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Provvedimento del 17 marzo 2005 [1170485]

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 [doc. web n. 1170485]

Provvedimento del 17 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY

nei confronti di

Azienda Sanitaria Locale "Salerno 1";

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L´interessata, in cura presso il Presidio ospedaliero "Umberto I"- Unità Oculistica di Nocera Inferiore (SA), lamenta che nella sala d´attesa dello stesso reparto, ove sostano i pazienti con i relativi accompagnatori in attesa di essere chiamati per gli interventi operatori, risulta affisso un elenco che riporta, tra l´altro, i nominativi dei pazienti, il tipo di intervento da effettuare, nonché le patologie o particolari allergie di cui siano eventualmente affetti gli stessi.

L´interessata ha quindi formulato nei confronti della Azienda Sanitaria Locale "Salerno 1", da cui dipende il predetto presidio ospedaliero, un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale ha chiesto di conoscere le finalità e le modalità del trattamento e si è opposta all´ulteriore diffusione dei dati personali relativi al proprio stato di salute tramite le citate modalità.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, l´interessata ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 145 e s. del Codice con il quale ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 4 gennaio 2005, ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 28 gennaio 2005, con la quale ha comunicato di aver avviato "un´inchiesta interna per accertare la dinamica dei fatti" precisando di essere allo stato impegnata nell´applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali "di cui, in una realtà variegata quale quella sanitaria, non sempre è agevole ottenere il puntuale rispetto".

Con nota pervenuta il 31 gennaio 2005 la ricorrente ha replicato che la resistente, non avrebbe fornito alcun riscontro in merito alle specifiche richieste formulate nell´interpello ex art. 146 del Codice e nel successivo ricorso.

Attesa la necessità di acquisire i necessari elementi di valutazione in ordine alle richieste dell´interessata, questa Autorità, con nota del 18 febbraio 2005 ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso, invitando nel contempo la resistente a fornire ogni ulteriore elemento di valutazione in ordine alle richieste della ricorrente. Il titolare del trattamento non ha fornito ulteriori riscontri.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali sensibili idonei a rivelare lo stato di salute di un paziente effettuato mediante l´affissione di un elenco presso la sala d´attesa di un presidio ospedaliero.

Il ricorso deve essere accolto.

Nel corso del procedimento la resistente ha infatti inviato un generico riscontro con il quale si è limitata a sostenere di aver avviato un´inchiesta interna in merito ai fatti denunciati, ma non ha fornito alcun riscontro in ordine alle specifiche richieste dell´interessata formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice.

Pertanto, la resistente, dovrà comunicare all´interessata, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le finalità e le modalità del trattamento, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento, entro il medesimo termine.

Quanto all´opposizione al trattamento dei dati, alla luce della documentazione in atti, sono emersi elementi tali da far ritenere che, nel caso di specie, sia stato effettuato dalla resistente un trattamento illecito dei dati personali della ricorrente. Attraverso l´affissione dell´elenco in questione, visibile a terzi e posto nella sala di attesa di un reparto ospedaliero, luogo aperto al pubblico cui accedono anche soggetti estranei alla struttura ospedaliera, i dati anagrafici e le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell´interessata (e di numerosi altri pazienti) sono stati in tal modo diffusi a terzi, in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice.

La resistente dovrà pertanto provvedere, con effetto immediato a partire dalla ricezione del presente provvedimento, a interrompere il predetto trattamento dei dati personali della ricorrente, dando comunicazione di tale adempimento a questa Autorità entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta della ricorrente di conoscere modalità e finalità del trattamento e ordine alla resistente di corrispondere a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione;

b) accoglie il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati manifestata dalla ricorrente e ordina alla Azienda Sanitaria locale Salerno 1 di interrompere il trattamento dei dati della ricorrente, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 17 marzo 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1170485
Data
17/03/05

Tipologie

Decisione su ricorso