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Provvedimento del 3 novembre 2005 - [1198422]

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[doc. web n. 1198422]

Provvedimento del 3 novembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 26 luglio 2005, presentato da Emilio Ferrini nei confronti del Ministero della salute, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di un opuscolo intitolato "Pensiamo alla salute", ha riproposto le istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice al fine di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano (con specifico riferimento alla fonte da cui gli stessi sono stati acquisiti), nonché le modalità e le finalità del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 settembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 3 ottobre 2005 con la quale il Ministero della salute-Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici ha sostenuto che i dati in questione sono stati tratti dalle liste elettorali ed utilizzati, per il tramite di Poste italiane S.p.A. ed altre società dello stesso gruppo designate quali responsabili del trattamento per "sensibilizzare ed informare l´opinione pubblica sulla conoscenza ed il corretto uso dei farmaci";

VISTA la nota pervenuta il 12 ottobre 2005 con la quale il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento effettuato;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice dal momento che il titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro a tutte le richieste formulate previamente e specificamente con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice dal ricorrente (relative solo all´origine dei dati, alle modalità e alle finalità del trattamento);

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 3 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1198422
Data
03/11/05

Tipologie

Decisione su ricorso