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Provvedimento del 26 luglio 2005 [1152007]

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[doc. web n. 1152007]

Provvedimento del 26 luglio 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´interno;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d. lg. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni) e il relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Ministero dell´interno ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto che deve individuare i "dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell´archivio informatizzato" dello sportello unico per l´immigrazione istituito presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo (art. 22 d. lg. n. 286/1998 e succ. modif.; art. 30-quater, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 e succ. modif.).

Lo schema è collegato al precedente decreto di approvazione della modulistica da utilizzare per le esigenze del predetto sportello unico, decreto in ordine al quale il Garante ha espresso parere il 25 maggio 2005 e si è riservato di formulare, in sede di espressione dell´odierno parere, altre indicazioni in ordine ai dati da registrare nell´archivio informatizzato.

OSSERVA:

Come già rilevato nel precedente parere, il trattamento di dati personali presso lo sportello unico a fini di rilascio dei provvedimenti di nulla osta all´assunzione di lavoratori stranieri, oppure di ricongiungimento familiare, si fonda su un´idonea base giuridica e rispetta il principio di liceità (artt. 22 e ss. d. lg. n. 286/1998; artt. 30 e ss. d.P.R. n. 394/1999; art. 11, comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

L´elenco delle informazioni da registrare nello sportello unico, allegato allo schema di decreto, indica dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite dallo sportello unico (artt. 3 e 11 del Codice). È necessario, però, esplicitare, in riferimento ai dati relativi all´assunzione di lavoratori subordinati (pag. 5 all. A), che quelli concernenti i "dipendenti in forza" e "apprendisti in forza" all´azienda sono solo dati numerici, anziché nominativi.

Riservandosi di valutare le modalità tecniche di funzionamento dell´archivio e le misure di sicurezza per il trattamento dei dati, in occasione del parere da formulare su un ulteriore schema di decreto da adottare (art. 30-quater, comma 4, d.P.R. n. 394/1999), il Garante esprime parere favorevole sull´odierno schema di decreto, a condizione che venga apportata la modifica sopra indicata.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 26 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1152007
Data
26/07/05

Tipologie

Parere del Garante