g-docweb-display Portlet

II - L'attività svolta dal Garante - par. 3-6 - Relazione 2005 - 7 luglio 2006

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

II - L´attività svolta dal Garante - par.3-6 - Relazione 2005 - 7 luglio 2006

 

3. Sanità

3.1. Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute

3.1.1. Trattamenti per fini amministrativi

Nel 2005 l´Autorità è intervenuta più volte in merito al trattamento dei dati sensibili, e in particolare di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, effettuato da strutture sanitarie pubbliche per finalità di cura dei pazienti e per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione degli stessi. Si è tra l´altro evidenziato che anche quando si perseguono finalità amministrative per le quali non è necessario acquisire il consenso, è comunque ineludibile l´obbligo di informare gli interessati e di rispettare altresì le disposizioni contenute nei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari (Note 13 gennaio e 23 febbraio 2005).

Già nel 2004 l´Autorità aveva segnalato criticamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri l´approvazione, in sequenza, di diversi decreti attuativi del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria e di introduzione della tessera sanitaria, senza il prescritto parere del Garante. Nel merito sono stati anche formulati rilievi specifici sul sistema di raccolta centralizzata dei dati ricavati dalle ricette mediche e da altre prescrizioni specialistiche previsto dall´art. 50 d.l. n. 269/2003.


Monitoraggio della spesa e tessera sanitaria elettronica

Nel 2005, il Garante ha ribadito tali delicati rilievi anche nei confronti del Ministro dell´economia e delle finanze, rinnovando l´invito a conformare al Codice il quadro normativo di attuazione della tessera sanitaria (Nota 24 gennaio 2005).

Anche in funzione dei diversi interventi del Garante, il Ministro dell´economia e delle finanze ha sottoposto al parere dell´Autorità il decreto ministeriale adottato in attuazione di quanto previsto dall´art. 50, comma 10, d.l. n. 269/2003, riguardante l´approvazione del protocollo sui dati rilevati dalle ricette mediche e registrati negli archivi del Ministero, che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni. Le garanzie poste a tutela dei dati personali individuate da ultimo nel suddetto decreto sono state infine ritenute sufficienti dall´Autorità, la quale ha espresso pertanto avviso favorevole (Parere 21 luglio 2005 [doc. web n. 1151167]). In particolare, il predetto decreto ministeriale ha previsto che i dati ricavati dalle ricette mediche e da altre prescrizioni specialistiche siano trattati dal Ministero dell´economia e delle finanze esclusivamente per fini di liquidazione dei rimborsi dovuti alle struttura sanitarie, e che gli stessi dati siano trasmessi al Ministero della salute, all´Agenzia italiana del farmaco e alle regioni, dopo essere stati privati di ogni riferimento ad informazioni che rendano identificabili gli interessati, quali il codice fiscale o il codice a barre della tessera sanitaria (d.m. 9 marzo 2006).

In sede applicativa, ha costituito oggetto di specifica attenzione del Garante l´avvenuta consegna da parte di organismi sanitari alla polizia stradale dei referti medici di pazienti coinvolti in incidenti stradali. è stato precisato al riguardo che le strutture sanitarie, nel rispondere doverosamente alle richieste formulate dalle forze di polizia, sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti affinché siano comunicate esclusivamente le informazioni oggetto dell, omettendo ogni altro dato personale che non sia strettamente indispensabile a soddisfare la richiesta.


Referti medici relativi ad incidenti stradali

Nella fattispecie esaminata dall´Autorità, l´azienda sanitaria, a fronte della richiesta della polizia stradale di ottenere copia del certificato relativo ad un esame alcolimetrico effettuato nei confronti di un paziente coinvolto in un incidente stradale, aveva invece rilasciato copia integrale del referto di ricovero, come tale comprensivo che del dato sull´alcolemia–anche dei risultati degli altri esami clinici compiuti (Nota 15 novembre 2005).

L´Autorità è stata chiamata a valutare la liceità dell´inserimento di una dicitura nella causale di bonifici bancari effettuati in caso di riconoscimento dell´indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. L´intervento si è reso necessario in quanto nei bonifici veniva indicata la dicitura "indennizzo di cui alla legge n. 210", idonea a rivelare lo stato di salute del beneficiario ai soggetti coinvolti nella procedura di pagamento dell´indennizzo (Banca d´Italia; istituti di credito). La Direzione provinciale del tesoro interessata ha poi individuato una modalità di pagamento più rispettosa della riservatezza degli interessati, sostituendo la dicitura con l´indicazione di un codice numerico, noto all´amministrazione del tesoro, impegnandosi a suggerire tale soluzione anche alla direzione centrale (Nota 14 luglio 2005).


Indennizzi ad emotrasfusi danneggiati irreversiblmente

3.1.2. Trattamenti per fini di cura della salute

La peculiare disciplina del trattamento dei dati sensibili da parte delle strutture sanitarie è stata esaminata nel corso di una giornata di approfondimento sull´applicazione del Codice, sul tema "Sanità e protezione dei dati", organizzata dal Garante il 2 febbraio 2005.


Giornate
di approfondimento
presso il Garante

L´incontro è stato incentrato sull´analisi di significative esperienze presso organismi sanitari pubblici e privati, delle soluzioni emerse e di alcuni risultati positivi, ispirati ai principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia. Si è avuto così modo di analizzare alcune specifiche modalità di applicazione delle misure di protezione adottate per garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati nell´organizzazione di prestazioni e servizi.

L´Autorità ha invitato un ospedale a sospendere il trattamento di dati effettuato tramite il sito Internet della struttura all´interno del quale erano state pubblicate alcune fotografie di minori affetti da comuni patologie pediatriche (Nota 22 aprile 2005). L´Ufficio del Garante aveva infatti rilevato un trattamento di dati sensibili relativi a minori nei confronti dei quali l´ordinamento, oltre al divieto di diffusione di dati sensibili (art. 22 del Codice), appresta una tutela rafforzata per non pregiudicare l´armonico sviluppo della loro personalità. Anche in base al codice di deontologia per l´attività medica, il medico non può diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire l´identificazione dell´interessato, e deve altresì assicurare la non identificabilità dei pazienti nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone (art. 10 codice di deontologia medica del 3 ottobre 1998).


Diffusione di dati sanitari su siti Internet

Con riferimento alla consegna di referti diagnostici, il Garante ha nuovamente precisato in termini generali che tali documenti possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati, purché sulla base di una delega scritta e mediante la consegna degli stessi in busta chiusa. Il personale designato come incaricato deve essere debitamente istruito anche in ordine a tali modalità di consegna dei referti medici (Provv. 9 novembre 2005 [doc. web n. 1191411]).


Consegna di referti diagnostici e di certificazioni mediche

A seguito di segnalazione, si è poi rilevata una violazione delle regole sulle modalità di corretta consegna delle certificazioni mediche. Ciò, rispetto al comportamento tenuto da un laboratorio di analisi privato che aveva trasmesso via fax al datore di lavoro dell´interessato copia di un referto relativo ad una radiografia effettuata a seguito di un incidente occorso sul luogo di lavoro. In tale occasione, l´Autorità ha evidenziato che gli esercenti le professioni sanitarie possono rendere noti i dati personali inerenti lo stato di salute al solo interessato, per il tramite di un medico designato dallo stesso interessato, oppure dal titolare (Nota 1° agosto 2005).

Con riferimento al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di sieropositività, è stato segnalato al Garante l´utilizzo, da parte di una Asl, dei moduli di prenotazione delle prestazioni sanitarie in cui veniva indicata per esteso la natura dell´esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Ciò, attraverso l´uso della dicitura "infezione da Hiv" in luogo dell´indicazione del codice identificativo della malattia, che rendeva immediatamente riconoscibile lo stato di salute dell´interessato. Dopo l´intervento dell´Autorità, la Asl ha ripristinato un precedente sistema in base al quale l´esenzione per patologia era indicata, correttamente, con il solo codice di esenzione, ed ha assicurato che si era trattato di una disfunzione causata dalle variazioni apportate al software di gestione dopo l´entrata in vigore del nuovo regime di esenzione dai ticket (Nota 21 ottobre 2005; cfr. anche Newsletter 2 febbraio 2006).


Prenotazione di prestazioni sanitarie

Una società farmaceutica si è rivolta all´Autorità per verificare la possibilità di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti cui sia impiantato un dispositivo medico, al fine di effettuare alcune registrazioni audio-video sulle relative condizioni cliniche, da diffondere in seguito presso la comunità medico-scientifica per illustrare i benefici connessi all´impiego del dispositivo medesimo.

L´Autorità, nel ricordare il generale divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, ha indicato alla società la necessità di adottare soluzioni idonee affinché i pazienti che prestano un consenso informato e specifico al trattamento di dati sensibili non siano resi identificabili da parte della comunità medico-scientifica destinataria delle suddette registrazioni (ad es., attraverso l´oscuramento del volto e di altri eventuali particolari fisici che li rendano identificabili) (Nota 23 gennaio 2006).


Impianto di dispositivi medici per raccolta di dati sulle condizioni cliniche 

3.1.3. Strutture sanitarie e tutela della dignità delle persone

Con un provvedimento generale in data 9 novembre 2005 [doc. web n. 1191411], il Garante ha richiamato gli organismi sanitari pubblici e privati (aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere, case di cura, osservatori epidemiologici regionali e servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro) al necessario rispetto di una serie di misure previste dal Codice, al fine di assicurare il rispetto della dignità della persona e il massimo livello di tutela degli interessati in ambito sanitario.


Tutela della dignità del malato

In particolare, il Garante ha osservato che la tutela della dignità della persona deve essere sempre garantita, specie in riferimento a fasce deboli (disabili, minori, anziani) e a pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi, o per i quali è doverosa una particolare attenzione (ad es. interruzione della gravidanza). Specifici accorgimenti dovrebbero essere disposti, ad es. nei reparti di rianimazione attraverso l´uso di paraventi o simili, volti a delimitare la visibilità dell´interessato, durante l´orario di visita, ai soli familiari e conoscenti. Ulteriori misure dirette a limitare il disagio dei pazienti sono state prescritte nei confronti di aziende ospedaliere universitarie, con riferimento alla partecipazione di studenti alle visite mediche o agli interventi sanitari: le strutture che intendono avvalersi di questa modalità devono infatti informare i pazienti, limitando la presenza degli studenti in relazione al grado di invasività del trattamento e circoscrivendo il numero degli studenti presenti, rispettando anche eventuali legittime volontà contrarie.


Misure di organizzazione del servizio a tutela della riservatezza

All´atto della prescrizione di ricette mediche o del rilascio di certificati, il personale sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute possano essere conosciute da soggetti non autorizzati, a causa di situazioni di promiscuità derivanti dai locali o dalle modalità utilizzate. Ospedali e aziende sanitarie devono predisporre "distanze di cortesia" non solo per le operazioni amministrative allo sportello (prenotazioni), ma anche per la raccolta dell´anamnesi, sensibilizzando gli utenti con cartelli, segnali ed inviti. Peraltro, il rispetto di tali misure non ostacola la possibilità di utilizzare determinate aree per più prestazioni contemporanee, quando tale modalità di organizzazione risponde all´esigenza terapeutica di diminuire l´impatto psicologico dell´intervento medico (ad es., nell´ipotesi di trattamenti sanitari effettuati nei confronti di minori).

Ulteriori indicazioni sono state fornite in merito all´adozione di un "ordine di precedenza e chiamata" nell´erogazione delle prestazioni sanitarie, che prescinda preferibilmente dall´individuazione nominativa (ad es., attribuendo un codice numerico o alfanumerico al momento della prenotazione o dell´accettazione). Quando la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia dalla chiamata non nominativa dell´interessato (ad es., in funzione di particolari caratteristiche del paziente anche legate ad uno stato di disabilità), possono essere peraltro utilizzati altri equivalenti accorgimenti come, ad esempio, il contatto diretto con il paziente.

Con riferimento alle notizie che l´organismo sanitario può fornire, anche per telefono, su una prestazione di pronto soccorso, l´Autorità ha specificato che occorre limitarsi ad indicare la circostanza della presenza di una persona nella struttura d´emergenza ai terzi legittimati (parenti, familiari o conviventi, valutate le diverse circostanze del caso). L´interessato, se cosciente e capace, deve essere comunque preventivamente informato (ad es. all´accettazione) e deve poter decidere a quali soggetti rendere nota la sua presenza al pronto soccorso.


Informazioni sui ricoveri e sulle degenze

Anche con riferimento alla notizia della presenza dei degenti nei reparti, è stata segnalata l´esigenza che le strutture sanitarie mettano tali informazioni a disposizione dei soli terzi legittimati (anche in riferimento a conoscenti e a personale di volontariato). In questo caso, l´interessato cosciente e capace deve essere informato al momento del ricovero, in modo da poter decidere quali soggetti possono venire a conoscenza della sua presenza nella struttura sanitaria o in un reparto di degenza.

Non è stata giudicata quindi corretta l´affissione di liste di pazienti nei locali destinati all´attesa o comunque aperti al pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta o di intervento effettuato o ancora da effettuare, come avvenuto ad esempio per degenti che debbano subire un intervento operatorio (Provv. 17 marzo 2005 [doc. web n. 1170485]). Parimenti, non debbono essere resi visibili ad estranei documenti sulle condizioni cliniche dell´interessato, come nel caso di cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza.

Gli organismi sanitari devono mettere in atto specifiche procedure, anche di formazione del personale, per evitare che soggetti estranei possano dedurre informazioni sullo stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l´indicazione della struttura o del reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato. Tali cautele devono essere poste in essere anche con riferimento alla redazione delle certificazioni richieste per fini amministrativi non correlati a quelli di cura (ad es., per giustificare un´assenza dal lavoro o l´impossibilità di presentarsi ad una procedura concorsuale).

 


Altre prescrizioni

Analoghe garanzie devono essere adottate da tutti i titolari del trattamento, ivi comprese le farmacie, affinché nella spedizione di prodotti non siano indicati, sulla parte esterna del plico postale, informazioni idonee a rivelare l´esistenza di uno stato di salute dell´interessato (ad es., indicazione della tipologia del contenuto del plico o del reparto dell´organismo sanitario mittente). Sulle modalità di applicazione di tali regole al settore sanitario, il Garante ha avviato una consultazione con organismi sanitari e associazioni interessate.

L´Autorità è intervenuta con specifico riferimento alla mancata previsione di spazi riservati per la compilazione delle cartelle cliniche in una azienda sanitaria (Nota 26 gennaio 2005), e alla carenza di appropriate distante di cortesia per il pagamento del ticket sanitario agli sportelli di un ospedale pubblico (Nota 13 luglio 2005); si è occupata altresì di una segnalazione concernente la situazione di un´azienda ospedaliera presso la quale, per prenotare prestazioni mediche, i pazienti erano costretti ad accalcarsi presso l´unico sportello e a comunicare ad alta voce i propri dati anagrafici e clinici all´impiegato, posto al di là di un vetro spesso. Le ricette, passate "di mano in mano" lungo la coda, rimanevano depositate all´esterno dello sportello finché non venivano ritirate dall´impiegato (Nota 23 febbraio 2005). L´avvio di accertamenti da parte dell´Autorità ha indotto l´Azienda a rivedere la modulistica, il software impiegato e le modalità organizzative del servizio, prevedendo, tra l´altro, l´installazione di un sistema informatizzato per la gestione delle prenotazioni (ora possibili anche on-line), box con barriere per colloqui sanitari riservati, distanze di cortesia e percorsi differenziati (cfr. Newsletter 2 febbraio 2006).


Spazi riservati e distanze di cortesia

3.1.4. Protezione dei dati e procreazione medicalmente assistita

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto istitutivo, per legge, del registro nazionale dei centri autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione assistita (Parere 26 luglio 2005 [doc. web n. 1151435]). 

Il registro, previsto da un decreto del Ministro della salute in applicazione del disposto di cui all´art. 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, conterrà i dati relativi alle strutture sanitarie autorizzate ad applicare le predette tecniche, necessari al loro censimento, e le informazioni concernenti le autorizzazioni di legge. L´Autorità ha richiesto che nell´allegato tecnico fosse apportata una specificazione in modo da ribadire che le unità di personale operante presso le predette strutture ("personale medico", "personale laboratorio di biologia", "medico anestesista", "infermieristico", "amministrativo") fossero registrate anch´esse con dati numerici, anziché con le generalità di ogni singolo dipendente. Sebbene il registro non contenga le generalità delle coppie interessate, sarà possibile disporre di dati statistici utili alla comprensione del fenomeno, potendosi raccogliere, comunicare o diffondere informazioni, anonime ed anche aggregate, relative alle coppie stesse, agli embrioni ed ai nati (d.m. 7 ottobre 2005, in G.U. 3 dicembre 2005, n. 282).

Il Garante si è riservato di valutare le modalità di raccolta e di conservazione dei dati nel registro, l´individuazione dei soggetti autorizzati a consultare i dati registrati e le relative modalità di accesso; ciò, in quanto il decreto prevede un ulteriore atto ministeriale di attuazione.

 

4. Dati genetici

4.1. Le informazioni genetiche

Il Codice prevede espressamente che il Garante debba rilasciare un´autorizzazione generale per il trattamento dei dati genetici, da chiunque effettuato (art. 90). Ciò, sentito il Ministero della salute, il quale provvede acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità.


L´autorizzazione al trattamento

Un primo schema di autorizzazione, predisposto previo approfondimento svolto anche mediante l´acquisizione di pareri da parte di medici genetisti, è stato inoltrato il 25 gennaio 2005 al Ministero della salute per acquisire il parere predetto, riservandosi il Garante la possibilità di apportare allo stesso eventuali perfezionamenti anche all´esito delle indicazioni e suggerimenti pervenuti.

Nel corso del 2005 il Garante ha ricevuto dal Ministero della salute il parere del Consiglio superiore di sanità sul predetto schema di autorizzazione generale. Alla luce dei suggerimenti del Ministero si è avviata un´ultima fase di approfondimento sulle garanzie previste dall´autorizzazione, coinvolgendo nuovamente qualificati esperti della materia ai quali l´Autorità ha richiesto di formulare ancora proprie osservazioni e valutazioni.

Nella nuova autorizzazione, il Garante intende precisare anche la portata della nozione di "dato genetico", individuando le cautele da osservare in relazione alle informazioni genetiche e ai campioni biologici trattati a fini di tutela della salute dello di un terzo appartenente alla stessa linea genetica, a scopi di ricerca scientifica e statistica, ovvero per finalità probatorie in un procedimento civile o penale.

Si prevede inoltre di introdurre specifiche garanzie e regole di condotta per lo svolgimento di test e screening genetici, di test di paternità e/o maternità, nonché di indagini medico-legali, soprattutto in relazione al contenuto e alle modalità dell´informativa, alla necessità di fornire un´appropriata consulenza genetica e psicologica all´interessato, al diritto di quest´ultimo di non conoscere i risultati dell´esame (ivi comprese eventuali "notizie inattese" che lo riguardano), alle modalità di manifestazione del consenso e al periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici.

Secondo lo schema provvisorio di autorizzazione, le ricerche in materia genetica dovrebbero essere effettuate con le metodologie proprie del pertinente settore disciplinare, sulla base di progetti che indichino le specifiche misure da adottare nel trattamento dei dati per garantire il rispetto dell´autorizzazione, nonché, più in generale, della normativa sulla riservatezza. Gli studi genetici condotti su popolazioni isolate potrebbero essere attuati se preceduti da un´ampia attività di informazione volta ad illustrare alle comunità interessate le caratteristiche fondamentali della ricerca. Resterebbe escluso il trattamento di dati genetici da parte di datori di lavoro ed imprese assicurative.

Nel periodo che precede il rilascio dell´autorizzazione, il trattamento di queste informazioni resta disciplinato in via transitoria dalla precedente autorizzazione generale del Garante, che consente di utilizzare i predetti dati soltanto per le finalità in essa individuate e nel rispetto di specifiche prescrizioni, come ad esempio il divieto di comunicare le informazioni genetiche a terzi (punto 2, lett. b), autorizzazione generale n. 2/2002).

A seguito di una segnalazione proveniente dall´estero, il Garante ha svolto accertamenti ispettivi per verificare il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, in ordine allo svolgimento di un´articolata ricerca genetica su popolazioni isolate in Alto Adige. Sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti in loco, pur riscontrando l´adempimento ad una larga parte degli obblighi previsti in materia, è stata accertata la violazione di alcune norme in tema di misure di sicurezza e la non conformità al Codice di alcune specifiche modalità di trattamento dei dati.

L´Autorità ha quindi adottato un provvedimento di prescrizione ai sensi dell´art.169 del Codice (misure di sicurezza), invitando i ricercatori a cessare spontaneamente le modalità di trattamento rivelatesi in contrasto con le garanzie del Codice. In particolare, è stata segnalata la necessità di chiarire alcuni profili relativi alla titolarità del trattamento (la cui individuazione risulta essenziale anche per determinare i soggetti tenuti ad effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice), di incaricare per iscritto i ricercatori, i medici e gli altri collaboratori coinvolti nelle attività di trattamento (impartendo loro le necessarie istruzioni), di configurare il programma di gestione dell´archivio elettronico, contenente i dati anagrafici, genealogici e sanitari degli interessati (in modo da escluderne l´identificazione al di fuori delle specifiche ipotesi previste dal progetto) e di verificare che i campioni biologici eventualmente trasmessi ad altri enti di ricerca associati allo studio non siano in alcun modo riferibili ad una persona identificata o identificabile.


 Ricerche genetiche

Il Garante ha inoltre chiesto di accertare la possibilità di conseguire nel corso dello studio eventuali notizie inattese e, in tal caso, di porre in adeguata evidenza nell´informativa agli interessati il loro diritto di non conoscere i risultati della ricerca o degli esami genetici effettuati, in riferimento appunto agli eventuali unespected finding che li riguardino (Nota 29 marzo 2005).

Sulla base di alcune notizie di stampa, l´Ufficio ha poi avviato accertamenti in ordine ad un complesso progetto di ricerca genetica su popolazioni isolate in Lombardia (Nota 11 gennaio 2005).

Il Garante è stato interpellato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ad un documento elaborato dal Gruppo di lavoro sulla biosicurezza, istituito con d.P.C.M. 3 marzo 2004, nell´ambito del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.


  Banca dati del DNA per uso forense

Il documento in questione propone, per un verso, alcune modifiche al codice di procedura penale volte a colmare la lacuna legislativa già determinatasi a seguito della sentenza n. 238/1996 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato parzialmente incostituzionale l´art. 224 c.p.p. nella parte in cui non disciplina i casi e i modi nei quali il giudice può disporre coattivamente accertamenti peritali sulla persona dell´imputato (ad es., il prelievo di campioni biologici o altri accertamenti medici).

Per altro verso, il documento individua uno schema di disegno di legge che ipotizza l´istituzione di un archivio centrale dei profili del Dna, volto a consentire l´accertamento dell´identità degli autori degli illeciti penali e di altre persone coinvolte a vario titolo in fatti criminosi, nonché l´identificazione di persone scomparse.

Il Garante ha già approfondito preliminarmente se, e in quale misura, il progetto illustrato nel documento sia compatibile con i principi del Codice, in particolare con lsistematico delineato dall´art. 90 e dalla relativa autorizzazione in corso di predisposizione, riservandosi di formalizzare le proprie determinazioni nel caso in cui il progetto resti attuale nella nuova legislatura.

 

5. Ricerca statistica e scientifica

5.1. Ricerca statistica

Per quanto riguarda le attività di ricerca statistica svolte dai soggetti, parti o partecipanti al Sistema statistico nazionale, l´Istat, nell´adottare il Programma statistico nazionale-Psn  2005-2007, ha tenuto conto delle osservazioni formulate dall´Autorità nel parere espresso il 15 marzo 2005. Le novità introdotte hanno riguardato, in particolare, le modalità di redazione del Psn con riferimento alla sequenza delle schede relative alle rilevazioni ed elaborazioni, alle variabili da divulgare in forma disaggregata e al ricorso ad imprese di marketing per l´attività di raccolta dei dati, nonché la costituzione dell´ufficio di statistica da parte dei soggetti coinvolti nel Programma.


ISTAT

Successivamente, nell´ambito del prescritto parere sul Psn 2006-2008 (Parere 23 novembre 2005 [doc. web n. 1225782]), il Garante ha puntualizzato alcuni ulteriori aspetti.

