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Conti bancari: accesso degli eredi ai dati personali del defunto - 22 maggio 2000

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Conti bancari: accesso degli eredi ai dati personali del defunto

Gli eredi possono esercitare il diritto di accesso ai dati che spettava al genitore, ma non hanno il diritto di accedere, in base alla legge sulla privacy, ai dati relativi a terzi. Si possono, quindi, acquisire informazioni su conti correnti, depositi e operazioni bancarie che riguardavano il defunto ma, appunto, rispettando la riservatezza di altri soggetti che hanno avuto rapporti con l´istituto di credito, a meno che queste informazioni servano agli eredi per far valere in sede giudiziaria eventuali contestazioni nei confronti della banca. In quest´ultimo caso, infatti, resta ferma la possibilità di far valere i propri diritti rispetto al rapporto bancario e, in tale prospettiva, la comunicazione dei dati può essere ottenuta anche per rendere possibile l´esercizio di un diritto di difesa, che viene favorito dalla legge sulla privacy.

In linea generale è, quindi, da considerarsi legittimo il comportamento della banca che rifiuta di fornire informazioni sui depositi o sui conti correnti dei quali era titolare il cliente scomparso se queste contengono dati personali di terzi.

Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha respinto, dichiarandolo infondato, il ricorso presentato nei confronti di un istituto di credito da un cittadino che aveva chiesto di conoscere l´identità di una persona che aveva prelevato alcune somme da un deposito al portatore già intestato alla propria madre. Su richiesta del figlio la banca aveva, infatti, fornito tutte le informazioni concernenti la posizione e i rapporti contrattuali relativi alla cliente deceduta rendendo, tra l´altro, noti gli estremi di un certificato di deposito da lei sottoscritto ma aveva fatto presente di non poter riconoscere il diritto di accesso anche per le generalità della persona che aveva effettuato il prelievo incassando alcuni titoli al portatore.

L´Autorità ha dato ragione alla banca e ha chiarito che se la legge sulla privacy permette a "chiunque vi abbia interesse" di accedere ai dati concernenti una persona deceduta, questo diritto è comunque limitato alle informazioni che riguardano il defunto. Il Garante ha, pertanto, dichiarato infondata la richiesta di conoscere, attraverso l´esercizio dei diritti previsti dalla legge n. 675/96, l´identità del soggetto che aveva riscosso a saldo le somme depositate presso la banca poiché queste informazioni riguardavano una persona estranea al rapporto di parentela che permette di realizzare tale accesso.

Roma, 22 maggio 2000