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Newsletter 4 agosto 2005

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N. 262 del 4 agosto 2005

• Procreazione assistita: al via il registro delle strutture sanitarie
• P.a., protezione dei dati, accesso ai documenti in UK


Procreazione assistita: al via il registro delle strutture sanitarie
Solo dati anonimi sulle coppie che accedono alle tecniche

Parere favorevole del Garante all’istituzione del registro nazionale dei centri autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione assistita. É stato garantito il diritto alla riservatezza delle coppie che accedono a queste tecniche, poiché saranno inseriti nel registro solo dati numerici anonimi anche in riferimento agli embrioni e ai nati.

Il registro, previsto dal decreto del Ministro della salute in corso di emanazione, conterrà quindi i dati relativi alle strutture sanitarie autorizzate ad applicare le predette tecniche, necessari al loro censimento, e le informazioni concernenti le autorizzazioni di legge.

Nell’esprimere parere favorevole, il Garante ha constatato che per la costituzione del registro sono state previste opportune cautele, sulla base di quanto rappresentato nel corso dei lavori preparatori del decreto. L’Autorità, composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, non ha pertanto formulato rilievi sulle norme contenute nello schema di decreto, limitandosi a chiedere che nell’allegato tecnico sia apportata una specificazione in modo da ribadire che le unità di personale operante presso le predette strutture ("personale medico", "personale laboratorio di biologia", "medico anestesista", "infermieristico", "amministrativo") vanno registrate anch’esse con dati numerici, anziché con le generalità di ogni singolo dipendente.

Sebbene il registro non contenga le generalità delle coppie interessate, sarà comunque possibile disporre di dati statistici utili alla comprensione del fenomeno, potendosi raccogliere, comunicare o diffondere informazioni, anonime ed anche aggregate, relative alle coppie stesse, agli embrioni ed ai nati.

Il Garante si è riservato di valutare le modalità di raccolta e di conservazione dei dati nel registro, l’individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione dei dati registrati e le relative modalità di accesso, in occasione dell’ulteriore parere da formulare su un prossimo provvedimento di cui il decreto prevede l’adozione.

 

P.a., protezione dei dati, accesso ai documenti in Uk
Il decalogo del Garante inglese

Più trasparenza nella gestione degli interessi pubblici, più chiarezza nelle comunicazioni al cittadino, più tempestività nell’assolvimento dei propri obblighi: queste le indicazioni che l’Information Commissioner del Regno Unito ha rivolto alla pubblica amministrazione per sollecitare una migliore risposta alle richieste di accesso ai documenti pubblici attraverso il bilanciamento con le esigenze di protezione dei dati.

L’Information Commissioner del Regno Unito (www.ico.gov.uk) è competente sia in materia di protezione dei dati, sia in rapporto all’attuazione della normativa sull’accesso agli atti detenuti da soggetti pubblici (Freedom of Information (FOI) Act 2000). La scorsa settimana, in occasione della presentazione del Rapporto Annuale 2005, ha tracciato un bilancio del periodo iniziale di applicazione della normativa in questione (entrata in vigore il 1 gennaio 2005), evidenziando la risposta generalmente, ma non diffusamente, positiva dei soggetti pubblici che hanno avuto cinque anni di tempo per prepararsi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

In particolare, il FOI Act prevede l’obbligo per i soggetti pubblici di predisporre elenchi dei documenti accessibili, specificando i criteri che hanno guidato la definizione dell’elenco stesso, e di indicare sempre la motivazione dell’eventuale diniego di accesso agli atti, in particolare qualora siano in gioco interessi contrastanti e di pari rango quali la protezione dei dati personali di altri soggetti. Per promuovere il rispetto della normativa da parte degli enti pubblici nel Regno Unito, il Commissioner ha pubblicato anche un breve decalogo in cui sono riassunti i principi ai quali questi soggetti dovrebbero ispirarsi (http://www.informationcommissioner.gov.uk/...pdf).

É significativo che l’invito a potenziare trasparenza e tempestività nell’adozione degli elenchi suddetti occupi i primi posti nel decalogo in questione, anche perché così facendo, sottolinea il Commissioner, si risparmiano tempo, risorse e denaro. Seguono i suggerimenti ad agire d’anticipo, a favorire il dialogo con il cittadino come strumento che spesso facilita la risoluzione di un’eventuale controversia, a decidere sempre caso per caso e su base individuale. Chiarezza nelle comunicazioni di risposta, soprattutto in caso di diniego di accesso, e impegno assoluto al rispetto dei termini previsti al riguardo (20 giorni) concludono il decalogo. L’Information Commissioner ha prodotto numerosi documenti per illustrare i meccanismi di applicazione del FOI Act ed i rapporti con il Data Protection Act del 1998, oltre a modulistica utile per i soggetti pubblici.

 

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