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Provvedimento del 27 gennaio 2006 [1242478]

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[doc. web n. 1242478]

Provvedimento del 27 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 ottobre 2005, presentato da Luciano Catalfamo nei confronti di Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria depositata il 23 novembre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto di aver dato riscontro alla richiesta di cancellazione con raccomandata a.r. datata 3 ottobre 2005, inoltrata all´indirizzo di residenza dell´interessato, con la quale aveva comunicato all´interessato che nel sistema di informazioni creditizie gestito dal titolare non erano presenti dati personali relativi al medesimo interessato; rilevato che con la predetta memoria la società resistente ha pertanto chiesto al Garante di rigettare il ricorso con addebito delle spese al ricorrente;

VISTA la nota del 6 dicembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 14 dicembre 2005 con la quale la resistente ha confermato che nei propri archivi, "come peraltro risulta dai reports allegati (…), non esistono dati riferibili al ricorrente";

RILEVATO che l´iniziale comunicazione di Experian Information Services S.p.A. del 3 ottobre 2005 non spiega utili effetti ai fini dell´invocata infondatezza del ricorso, in quanto la resistente avrebbe dovuto inviare la comunicazione in questione al domicilio eletto. Nel caso di specie l´interessato, secondo il disposto dell´art. 9, comma 2, del Codice, aveva infatti conferito una specifica delega (munita di sottoscrizione autenticata) per l´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice alla persona presso il cui domicilio dovevano essere inviate le comunicazioni successive, specificando chiaramente di voler ricevere ogni successiva comunicazione al domicilio eletto presso il delegato;

RILEVATO  che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito idoneo riscontro alla richiesta del ricorrente attestando, con dichiarazione di cui l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere suoi dati personali;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.


Roma,  27 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli