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Provvedimento del 28 settembre 2005 [1180099]

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[doc. web n. 1180099]

Provvedimento del 28 settembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Guardia di finanza-Comando provinciale di ZY;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di finanza, ha formulato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale si è opposto al trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dalla Guardia di finanza-Comando provinciale di ZY che, nel richiedere agli organi competenti del Corpo di valutare il ricorrente "sotto l´aspetto disciplinare" per non aver comunicato di aver sporto querela nei confronti di altri militari del Corpo ha allegato copia della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero dalla quale potevano evincersi gli estremi della vicenda. A parere del ricorrente, la comunicazione di tale documento avrebbe infatti comportato una comunicazione  di dati che lo riguardano ultronea rispetto allo scopo perseguito.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, l´interessato, lamentando l´inidoneità del riscontro ottenuto e l´illiceità del trattamento effettuato, ha ribadito la propria opposizione ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 giugno 2005, ai sensi dell´art. 149 del Codice, la Guardia di finanza-Comando provinciale di ZY, in persona del comandante provinciale, ha risposto con una nota pervenuta l´8 luglio 2005 dichiarando di aver inviato la nota in questione ai soggetti competenti a promuovere eventuali procedimenti disciplinari nei confronti del ricorrente, al fine di mettere a disposizione "il documento giudiziario da cui rilevare qualunque comportamento eventualmente censurabile". Ad avviso del titolare del trattamento, il ricorrente era tenuto a dare comunicazione della presentazione della querela sporta nei confronti di altri appartenenti al Corpo, "per consentire ai superiori l´adozione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, di ogni provvedimento precauzionale che il caso richiedesse".

Con memoria datata 20 luglio 2005, il ricorrente ha invece sostenuto di non ritenere doverosa la comunicazione in questione anche al fine del rispetto del segreto istruttorio (che in tale eventualità verrebbe ad essere violato) ed ha pertanto nuovamente contestato il trattamento dei dati che lo riguardano.

Con fax del 23 luglio 2005, la resistente ha risposto rilevando che restano di competenza del Corpo le valutazioni in ordine alla sussistenza di eventuali violazioni dell´art. 52, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 545/1986 (Regolamento di disciplina militare) e che la richiesta di valutare il comportamento del ricorrente alla luce di tale disposizione è stata inoltrata ai soggetti competenti solo al termine delle indagini preliminari e successivamente al deposito della richiesta di archiviazione. 

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali del ricorrente effettuato dal Corpo della Guardia di finanza di cui lo stesso è sottufficiale.

Il ricorso deve essere dichiarato infondato.

Dalla documentazione in atti non emergono elementi che facciano ritenere illecito il trattamento di dati personali effettuato dal titolare del trattamento. I dati del ricorrente contenuti nella richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. in ordine alla denuncia dallo stesso presentata nei confronti di altri comandi del Corpo risultano essere stati inoltrati (con nota "riservata personale") solo a due competenti comandanti di unità, al fine di verificare eventuali violazioni delle disposizioni del regolamento di disciplina militare (ed in particolare dell´art. 52, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 545/1986, il quale prevede che il militare è tenuto a comunicare al proprio comando gli "eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio") ed avviare, se necessario, il procedimento di contestazione di una infrazione disciplinare.

Alla luce dei riscontri forniti dalla resistente, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese per il procedimento.

Roma, 28 settembre 2005


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1180099
Data
28/09/05

Tipologie

Decisione su ricorso