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Provvedimento del 6 ottobre 2005 [1185330]

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[doc. web n. 1185330]

Provvedimento del 6 ottobre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


 
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 23 maggio 2005 da XY proposto nei confronti di Libra editrice s.c. a r.l., in qualità di editore del "Corriere di Caserta", con il quale il ricorrente, a seguito della pubblicazione di un articolo (del giorno ZX) relativo ad una richiesta di rinvio a giudizio e alla contestuale pubblicazione di una sua foto, ha ribadito la richiesta, già formulata con istanza rivolta al predetto titolare, volta a conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, con espresso riferimento alla citata fotografia; con il ricorso il ricorrente ha chiesto altresì al Garante di attivarsi per conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché le modalità e le finalità del medesimo trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 maggio 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato e la successiva comunicazione del 4 luglio 2005, con la quale l´Ufficio ha disposto la proroga del termine per la decisione;

RILEVATO che il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso ed ordinare al titolare del trattamento di fornire riscontro nei modi di cui agli artt. 7, 8, 10 e 138 del Codice, all´istanza formulata dall´interessato circa l´origine dei dati trattati, entro e non oltre il 7 novembre 2005, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile il ricorso in ordine alle restanti richieste, poiché le stesse sono state formulate dal ricorrente solo in sede di ricorso, anziché con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati trattati e ordina al titolare del trattamento di aderire a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alle restanti richieste.

Roma, 6 ottobre 2005            

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1185330
Data
06/10/05

Tipologie

Decisione su ricorso