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Provvedimento del 18 maggio 2006 [1299082]

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[doc. web n. 1299082]

Provvedimento del 18 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da CW, rappresentato e difeso dall´avv. Simone Pietro Emiliani presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Fiatsava S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente ha ricevuto dalla società resistente, di cui era dipendente, una contestazione disciplinare ed una successiva comunicazione di licenziamento senza preavviso, entrambe motivate con riferimento, tra l´altro, all´esistenza nel personal computer "in dotazione per motivi di lavoro" di una cartella "D:DatiPersonale" (contenente file di immagini e di testo "prevalentemente di tipo pornografico"), nonché di una cartella "D:DatiMusica" (contenenti file audio digitali), in violazione di quanto previsto nelle "Linee guida per l´utilizzo delle postazioni di lavoro" impartite dalla resistente ai propri dipendenti.

L´individuazione e la visione di tali file, cui sono collegati dati personali del ricorrente ritenuti da questi anche di carattere sensibile, hanno avuto luogo alla presenza del medesimo ricorrente durante una verifica (curata dal suo superiore diretto e dai responsabili del personale e del settore Information Technology della società), ed erano volte a constatare l´eventuale presenza di file non attinenti all´attività lavorativa nel computer portatile della società in uso all´interessato, dopo che era stato rilevato un uso improprio del telefono mobile aziendale da parte di quest´ultimo.

Presentando un ricorso in via d´urgenza ai sensi dell´art. 146, comma 1, del Codice, il ricorrente ha chiesto al Garante di dichiarare illecito il trattamento, di ordinare la sospensione di "ogni trattamento dei file conservati nella cartella "Personale" contenuta nel computer portatile aziendale" e di disporre "la cessazione del trattamento dei predetti file, ordinando in particolare la loro cancellazione".

Il ricorrente (il quale ha acconsentito a far individuare e visionare i file nell´immediatezza dell´inaspettata contestazione che gli era stata rivolta relativamente al predetto uso improprio del telefono) ritiene di non aver prestato alcun consenso preventivo e scritto al trattamento dei dati anche sensibili desumibili dalla citata cartella "personale"; il loro trattamento sarebbe anche eccedente rispetto alle finalità perseguite posto che, "al fine di valutare la giusta causa di licenziamento, non può avere alcuna rilevanza conoscere gli indirizzi della vita sessuale". Con il ricorso l´interessato ha chiesto anche di porre a carico del soccombente le spese sostenute per il procedimento.

A seguito della nota inviata dall´Autorità il 28 marzo 2006 ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, la resistente ha risposto con fax datato 4 aprile 2006 con il quale (nel rilevare che l´accesso al contenuto dei file registrati nel computer aziendale assegnato in uso al ricorrente sarebbe avvenuto con il consenso di quest´ultimo ed in sua presenza) ha dichiarato di voler procedere alla "cancellazione di immagini e testi e cioè di quegli elementi che, secondo la tesi del ricorrente, potrebbero essere idonei a rivelarne la vita sessuale", non avendo "interesse alcuno a conservare immagini pornografiche e testi di prosa o poesia di analogo contenuto".  La società ha poi confermato, con nota dell´11 aprile 2006 (alla quale ha allegato copia delle "Linee guida per l´utilizzo delle postazioni di lavoro" divenute operative nell´aprile 2003 "su iniziativa di Fiat Auto S.p.A. che all´epoca deteneva il 100% di Fiatsava S.p.A."), di aver cancellato i file in questione "conservando, con riguardo a detti file, esclusivamente i dati informatici che li contraddistinguono" (ed in particolare –come dichiarato nella precedente nota inviata dalla società– "proprietà, collocazione, tipologia, estensione, data di creazione" degli stessi).

Con memorie depositate il 14 aprile e il 2 maggio 2006, nonché nell´audizione del 21 aprile 2006, il ricorrente ha ribadito di ritenere illecito il trattamento, sostenendo che i dati sarebbero stati raccolti senza una previa informativa e senza il proprio consenso scritto, nonché, stante le modalità seguite, con grave violazione della propria dignità; ritenendo insufficiente la cancellazione del contenuto dei file operata dalla resistente, ha chiesto al Garante di accogliere il ricorso, tenendo conto che anche le rimanenti informazioni ancora conservate, raccolte illecitamente, non potrebbero essere utilizzate ulteriormente ai sensi dell´art. 11, comma 2, del Codice.

