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Privacy e informazione - 18 ottobre 1999

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Privacy e informazione

Non c´è violazione della privacy né del codice deontologico dei giornalisti se le informazioni sono rese note direttamente dagli interessati o attraverso il loro comportamento in pubblico.

E´ stato dichiarato infondato il ricorso di una signora che si era rivolta al Garante per lamentare la violazione della privacy e del codice deontologico dei giornalisti da parte del proprio coniuge separato, il quale, in un´intervista ad un´emittente televisiva, aveva diffuso informazioni relative alla figlia minore, compreso il nome. La madre aveva chiesto al Garante la cancellazione dei dati relativi alla propria figlia.

Con una memoria difensiva, l´emittente televisiva aveva fatto sapere che i rilievi formulati dall´interessata erano privi di fondamento, in quanto la trasmissione aveva fatto riferimento a due persone note, la cui vicenda presentava aspetti di interesse generale. Per quanto riguardava la minore, la televisione sosteneva che la citazione del nome non avrebbe costituito un dato personale trattandosi di una mera indicazione, peraltro fornita dal coniuge separato, e che comunque la stessa interessata, in data precedente alla trasmissione televisiva, aveva citato il nome della figlia in un´intervista rilasciata ad alcuni settimanali.

Nell´esaminare il ricorso (che, in termini analoghi, era stato presentato dall´interessata anche nei confronti di alcune testate giornalistiche), il Garante non ha ravvisato alcuna violazione delle norme della legge n.675 del 1996 né del codice di deontologia per l´attività giornalistica.

L´Autorità, infatti, pur premettendo che non possono essere condivise le considerazioni dell´emittente televisiva che ritiene il nome di battesimo non sufficiente a identificare in modo compiuto la minore, ha chiarito che ciò che appare determinante nella vicenda è il fatto che il nome della bambina sia stato fornito da entrambi i genitori. Il codice deontologico dei giornalisti consente al giornalista di trattare "i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico" (art.5). In particolare, come è emerso dalla documentazione acquisita, anche la stessa ricorrente aveva reso noto, in un´intervista rilasciata ad un settimanale, il nome della figlia.

L´Autorità ha, tuttavia, richiamato l´attenzione sul fatto che sarebbe stata opportuna, da parte del giornalista che ha curato l´intervista, un´autonoma valutazione sui rischi che la diffusione di dati, pur resi noti dai legittimi rappresentanti della minore, avrebbe potuto avere sulla bambina nella delicata fase dell´età evolutiva.

Va ricordato che il Garante si è espresso più volte sul fatto che l´utilizzo, in circostanze del genere, di nomi di fantasia, nulla toglie alla completezza e all´interesse della notizia.

Nel motivare la sua decisione, il Garante ha sottolineato che il tenore della trasmissione non può essere considerato lesivo della dignità della bambina e ha fatto presente che la pronuncia non pregiudica, comunque, il diritto del ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati e per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali.

Roma, 18 ottobre 1999