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Provvedimento del 3 novembre 2005 - [1198494]

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[doc. web n. 1198494]

Provvedimento del 3 novembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Guardia di finanza-Comando compagnia di KZ;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di pro tezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di finanza, ha formulato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale si è opposto al trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dalla Guardia di finanza-Comando compagnia di KZ con la nota datata 26 novembre 2003, con la quale l´allora Comandante della predetta Compagnia aveva portato a conoscenza delle superiori gerarchie alcune vicende, riguardanti il ricorrente, che lo avevano indotto a inoltrare alla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di WJ una comunicazione di notizia di reato (relativa ad un´appropriazione indebita di pubblicazioni appartenenti al Corpo, all´inosservanza di un ordine impartitogli in sede di redazione di una nota scritta e al mancato rispetto di un ordine di servizio che prevedeva lo svolgimento di precisi compiti). In particolare, il ricorrente ritiene che tale comunicazione di dati personali alle gerarchie superiori sia illecita in quanto effettuata a suo avviso in violazione dell´art. 329 c.p.p. in materia di segreto degli atti di indagine preliminare.

A tale istanza, il Comando compagnia di KZ rispondeva che la nota in questione era stata trasmessa ai comandi superiori della Guardia di finanza ai sensi della circolare emanata dal Comando generale il 31 luglio 1993, per consentire agli stessi, "oltre che l´esercizio dell´eventuale azione disciplinare, anche la tempestiva adozione delle opportune misure amministrative, a tutela sia del pubblico interesse, sia degli interessi legittimi del dipendente".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice l´interessato, lamentando l´inidoneità del riscontro e l´illiceità del trattamento, ha ribadito la propria opposizione ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 giugno 2005, ai sensi dell´art. 149 del Codice, il Comando compagnia di KZ ha risposto con nota pervenuta il 19 luglio 2005 con la quale ha sostanzialmente confermato quanto esposto in sede di riscontro all´istanza proposta ex artt. 7 e 8 del Codice, ribadendo di ritenere lecito l´invio della nota oggetto di contestazione, attualmente detenuta sulla base delle disposizioni vigenti in materia di conservazione degli atti di archivio.

Con memoria datata 20 luglio 2005, il ricorrente ha invece sostenuto di non ritenere doverosa la comunicazione in questione, dovendosi anche rispettare il segreto nelle indagini preliminari (a suo avviso violato); ha pertanto contestato nuovamente il trattamento dei dati che lo riguardano rilevando, in particolare, che la citata circolare prevede comunque che il momento e l´ampiezza delle comunicazioni preliminari da inviare ai comandi superiori devono essere rimessi alle valutazioni del magistrato procedente "al quale andranno previamente richieste direttive al riguardo".

Con fax del 10 ottobre 2005, pervenuto successivamente alla proroga del termine per la decisione disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha risposto rilevando che la nota contestata non sarebbe stata altro che una "rappresentazione dei fatti avvenuti all´interno della caserma" e che la stessa non avrebbe avuto, pertanto, ad oggetto atti di indagine coperti da segreto. Al riguardo, la resistente ha inoltre dichiarato che, al momento della segnalazione in questione, il "Comando non era neanche a conoscenza dell´eventuale iscrizione dell´ispettore al registro degli indagati della Procura militare di WJ".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali del ricorrente effettuato dal Corpo della Guardia di finanza di cui lo stesso è sottufficiale.

Il ricorso non risulta fondato.

Dalla documentazione in atti non emergono elementi che facciano ritenere illecito il trattamento di dati personali. I dati del ricorrente contenuti nella nota di segnalazione inviata dal comandante di compagnia ai comandi superiori, secondo quanto previsto dalla circolare emanata il 31 luglio 1993 dal Comando generale del Corpo, fanno riferimento ad informazioni essenziali circa fatti di interesse (amministrativo ed eventualmente disciplinare) che si sono verificati nella caserma presso cui il ricorrente prestava servizio. Inoltre, anche alla luce di quanto dichiarato per la resistente (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), e sulla base della documentazione in atti, la nota oggetto di contestazione non contiene riferimenti ad atti di indagine in ordine ai quali risulti provata l´ipotizzata violazione delle disposizioni sul segreto nelle indagini preliminari.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese per il procedimento.

Roma, 3 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1198494
Data
03/11/05

Tipologie

Decisione su ricorso