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Provvedimento del 17 febbraio 2005 [1148378]

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[doc. web n. 1148378]

Provvedimento del 17 febbraio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 ed 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) dalla Sig.a Giusi Rivoira, rappresentata e difesa dall´avv. Davide Turroni, nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Boccuccia e Silvia Tagliente, con la quale ha chiesto di ottenere la cancellazione dei dati, ritenuti pregiudizievoli, relativi a due pignoramenti immobiliari promossi da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Uniriscossioni S.p.A. in seguito cancellati (riportati da Cerved Business Information S.p.A. nella sezione "Pregiudizievoli di conservatoria" nell´ambito del prodotto "Dossier Persona" relativo alla ricorrente) e l´attestazione che tale cancellazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati, nonché la comunicazione in forma intelligibile degli ulteriori dati che la riguardano, e di conoscere altresì l´origine dei dati oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili ex art. 5, comma 2, del Codice;

VISTA le istanze ex art. 7 ed 8 del Codice con le quali l´interessata ha chiesto a Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la tutela del credito ed Experian Scorex s.r.l. di comunicarle in forma intelligibile i dati che la riguardano e di conoscere l´origine dei dati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili ex art. 5, comma 2, del Codice;

VISTO il ricorso proposto in via d´urgenza nei confronti delle predette società e pervenuto al Garante il 22 dicembre 2004 con il quale la ricorrente ha ribadito le richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano, a conoscere l´origine dei dati e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, chiedendo anche di porre a carico delle resistenti le spese del procedimento; rilevato che la ricorrente ha inoltre sollecitato il blocco dei dati detenuti da Cerved Business Information S.p.A. in relazione ai predetti pignoramenti immobiliari;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2004 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata il 10 gennaio 2005 con la quale Experian Scorex s.r.l. ha dichiarato di non aver trattato e di non trattare, allo stato, dati personali riferiti alla ricorrente e di non gestire un sistema di informazioni creditizie;

VISTA la nota inviata in pari data da Experian Information Services S.p.A. (cui Experian Scorex s.r.l. ha trasmesso il ricorso e l´invito ad aderire, nella presunzione che le richieste della ricorrente fossero in realtà rivolte a tale società) con la quale ha fornito un elenco completo dei dati personali riferiti all´interessata;

VISTA la nota inviata parimenti in data 10 gennaio 2005 con la quale C.T.C.- Consorzio per la tutela del credito ha dichiarato di non detenere alcuna segnalazione in ordine alla ricorrente;

VISTA la nota inviata l´11 gennaio 2005 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato di aver dato riscontro alle richieste della ricorrente con nota ricevuta dall´interessata il 20 dicembre 2004, quindi antecedentemente alla proposizione del presente ricorso, fornendole un report contenente le posizioni relative alla ricorrente in cui non rientrano dati provenienti da tribunali e registri immobiliari;

VISTI la memoria inviata il 12 gennaio 2005, nonché il verbale di audizione del 13 gennaio 2005 in cui Cerved Business Information S.p.A., ad integrazione dei riscontri precedentemente forniti, ha sostenuto che il trattamento dei dati della ricorrente è effettuato in modo non illecito e di non essere tenuta alla cancellazione dei dati in questione, perché fedelmente tratti da pubblici registri immobiliari istituiti presso i competenti uffici dell´Agenzia del territorio;

RILEVATO che la stessa Cerved ha fornito una copia del "Dossier Persona" relativo alla ricorrente (aggiornato al 12 gennaio 2005) in cui alle voci "Controllo automatico eventi pregiudizievoli" e "Altre segnalazioni" vengono riportate le diciture: "Nessun evento da segnalare" e "Nessuna segnalazione". Ciò, in quanto "le verifiche sull´archivio eventi di conservatoria immobiliare sono state temporaneamente sospese in ottemperanza a quanto disposto" dall´art. 1, comma 367, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 in merito ai presupposti per la riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell´Agenzia del territorio;

VISTE le due note entrambe inviate il 12 gennaio 2005 con cui la ricorrente ha ribadito le richieste di cancellazione dei dati e relativa attestazione, limitatamente a quelli riportati nella sezione "pregiudizievoli di conservatoria" del "Dossier Persona" relativo alla stessa, ed ha chiesto altresì di poter integrare il contraddittorio nei confronti di Experian Information Services S.p.A. "al fine di svolgere autonome domande verso quest´ultima";

