g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 ottobre 2005 - [1195275]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1195275]

Provvedimento del 27 ottobre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Stefano Pavirani e Moella Bombardi, rappresentati e difesi dall´avv. Luca Valdinoci presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Schiena Sana materassificio di Grandini Domenico;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza con la quale avevano contestato l´installazione di un impianto di videosorveglianza posto dal resistente all´interno di un capannone dato in locazione da uno degli odierni ricorrenti e sito nel cortile della loro abitazione. Con l´istanza, i ricorrenti avevano chiesto di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei dati, di cancellare le immagini registrate e di rimuovere l´impianto di videosorveglianza in questione che sarebbero riprese costantemente in "zone di esclusiva proprietà dei ricorrenti", quali "il retro e il fianco della casa, il cortile ed il cancello".

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, i ricorrenti si sono nuovamente opposti al trattamento dei dati che li riguardano, ribadendo le proprie richieste e chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 giugno 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, il resistente, con note pervenute il 1° luglio e il 10 agosto 2005, ha sostenuto che:

  • il trattamento effettuato sarebbe, a suo avviso, lecito e svolto al fine di garantire la sicurezza della propria attività, anche in considerazione del valore delle merci depositate nel capannone;
  • l´unica telecamera installata riprenderebbe, a suo avviso, solo l´accesso ai locali dell´impresa e non sarebbe "per nulla orientata verso l´abitazione" dei ricorrenti;
  • la cancellazione delle immagini "è programmata per il giorno successivo, qualora all´apertura del laboratorio non vengano riscontrate effrazioni".

I ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste con memoria datata 23 agosto 2005, sostenendo che la telecamera in questione, contrariamente a quanto dichiarato dal resistente, è orientata in modo da riprendere "parte dell´abitazione di proprietà dei (…) ricorrenti, l´area cortilizia ed il cancello".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza installato a protezione dei locali nei quali si svolge un´attività artigianale.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste volte a conoscere le modalità e le finalità del trattamento, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un sufficiente riscontro nel corso del procedimento.

Il ricorso deve essere invece accolto parzialmente in ordine alle contestazioni relative alla liceità del trattamento, che vanno qualificate alla stregua di un´opposizione per motivi legittimi al trattamento medesimo.

Dalla documentazione, anche di tipo fotografico, acquisita in atti, risulta che la telecamera non si limita ad inquadrare la porta d´ingresso del deposito occupato dal resistente, e lo spazio ad esso antistante, ma è orientata in modo da riprendere anche aree nella più diretta disponibilità dei ricorrenti che vi abitano (circostanza che il ricorrente non contesta per quanto riguarda il cortile antistante l´abitazione dei ricorrenti). Ciò determina anche l´acquisizione, la temporanea registrazione e la conservazione di immagini concernenti attività e frequentazioni degli interessati.

Il trattamento in questione (rispetto al quale è stata contestata fondatamente anche la carenza di un´idonea informativa in relazione alla telecamera posta nei pressi dell´ingresso del deposito del ricorrente), risulta effettuato in violazione dei principi di liceità e di proporzionalità di cui all´art. 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice, richiamati nel provvedimento generale in tema di videosorveglianza del 29 aprile 2004 (pubblicato sul sito Internet del garante www.garanteprivacy.it).

Il resistente, in accoglimento del presente ricorso e quale misura idonea a tutela dei diritti degli interessati ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, dovrà conformare il trattamento in questione alle disposizioni sopra indicate entro il 30 novembre 2005, senza rimuovere l´intero impianto, ma delimitando con idonei accorgimenti l´angolo di ripresa della telecamera alla porta d´ingresso del deposito ed allo spazio ad esso antistante, evitando che la stessa riprenda invece l´area di pertinenza dei ricorrenti e l´ingresso esterno.

Il resistente dovrà inoltre collocare, sempre entro la data predetta, un idoneo avviso di informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice atto a segnalare la presenza delle apparecchiature di ripresa, dando conferma agli interessati e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Con distinto procedimento ed alla luce degli accertamenti in atti, verrà contestata al resistente, ai sensi dell´art. 161 del Codice, la mancanza di un´idonea informativa agli interessati.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi a carico della parte soccombente, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso; tale ammontare è posto a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in riferimento all´opposizione al trattamento e ordina a Schiena Sana materassificio di Grandini Domenico di conformare il trattamento dei dati ai principi di cui in motivazione e nei termini indicati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai rimanenti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Schiena Sana materassificio di Grandini Domenico, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 27 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1195275
Data
27/10/05

Tipologie

Decisione su ricorso