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Provvedimento del 19 ottobre 2005 - [1191132]

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[doc. web n. 1191132]

Provvedimento del 19 ottobre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Nadia Pezzin

nei confronti di

Francesco Mizzon, rappresentato e difeso dall´avv. Daniela Capuzzi presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza con la quale aveva chiesto al resistente di rimuovere un impianto di videosorveglianza orientato in direzione dell´unica strada che collega la propria abitazione alla strada provinciale.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, la ricorrente si è opposta al trattamento dei dati che la riguardano, sollecitandone il blocco e chiedendo al Garante di disporre "la rimozione immediata della telecamera", lamentando che il predetto impianto rileverebbe ogni spostamento della stessa e della propria famiglia. La ricorrente ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 luglio 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, il resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 19 settembre 2005 sostenendo che l´impianto di videosorveglianza in questione sarebbe costituito da un´unica telecamera, orientata esclusivamente verso il "marciapiede attiguo all´abitazione del resistente, senza alcuna possibilità materiale di riprendere la zona dello stradello comune" e che la stessa è omologata soltanto per la rilevazione delle immagini in tempo reale e non può registrare o conservare le immagini riprese. Il resistente ha altresì dichiarato di aver comunque apposto un cartello che segnala la presenza dell´apparecchiatura di videosorveglianza.

Con memoria datata 27 settembre 2005 la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto e ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza installato dal resistente nei pressi di una strada comune che consente anche l´accesso all´abitazione della ricorrente.

L´istanza formulata dall´interessata, volta ad ottenere la rimozione dell´impianto di videosorveglianza installato dal resistente rileva, ai sensi dell´art. 7, comma 4, lett. a), del Codice, quale opposizione al trattamento effettuato in relazione ai dati personali della ricorrente, con specifico riferimento alla ripresa delle immagini che la riguardano.

Il resistente ha attestato (con dichiarazione della cui veridicità esso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di trattare i dati in questione (senza alcuna forma di registrazione ed archiviazione degli stessi) al solo fine di garantire la sicurezza della propria abitazione e non vi è prova che attesti l´avvenuta comunicazione sistematica o diffusione dei dati a terzi.

Pertanto, dagli elementi prodotti in atti, non emergono profili che rendano allo stato applicabile la normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciò in quanto, ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione del citato Codice, qualora non riguardi dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, ferma restando l´osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di risarcimento dell´eventuale danno (art. 5, comma 3, in riferimento agli artt. 15 e 31 del medesimo Codice).

Va peraltro rilevato che l´impianto rileva continuativamente immagini riprese non solo su angoli visuali di esclusiva pertinenza del resistente medesimo, ma anche in uno spazio di transito di terzi.

L´inammissibilità del ricorso derivante dalla circostanza che il Codice non risulta allo stato degli atti applicabile, lascia comunque impregiudicata la facoltà del ricorrente di tutelare in altra sede i propri diritti in ordine alla lecita e corretta acquisizione delle immagini in questione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile il ricorso;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 19 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1191132
Data
19/10/05

Tipologie

Decisione su ricorso