Documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina,...
Documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri - 20 aprile 2006 [1272207]
[doc. web n. 1272207]
Documenti caratteristici del personale dell´Esercito, della Marina, dell´Aeronautica e dell´Arma dei carabinieri - 20 aprile 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministro della difesa;
Visto l´articolo 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, in materia di "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottoufficiali e dei militari di truppa dell´Esercito, della Marina, dell´Aeronautica e della Guardia di finanza";
Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
PREMESSO:
Il Ministro della difesa ha chiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento recante modificazioni al d.P.R. 8 agosto 2002, n. 213, in materia di documenti caratteristici del personale dell´Esercito, della Marina, dell´Aeronautica e dell´Arma dei carabinieri, al fine di porre soluzione ad alcune difficoltà che si sono presentate nella prima fase della sua applicazione.
Le modifiche che l´odierno schema di regolamento intende apportare al predetto decreto n. 213 del 2002 (sul quale il Garante ha espresso un parere) non incidono sui profili attinenti al trattamento dei dati personali per i quali si limitano ad aggiornare i riferimenti normativi mediante rinvio alle pertinenti disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) in luogo di quelle dell´abrogata legge n. 675 del 1996.
Ciò premesso, il Garante non ha rilievi da formulare ed esprime parere favorevole sullo schema di regolamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
esprime parere favorevole sullo schema di regolamento.
Roma, 20 aprile 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli