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Provvedimento del 30 novembre 2005 [1212642]

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[doc. web n. 1212642]

Provvedimento del 30 novembre 2005

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato dai signori Stefano Ricucci e Anna Falchi in data 3 ottobre 2005 nei confronti di Gruppo editoriale L´Espresso S.p.a., Rcs editori S.p.a., Editoriale Nord soc. coop r.l., Milano Finanza editori S.p.a. ed Editrice La Stampa S.p.a.;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e l´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (Allegato A 1);

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. È pervenuto a questa Autorità un reclamo con il quale Stefano Ricucci e Anna Falchi lamentano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione da parte di alcune testate giornalistiche ("La Repubblica", edizioni del 6, 7 e 12 agosto 2005; "Corriere della sera" del 5 agosto 2005; "La Padania" del 6 agosto 2005; "MF" del 5 agosto 2005 e "La Stampa" del 8 agosto 2005), del contenuto di trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte nell´ambito di un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che concerne l´acquisizione di azioni della Banca Antonveneta e che ha coinvolto diversi soggetti tra i quali il Ricucci.

In particolare, i reclamanti lamentano che gli articoli pubblicati abbiano riportato anche i testi di messaggi sms, e brani di conversazioni telefoniche, riguardanti esclusivamente la sfera privata degli interessati o, comunque, attinenti a rapporti personali o interessi professionali irrilevanti  per il procedimento penale.

Gli editori titolari del trattamento hanno articolato ampiamente le proprie deduzioni, contestando quanto asserito con il reclamo.

OSSERVA

2. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni editori, negli articoli pubblicati figurano, accanto ad altre informazioni e notizie, diversi dati personali relativi ad entrambi o ad uno dei reclamanti (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice). Il Codice in materia di protezione dei dati personali è applicabile al loro trattamento, anche per ciò che concerne le notizie inerenti assetti azionari di società, che contengono anch´esse dati personali relativi all´attività economica del Ricucci.

Trattandosi di articoli di stampa, è altresì applicabile la disposizione del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, nella quale è ribadito il principio di legge secondo cui il giornalista può raccogliere dati personali e diffonderli, anche senza il consenso dell´interessato, ma nel rispetto dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3 del Codice e art. 6 del codice di deontologia).

I servizi pubblicati dai diversi giornali attengono ad una questione che ha assunto un notevole rilievo per l´opinione pubblica sul piano anche internazionale, in ragione sia dell´incidenza che i fatti in fase di accertamento potevano assumere in alcuni contesti economico-finanziari, sia della notorietà di alcune persone interessate.

L´interesse pubblico connesso alle vicende per le quali è stato instaurato il procedimento penale ha giustificato la diffusione di dati personali in base alla vigente disciplina del segreto delle indagini, delle intercettazioni e dello stralcio dei relativi contenuti, di cui non risulta illecita l´acquisizione da parte di giornalisti. I reclamanti stessi indicano in atti la data del 2 agosto 2005 come quella a partire dalla quale gli atti erano conoscibili in quanto depositati.

Salvo quanto di seguito indicato al punto 3, i dati personali pubblicati potevano essere oggetto di un legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, anche se si tratta di dati che potrebbero essere stati sinora utilizzati direttamente solo in parte nel procedimento penale, o che potrebbero non essere comunque direttamente rilevanti ai fini delle ipotesi di reato in fase di accertamento.

Come riconosciuto anche nel reclamo, le operazioni finanziarie cui si riferisce gran parte dei dati pubblicati erano di eccezionale rilievo.

Sono state pubblicate informazioni relative ad attività economico-imprenditoriali di soggetti coinvolti nella vicenda, concernenti fatti che potevano determinare ripercussioni su mercati ed assetti azionari (cfr. in particolare le informazioni relative a presunte modificazioni dell´azionariato di Telecom Italia S.p.a. o alla "scalata" Rcs).

Per questa parte, la pubblicazione di dati personali non risulta aver violato il principio di essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, anche per quanto riguarda i brani delle trascrizioni attinenti prassi adottate da protagonisti della vicenda, oppure contatti e relazioni interpersonali con rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali, forze politiche e istituzioni.
Per questi profili, il reclamo non risulta quindi fondato.

3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per ciò che riguarda una tipologia di dati non attinente alle predette vicende economico-finanziarie.

Mentre per alcune conversazioni telefoniche tra i reclamanti menzionate a pag. 3 e 4 del reclamo non si può escludere un collegamento, seppure indiretto, con le medesime vicende economico-finanziarie in questione (l´incontro della Falchi con un imprenditore in un aeroporto; sospetti relativi ad un incidente stradale occorso al fratello della Falchi), risulta illecita la pubblicazione del testo di due messaggi sms inviati dalla Falchi al Ricucci il 6 luglio 2005, dal contenuto (menzionato a pag. 3 del reclamo) esclusivamente privato e del tutto personale in quanto relativi al rapporto affettivo tra i due.

Il testo di questi due messaggi, diffusi dal quotidiano "La Repubblica" nell´edizione del 6 agosto 2005, contiene informazioni che assumono anch´esse la natura di dato personale e la cui diffusione in ambito giornalistico è illecita non avendo i dati alcun rilievo sul ruolo e sulla dimensione pubblica dei protagonisti (art. 6 del predetto codice di deontologia).

In proposito, non può inoltre trarsi con evidenza alcuna giustificazione dell´arbitraria lesione della sfera privata dei reclamanti, neppure ai sensi dell´art. 137, comma 3 del Codice (nella parte in cui questo consente al giornalista di trattare dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico), dalla circostanza che la Falchi abbia rilasciato in passato dichiarazioni e interviste sul suo rapporto affettivo con il Ricucci.

Risulta altresì illecita la diffusione, effettuata dal quotidiano "La Repubblica" nell´edizione del 12 agosto 2005, del testo di una conversazione dell´8 luglio 2005, durante la quale la Falchi informava il Ricucci della possibile vendita all´asta di un cinema di Roma, sollecitando il suo interessamento. Tale informazione, pur non avendo come i predetti due sms un carattere strettamente privato e personale, non risulta allo stato degli atti caratterizzata dal predetto requisito dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, che può giustificarne la diffusione (art. 137, comma 3 del Codice e art. 6 del codice di deontologia).

Per quest´ultima parte, va quindi accertata l´illiceità del trattamento da parte della predetta testata e dichiarata la fondatezza in proposito del reclamo.

4. In parziale accoglimento del reclamo, per ciò che concerne solo i messaggi sms indicati al precedente punto 3, deve quindi disporsi ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice, nei soli confronti del Gruppo editoriale L´Espresso S.p.a. quale titolare del trattamento dei dati, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il sito web della testata, dei testi dei medesimi sms, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento. Va altresì prescritto alla medesima società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare il trattamento di dati ai principi richiamati con il presente provvedimento.

Va altresì disposto l´invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara fondato solo parzialmente il reclamo e vieta al Gruppo editoriale L´Espresso S.p.a., quale titolare del trattamento dei dati personali pubblicati da "La Repubblica", ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, l´ulteriore diffusione dei contenuti dei due sms del 6 luglio 2005 e di una conversazione dell´8 luglio, indicati al punto III del reclamo, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento; prescrive, altresì, alla medesima società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c). del Codice, di conformare il trattamento di dati ai principi richiamati con il presente provvedimento;

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 30 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli