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Provvedimento del 23 febbraio 2006 [1269312]

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Provvedimento del 23 febbraio 2006

[doc. web n. 1269312]

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 novembre 2005, presentato da Laila Di Giandomenico nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 22 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 13 dicembre 2005 con la quale la resistente ha sostenuto, come già comunicato all’interessata con nota del 5 ottobre 2005, di non poter cancellare i dati dell’interessata relativi ad un prestito finalizzato erogato il 18 maggio 2001 da Finemiro Banca S.p.A. ed ancora in corso"con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) non ancora regolarizzati". Ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo"negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell’interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che con la predetta nota la resistente ha chiesto al Garante il rigetto del ricorso e di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTA la nota del 21 dicembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata da Neos Banca S.p.A. (già Finemiro Banca S.p.A.) in data 3 febbraio 2006, in risposta a specifica richiesta di questa Autorità, con la quale la predetta società ha confermato l’esattezza delle informazioni conservate nell’archivio di Crif S.p.A.;

RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati"negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta); rilevato che il titolare del trattamento aveva fornito tempestivo riscontro all’istanza dell’interessata e che, al momento della presentazione del ricorso, la stessa era già in possesso di idonee informazioni relative al trattamento dei dati in questione;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiara compensate le spese del procedimento;

Roma, 23 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli