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Propaganda elettorale: il 'decalogo' del Garante - 9 settembre 2005

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[v. anche Comunicato stampa]

Propaganda elettorale: il “decalogo” del Garante
Si applica anche alle primarie


Il Garante è intervenuto con un nuovo provvedimento generale in materia di propaganda elettorale per chiarire come possono essere utilizzati i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.) nel rispetto dei loro diritti fondamentali.

L´intervento del Garante è finalizzato a rendere immediatamente comprensibili e facilmente  applicabili - da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori e singoli candidati - le indicazioni a suo tempo definite in un analogo provvedimento, e ad estenderle anche alla selezione dei candidati.

Il provvedimento, il cui testo è consultabile su www.garanteprivacy.it, definisce i casi nei quali non è necessario richiedere il consenso degli elettori per l´invio del materiale di propaganda. In particolare, viene riconfermato che il consenso non è necessario quando si usano i dati personali contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, i dati di iscritti ed aderenti a partiti e organismi politici o i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate.

Consenso necessario, invece, per particolari modalità di comunicazione elettronica come Sms, Mms, e-mail e per  telefonate preregistrate e fax.

Ribaditi, infine, i casi nei quali i cittadini devono essere informati sull´uso che viene fatto delle loro informazioni personali e sui diritti che possono esercitare nonché le modalità che devono essere adottate.
 

Roma, 9 settembre 2005