VISTA la nota inviata il 28 gennaio 2005 con la quale la ricorrente, paventando che entro breve tempo la Cerved possa riprendere "a pieno regime il trattamento dei dati provenienti dai pubblici registri immobiliari", ha insistito per la cancellazione definitiva di tali dati, ma, prendendo atto della temporanea sospensione del trattamento da parte di Cerved in riferimento ai dati relativi ai due pignoramenti cancellati, ha altresì ritenuto che l´interesse al provvedimento cautelare di blocco è venuto meno;

RITENUTO che il ricorso è ammissibile in quanto risultano sufficientemente motivate dalla ricorrente, e non contestate dalla controparte, le ragioni di urgenza presupposte dall´art. 146 del Codice, le quali legittimavano, nel caso di specie, la presentazione di un ricorso al Garante senza che fosse decorso, nei confronti di alcuni dei titolari del trattamento, il termine di quindici giorni dalla ricezione dell´interpello preventivo ai sensi dell´art. 8 del Codice;

RILEVATA, in considerazione della modifica normativa prevista dal citato art. 1, comma 367, la necessità di accogliere, nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., la richiesta di cancellazione dei dati relativi ai due pignoramenti immobiliari cancellati, ritenuti pregiudizievoli dalla ricorrente. Ciò, nelle more dell´adozione del codice deontologico di cui all´art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 del citato art. 1 della legge n. 311/2004;

RITENUTO che, per effetto dell´accoglimento del ricorso, va conseguentemente ordinato a Cerved Business Information S.p.A. di cancellare i dati personali in questione dalle banche dati dalla stessa gestite entro il 31 maggio 2005, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento, entro il medesimo termine;

RITENUTO che in ordine alle restanti richieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati e di conoscere l´origine dei dati Cerved Business Information ha fornito sufficiente riscontro e che quindi va dichiarato, limitatamente a tali richieste, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di tale società;

RITENUTO che le richieste di cancellazione dei dati e di attestazione che l´operazione di cancellazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati sono state presentate nei confronti di Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la tutela del credito ed Experian Scorex s.r.l. per la prima volta solo nell´atto di ricorso, anziché essere previamente formulate nell´interpello preventivo ex art. 146 del Codice, e che il ricorso deve essere quindi dichiarato, limitatamente a tali istanze e nei confronti delle citate società, inammissibile;

RILEVATO che la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di Experian Information Services S.p.A. deve essere dichiarata inammissibile in quanto la procedura sui ricorsi prevista dagli artt. 145 e ss. non prevede tale istituto, essendo onere del ricorrente individuare puntualmente il titolare del trattamento nei cui confronti intende proporre ricorso e nei cui confronti deve aver già esercitato i diritti di cui all´art. 7 del Codice;

RITENUTO, invece, che, in ordine alle restanti richieste, Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la tutela del credito ed Experian Scorex s.r.l. hanno fornito adeguato riscontro comunicando alla ricorrente di non detenere alcun dato in relazione alla stessa e fornendo sufficienti indicazioni in ordine all´origine dei dati (la nota di riscontro inviata da Crif S.p.A. alla ricorrente è stata da quest´ultima comunque ricevuta successivamente all´inoltro del presente atto di ricorso), e che, va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di tali società;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 150, comma 3 del Codice, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfetaria di euro 400, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico di Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la tutela del credito ed Experian Scorex s.r.l., nella misura di euro 50 ciascuno, e a carico di Cerved Business Information S.p.A., nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Cerved Business Information S.p.A. di cancellare i dati personali contestati e di fornire la relativa attestazione, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara inammissibili nei confronti di Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la tutela del credito ed Experian Scorex s.r.l. le richieste di cancellazione e di relativa attestazione;

d) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate nei confronti di di Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la tutela del credito ed Experian Scorex s.r.l.;

e) determina nella misura forfettaria di euro 400 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di di Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la tutela del credito ed Experian Scorex s.r.l., nella misura di 50 euro ciascuno, e a carico di Cerved Business Information S.p.A., nella misura di 200 euro, le quali dovranno liquidarli direttamente in favore della ricorrente.

Roma, 17 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1148378
Data
17/02/05

Tipologie

Decisione su ricorso