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Parere sulla scheda relativa a trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli uffici di statistica provinciali per scopi di ricerca s...

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  [doc. web n. 1314392]

v. Scheda

Trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli uffici di statistica provinciali per scopi di ricerca statistica nell´ambito del Sistan non ricompresi nel Psn - 20 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, 98 e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il d.lg. 6 settembre 1989, n. 322 recante norme sul Sistema statistico nazionale;

Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A3 al citato Codice;

Visti i pareri dell´Autorità del 7 settembre 2005 sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalle province predisposto dall´Upi (Unione delle province d´Italia) e del 29 dicembre 2005 su ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari non considerati in tale schema tipo;

Vista la richiesta di parere sulla scheda relativa al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato dagli uffici di statistica provinciali per scopi di ricerca statistica nell´ambito del Sistema statistico nazionale, presentata dall´Unione delle Province d´Italia (Upi) il 28 giugno 2006 (prot. n. 630);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Il Garante ha espresso parere favorevole (parere del 7 settembre 2005) sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalle province predisposto dall´Upi (Unione delle province d´Italia). Successivamente, l´Autorità si è espressa positivamente in ordine ad ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari non considerati in tale schema tipo (parere del 29 dicembre 2005).

Pertanto, le amministrazioni provinciali che adottano i propri atti regolamentari in conformità a tale schema tipo non devono richiedere all´Autorità un ulteriore parere per poter trattare dati sensibili e giudiziari (cfr. art. 20, comma 2, del Codice).

Alcuni uffici di statistica provinciali intendono effettuare trattamenti di dati sensibili o/e giudiziari per finalità di ricerca statistica, non ricompresi né nel predetto schema tipo predisposto dall´Upi, né nel Programma statistico nazionale.

L´Upi ha pertanto sottoposto all´Autorità un´ulteriore specifica richiesta di parere in ordine ad una scheda relativa ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli uffici di statistica provinciali per scopi di ricerca statistica nell´ambito del Sistema statistico nazionale, riconducibili alle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 98 del Codice, e non inclusi nel Programma statistico nazionale.

Le province, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, tali soggetti devono identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere il trattamento lecito. A tale scopo, tali soggetti sono tenuti ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante (art. 20 del Codice).

Il documento da allegare al regolamento di ciascuna provincia, che identifica in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 98 del Codice i tipi di dati e di operazioni eseguibili dagli uffici di statistica provinciali per scopi di ricerca statistica nell´ambito del Sistema statistico nazionale non ricompresi nel Programma statistico nazionale, è stato pertanto sottoposto dall´Upi al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole alla richiesta di parere predisposta dall´Unione delle province d´Italia alle condizioni e nei limiti delle tipologie di dati sensibili e giudiziari identificati, nonché delle operazioni eseguibili, indispensabili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 98 del Codice, individuati nella scheda relativa al trattamento effettuato dagli uffici di statistica provinciali per scopi di ricerca statistica nell´ambito del Sistema statistico nazionale non ricompresi nel Programma statistico nazionale, alla quale le province potranno adeguarsi per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Roma, 20 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli