di dati personali, come tale soggetto alla disciplina sulla "privacy".

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1128999]


Ai messaggi provenienti dall´estero non è applicabile la legge italiana sulla protezione dei dati personali. Tale circostanza, però, non comporta l´assoluta mancanza di rimedi o tutela, potendo l´utente chiedere una verifica da parte della competente autorità nazionale di protezione dei dati personali, ove istituita nel Paese eventualmente individuabile dal messaggio.

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]


L´invio ad un indirizzo di posta elettronica di un´e-mail avente contenuto promozionale integra un trattamento di dati personali, come tale soggetto alla disciplina sulla "privacy". Ne consegue che, ove il destinatario del messaggio adisca il Garante, il titolare del trattamento è tenuto a fornire riscontro alle richieste di costui, pena, in caso d´inerzia, l´accoglimento del ricorso

  • Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1140399]
  • Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1140412]


L´indirizzo di posta elettronica, reso conoscibile attraverso siti web in relazione a determinate finalità, non può essere utilizzato per l´invio generalizzato di messaggi pubblicitari. L´invio di corrispondenza per tali finalità da infatti luogo ad un trattamento di dati personali, che può essere effettuato solo previo consenso dell´interessato, o in presenza di uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalla normativa in materia.

  • Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1079996]


L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario, senza un´idonea informativa e in assenza del consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalla normativa in materie di protezione dei dati personali. É quindi fondata, e va accolta, la richiesta dell´interessato di vedere interrotta con effetto immediato l´utilizzazione illecita dell´indirizzo.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080515]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso con cui l´interessato, destinatario di messaggi di posta elettronica non desiderati provenienti da un sito Internet, si oppone al trattamento del suo indirizzo e-mail, ove il resistente, al cui nome risulta registrato il dominio del sito, affermi, con dichiarazione di cui assume la responsabilità anche penale, di essere estraneo al trattamento, spiegando l´erroneità della registrazione a suo nome ed allegando dichiarazione in tal senso dell´effettivo titolare.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080306]


All´esito di un procedimento instaurato dal ricorso dell´interessato, il Garante, rilevata la difformità tra la dichiarazione del resistente in ordine all´avvenuta disattivazione di un sito Internet – mittente di e-mail non richieste all´indirizzo di posta del ricorrente – e la sua accertata perdurante attività, può promuovere un separato procedimento volto ad effettuare autonomi accertamenti sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte del titolare del sito.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080306]


L´utilizzo per finalità promozionali di un indirizzo di posta elettronica costituisce trattamento di dati personali alla luce della relativa normativa di tutela.

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1080596]


Anche il semplice invio di una newsletter periodica ad un indirizzo di posta elettronica integra un trattamento di dati personali.

  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1081823]


Dev´essere accolto il ricorso, volto ad ottenere l´immediata interruzione dell´illecita utilizzazione di un indirizzo di posta elettronica, allorché il titolare del trattamento non fornisca riscontro alle richieste dell´interessato neanche a seguito dell´invito ad aderire del Garante, e dall´esame della documentazione non emerga alcun elemento che possa far ritenere che il ricorrente avesse manifestato un consenso preventivo e informato per l´invio di e-mail a contenuto promozionale, o che in occasione dell´intrapreso trattamento operasse uno dei presupposti di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 o dell´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

  • Garante 25 settembre 2003 [doc. web n. 1082023]


L´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato, ovvero ricorra uno dei casi esclusione del consenso previsti dall´art. 12 della legge n. 675/1996 e dall´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, 171,costituisce un illecito trattamento di dati personali (fattispecie relativa all´invio di una e-mail con la quale veniva pubblicizzato un software per prelevare indirizzi e-mail da Internet. Il titolare del trattamento non aveva riscontrato né l´istanza preventiva inoltrata dall´interessato, né l´invito ad aderire del Garante, inoltre in atti non vi erano elementi utili per potere ritenere che l´interessato avesse prestato un informato consenso prima dell´invio del messaggio).

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1083075]


I dati personali reperiti in Internet non sono utilizzabili per l´invio di e-mail aventi commerciale o pubblicitario senza che sia stato, previamente, acquisito il consenso informato del titolare ovvero operi uno dei casi di esonero dal consenso previsti dall´art. 12 della legge n. 675/1996 o dall´art. 10 del d.lg. n. 171 del 1998 ( nel caso di specie il titolare del trattamento aveva reperito l´indirizzo web del ricorrente su alcuni forum liberamente accessibili ed aveva ritenuto che tale comportamento fosse, di per sé, indice di un consenso al trattamento dei dati anche per finalità diverse)

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1083453]


Va accolto il ricorso al Garante con il quale il soggetto interessato affermi di non aver mai prestato il suo consenso informato all´utilizzazione dell´indirizzo e-mail per l´invio di comunicazioni aventi contenuto promozionale o commerciale, nel caso in cui il titolare del trattamento, pur avendo ricevuto l´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 ed il successivo l´invito ad aderire del Garante, ometta qualunque risposta (nella specie è risultata provata nel corso del procedimento la ricezione di tali atti da parte del resistente, inviatigli sia con posta prioritaria che con raccomandata con ricevuta di ritorno regolarmente pervenuta).

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1083531]


L´utilizzo di un indirizzo di posta elettronica per l´invio di e-mail aventi contenuto promozionale costituisce un trattamento di dati personali ed è dunque soggetto alla relativa normativa di tutela

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083412]


Nel caso in cui il resistente, convenuto davanti al Garante in relazione all´invio di e-mail non richieste, attesti, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, di non aver inviato il messaggio contestato, il ricorso va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere (nella specie la resistente precisava di non essere titolare del sito Internet da cui era partita l´ e-mail ma di essersi limitata ad inserire, in quel sito, un banner pubblicitario relativo ad un´altro sito, quest´ultimo a lei intestato).

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083521]


Nel caso in cui la società resistente nel corso del procedimento davanti al Garante affermi, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, di non aver mai trattato dati dell´interessato e tanto meno di aver inviato la e-mail promozionale non richiesta, il ricorso va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere (nella specie la resistente ha dichiarato che il messaggio contestato sarebbe stata inviato da una società con la quale aveva stipulato un contratto di diffusione pubblicitaria mediante l´inoltro di e-mail aventi contenuto promozionale e/o commerciale).

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083541]


Sebbene l´indirizzo e-mail reperito in Internet nell´ambito di un forum di discussione non possa essere utilizzato, senza il preventivo consenso informato dell´interessato, per l´invio di comunicazioni promozionali, tuttavia non può trovare accoglimento il ricorso con il quale ci si sia opposti al trattamento di dati così acquisiti, ove si accerti che l´e-mail inviata ad un partecipante al un forum da un altro iscritto sia volta ad offrire un mero contributo conoscitivo al dibattito oggetto del forum stesso e dunque non possa essere qualificata come messaggio avente contenuto promozionale o commerciale (nella specie è stato accertato, anche mediante l´esame di altra corrispondenza elettronica intercorsa tra le parti, che il riferimento ad un libro, edito dall´odierno resistente, ben lungi dall´avere il proposito di reclamizzare lo stesso ai fini del suo acquisto, costituiva un mero argomento a sostegno della tesi sostenuta nell´ambito dell´acceso dibattito sviluppatosi).

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1121313]

 

Scheda

Doc-Web
1146904
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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