Con memoria anticipata via fax il 20 aprile 2006, la resistente ha sostenuto che il trattamento effettuato sarebbe lecito in base all´autorizzazione data dall´interessato all´apertura dei file contenuti nelle due cartelle "Personale" e "Musica" del p.c. portatile in  dotazione. La società ha sostenuto in particolare:

  • che le predette Linee guida per l´utilizzo della postazione di lavoro indicano che "i personal computer (fisso, portatile o palmare) e le risorse informatiche installate sono beni aziendali affidati al dipendente come strumenti di lavoro (…) che pertanto (…) devono essere sempre utilizzati solo per fini professionali (in relazione alle mansioni assegnate)";
  • di non aver operato alcuna raccolta di dati, avendo "esclusivamente (…) rimosso il computer portatile già assegnato al sig. CW, conservando lo stesso integro per fini di giustizia all´interno della cassaforte aziendale";
  • che non era intenzione dei soggetti presenti nella circostanza citata dal ricorrente di tenere "un atteggiamento volto ad umiliare il sig. CW".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla liceità e correttezza del trattamento di dati relativi a due cartelle contenenti file di carattere personale conservate nel disco fisso del computer portatile assegnato al ricorrente dalla società presso cui lo stesso prestava servizio.

Il ricorso è fondato.

La società intendeva dimostrare che il ricorrente avrebbe violato gli obblighi del prestatore di lavoro raccogliendo e conservando su uno strumento posto a sua disposizione per l´attività lavorativa immagini e testi ad essa non attinenti; a tal fine, ha esperito alcuni accertamenti in assenza di una previa informativa relativa al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e che risultano, inoltre, effettuati in difformità dall´art. 11 del Codice nella parte in cui prevede che i dati siano trattati in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite.

Il ricorrente, pur presente all´atto della ricerca, dell´individuazione e della visione del contenuto dei file conservati nelle predette cartelle, non risulta, sulla base della documentazione in atti, essere stato informato previamente dell´eventuale svolgimento di tali tipi di controllo. A tal fine, non possono ritenersi sufficienti le indicazioni contenute nelle predette Linee guida che la società dichiara di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti. Seppure è presente in esse un riferimento all´obbligo di utilizzare gli strumenti elettronici affidati ai lavoratori per esclusive finalità professionali, le medesime Linee guida non riportano alcuna informativa specifica in riferimento al trattamento di dati personali che avrebbe potuto essere effettuato in attuazione di eventuali controlli (anche occasionali o "consensuali") del datore di lavoro su tali strumenti, ovvero alle modalità da seguire per gli stessi (ad es., circa la presenza dell´interessato, di rappresentanti sindacali, di personale all´uopo incaricato).

In ogni caso, con la visione dei contenuti di tali file, avvenuta in presenza di più persone, la società ha effettuato un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite e, per quanto riguarda alcune informazioni di carattere sensibile, non indispensabile. Nel caso di specie, stante il divieto contenuto nelle citate Linee guida di "memorizzare" file non strettamente professionali, la resistente avrebbe potuto dimostrare la non conformità del comportamento del ricorrente agli obblighi contrattuali in tema di uso corretto degli strumenti affidati sul luogo di lavoro, limitandosi a constatare la (peraltro non controversa) esistenza nel computer portatile delle due cartelle aventi dichiaratamente un contenuto personale, senza la necessità di renderne visibili gli specifici "contenuti" (ad esempio, facendo riferimento alla sola "dimensione" informatica delle medesime cartelle ovvero, se del caso, constatando solo l´esistenza di tipologie di file in esse contenuti chiaramente non riconducibili all´attività lavorativa svolta dall´interessato).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e considerato l´art. 11, comma 2, del Codice secondo cui i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, l´Autorità dispone, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente, in qualsiasi forma, le informazioni raccolte nei modi contestati con il ricorso.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso e posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara fondato il ricorso e, per l´effetto, vieta alla società resistente il trattamento dei dati personali dell´interessato oggetto del ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico di Fiatsava S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli