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Provvedimento del 19 maggio 2005 [1151205]

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[doc. web n. 1151205]

Provvedimento del 19 maggio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´impresa XY, in persona del legale rappresentante ZX, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Cerruti e Raffaella di Tarsia di Belmonte presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La società ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata all´autorità resistente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto la cancellazione di dati personali che la riguardano (con specifico riferimento al "collegamento sostanziale" riscontrato, in occasione della partecipazione ad alcune gare di appalto, con altre società partecipanti alle medesime gare) contenuti nel "casellario informatico delle imprese qualificate", accessibile mediante il sito Internet dell´autorità medesima. Con la stessa istanza, la ricorrente aveva altresì chiesto, ai sensi dell´art. 7 del Codice, di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice affermando che l´iscrizione delle informazioni che la riguardano nel casellario informatico e la loro conseguente diffusione indifferenziata (essendo il casellario accessibile mediante il sito Internet dell´Autorità) sarebbero avvenute in modo illecito sotto vari profili, in particolare in assenza di un fondamento normativo, non esistendo né una "disposizione che preveda l´iscrizione nel casellario informatico per le ipotesi di presunto collegamento sostanziale fra imprese", né una norma che legittimi la diffusione. La ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 marzo 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, l´Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha risposto con nota del 23 marzo 2005, comunicando di aver istituito un gruppo di lavoro incaricato "di formulare una proposta circa i criteri di tenuta del casellario informatico delle imprese", e ha chiesto una proroga del termine sulla decisione sul ricorso al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

Con memoria pervenuta via fax il 5 aprile 2005 e nell´audizione del 6 aprile 2005, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste e, preso atto della richiesta di proroga, ha chiesto l´adozione di un provvedimento cautelare di blocco.

Con memoria pervenuta via fax il 3 maggio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità resistente, nel comunicare le informazioni relative alle finalità, alle modalità, al titolare e al responsabile del trattamento (al momento non designato), ha dichiarato che:

  • l´art. 27 del d.P.R. n. 34/2000 ha disciplinato il funzionamento del casellario informatico che, nell´ambito del nuovo sistema unico ed obbligatorio di qualificazione delle imprese, è "costituito dalle «comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal regolamento generale» (art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) e costituisce la fonte ufficiale cui le singole stazioni appaltanti possono e devono attingere le notizie necessarie per verificare se un´impresa" possa legittimamente contrarre con la pubblica amministrazione in materia di opere e lavori pubblici;
  • ai sensi dell´art. 27, comma 2, lett. t), del citato d.P.R. n. 34/2000, nel casellario informatico vanno iscritte "tutte le notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall´esecuzione dei lavori, siano ritenute utili dall´Osservatorio per i lavori pubblici ai fini della tenuta del casellario";
  • tale disposizione costituisce una "norma di chiusura, onde consentire all´Autorità, nell´esplicazione dei compiti istituzionali di vigilanza sul settore degli appalti pubblici e sul sistema di qualificazione, di iscrivere ogni altro provvedimento ritenuto utile ai fini della tenuta del Casellario" e, tra essi, anche la situazione di collegamento sostanziale fra imprese che "rileva ai fini della loro partecipazione alla medesima gara e costituisce causa di esclusione o non ammissione alla gara stessa, in quanto oggettivamente lesiva della par condicio tra concorrenti e della segretezza delle offerte, ai sensi del combinato disposto dell´art. 10 della legge n. 109/94 e s.m.i. (soggetti ammessi alle gare) e dell´art. 75 del d.P.R. n. 554/99";
  • seppur segnalata nel casellario delle imprese, l´"ipotesi di collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla medesima gara è suscettibile di verifica caso per caso delle stazioni appaltanti" che hanno l´obbligo di appurare, in sede di gara, la persistenza in concreto degli elementi rivelatori di un tale collegamento sostanziale;
  • al fine di limitare la diffusione dei dati contenuti nelle annotazioni alle sole stazioni appaltanti "in luogo dell´attuale diffusione indistinta e generalizzata di dati personali", l´Autorità sta "adottando tutte le misure necessarie per conformare il casellario informatico nel suo complesso alla normativa in materia di protezione dei dati personali (…), in particolare sotto il profilo della diffusione e del tempo di permanenza dei dati personali ivi contenuti";
  • nelle more dell´attuazione di tali misure, l´Autorità ha oscurato temporaneamente i dati personali relativi alla ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali della ricorrente registrati nel "casellario informatico delle imprese qualificate" istituito presso l´Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, con particolare riferimento alla loro diffusione mediante pubblicazione sul sito Internet della stessa.

Il trattamento in questione va esaminato alla luce degli artt. 18, comma 2 (in base al quale il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti) e 19 del Codice (secondo cui la diffusione dei dati personali da parte di tali soggetti è consentita solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento).

Il predetto casellario, istituito presso l´Osservatorio per i lavori pubblici ai sensi dell´art. 27 del d.P.R. n. 34/2000 ("Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell´art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"), contiene le attestazioni relative ai soggetti esecutori di lavori pubblici rilasciate dalle Soa (organismi di attestazione che accertano ed attestano l´esistenza in tali soggetti degli elementi di qualificazione previsti dalla legge n. 109/1994) e le comunicazioni delle stazioni appaltanti.

Nel casellario possono essere iscritte, oltre ad una serie di informazioni espressamente individuate, anche "tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall´esecuzione dei lavori, sono dall´Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario" (art. 27, comma 2, lett. t), del d.P.R. n. 34/2000).

Al fine di rendere uniforme il comportamento delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alla comunicazione da parte delle stesse delle informazioni da inserire nel casellario, l´Autorità di vigilanza per i lavori pubblici ha adottato la determinazione del 6 maggio 2003 ("Inserimento dati nel casellario informatico delle imprese", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2003, n. 133) con la quale ha indicato, tra gli altri motivi di esclusione dalle gare di appalto (diversi dai casi già espressamente previsti ai sensi e per gli effetti dell´art. 75 del dP.R. n. 554/1999), anche "l´esclusione di due o più imprese per collegamento sostanziale anche se non accompagnata da falsa dichiarazione".

Alla luce di tale quadro normativo e del compito istituzionalmente perseguito dall´Autorità resistente nel vigilare sul settore degli appalti pubblici e sul sistema di qualificazione previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 ("Legge quadro in materia di lavori pubblici"), va constatata la legittimità dell´iscrizione nel casellario informatico delle informazioni relative al riscontrato "collegamento sostanziale" tra l´impresa ricorrente ed altre partecipanti alle medesime gare di appalto.

La contestata diffusione indifferenziata di tali informazioni (stante l´accessibilità non selezionata al casellario informatizzato mediante il sito Internet dell´autorità resistente), non risulta giustificata in base ad un idoneo fondamento normativo. Il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede che i dati del casellario siano resi "pubblici", ma a cura dell´Osservatorio, e posti a disposizione di tutte le stazioni appaltanti (art. 27, comma 5); aggiunge poi che tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel casellario siano riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre va rilevato quanto previsto dalla medesima Autorità nella determinazione n. 1/2002 del 16 gennaio 2002 ("Attuazione del Casellario informatico delle imprese qualificate", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2002, n. 23), la quale, nell´indicare i dati relativi alle imprese qualificate da inserire nel casellario, ha deliberato che le informazioni riguardanti i procedimenti di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori relativi alle imprese qualificate (art. 27, comma 2, lett. r), s) e t), del d.P.R. n. 34/2000) debbano essere poste a disposizione solo delle stazioni appaltanti (cfr. determinazione n. 1/2002, parte IV, lett. b)).

In relazione alla giustificata contestazione della ricorrente, in luogo dell´integrale cancellazione dei dati dal casellario informatizzato richiesta dalla ricorrente, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessata, la sospensione della visibilità dei dati oggetto di contestazione, nelle more dell´annunciata adozione da parte della resistente di idonei accorgimenti che consentano di regolare in via generale l´accesso alle informazioni in questione alle sole stazioni appaltanti legittimate a conoscerle.

Con riferimento al caso di specie, l´Autorità resistente, nel corso del procedimento, ha attestato di aver già oscurato i dati personali relativi alla ricorrente. Sulla base di tale attestazione va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

Questa Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in ordine al trattamento di dati personali effettuato nell´ambito del casellario informatico delle imprese, anche con riferimento ai tempi di conservazione dei dati e alle modalità di esercizio da parte degli interessati dei diritti di cui all´art. 7 del Codice.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese per il procedimento.

Roma, 19 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1151205
Data
19/05/05

Tipologie

Decisione su ricorso