è stata in particolare evidenziata l´esigenza di specificare che in caso di raccolta di dati sensibili e giudiziari non sussiste l´obbligo di fornire i dati richiesti. Tale garanzia deve essere evidenziata sia al momento in cui è fornita l´informativa all´atto della raccolta dei dati, sia nelle schede relative a rilevazioni ed elaborazioni di dati sensibili e giudiziari, anche quando i dati sono raccolti presso terzi. Si è ribadito che la facoltatività della risposta dovrebbe essere garantita anche in caso di rilevazioni che, pur non concernendo dati sensibili o giudiziari, riguardino comunque informazioni suscettibili di ledere la dignità della persona; si è inoltre precisato che, qualora la raccolta di dati personali sia effettuata presso minori, l´informativa deve essere resa anche agli esercenti la potestà, adottando le opportune misure organizzative.


Il parere sul Programma statistico nazionale
2006-2008

Il Comitato di presidenza dell´Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri, istituito presso il Cnel, ha avviato un tavolo di lavoro per analizzare il problema della struttura e dell´operatività degli osservatori regionali e territoriali sull´immigrazione, al fine di individuare fonti, metodologie ed indicatori comuni, anche in vista delle leggi regionali in materia di prossima emanazione.


Osservatori regionali e territoriali sull´immigrazione

Al tavolo di lavoro è stato invitato a partecipare anche l´Ufficio del Garante ed è stata prevista l´istituzione di un comitato ristretto per individuare in maniera unitaria, per tutte le regioni e le province autonome, l´inquadramento istituzionale e le attribuzioni degli osservatori, con particolare riferimento alle scelte metodologiche delle ricerche, alla comparabilità dei risultati e ai collegamenti con le banche dati presenti a livello nazionale e locale. In tale sede, è stata suggerita la possibilità di strutturare un modello unitario di osservatorio inquadrandolo nell´ambito di applicazione della disciplina normativa concernente la protezione dei dati personali nell´ambito delle attività di statistica e, in particolare, del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale.

5.2. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

Nel 2005 sono pervenute all´Autorità numerose comunicazioni, inoltrate ai sensi dell´art. 39, comma 1, lett. b), del Codice, riguardanti progetti di ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico. L´Ufficio del Garante ha ricordato che la possibilità di trattare per scopi di ricerca dati sulla salute senza il consenso degli interessati rappresenta un´ipotesi residuale che il Codice prende in considerazione nell´eventualità che la ricerca rientri in un programma di ricerca biomedica o sanitaria. Soltanto in questo caso il titolare deve informarne preventivamente il Garante ai sensi dell´art. 39, comma 1, lett. b), specificando la correlazione della ricerca con un programma previsto dall´art. 12-bis d.lg. n. 502/1992. Il trattamento può essere avviato trascorsi 45 giorni da tale comunicazione, salvo che l´Autorità si opponga entro il medesimo termine, ovvero con successiva determinazione. Qualora il trattamento di dati personali sensibili sia preordinato a perseguire altre finalità non risulta infatti applicabile la speciale disciplina prevista dal predetto art.39.


Comunicazioni al Garante

In relazione ad un caso concernente un´azienda sanitaria l´Autorità ha precisato che la trasmissione di dati personali anagrafici e sanitari degli utenti del "Servizio territoriale dipendenze", comunicati ad enti comunali e ad altre aziende sanitarie ed ospedaliere per finalità assistenziali, è ammessa soltanto quando risulti indispensabile per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico previste dal Codice (ad es., per le finalità socio-assistenziali di cui all´art. 73, o per gli scopi di carattere amministrativo correlati alla cura e alla riabilitazione dei soggetti assistiti dal Ssn, ai sensi dell´art. 85). Occorre poi rispettare rigorosi obblighi di riservatezza sono tenuti i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonché i medici, gli assistenti sociali ed il restante personale–nel trattamento delle generalità o delle informazioni idonee ad identificare i soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti, i quali abbiano deciso di avvalersi dell´anonimato nei rapporti con la struttura sanitaria (artt. 120 e 121 d.P.R. n. 309/1990) (Nota 7 giugno 2005).


Dati sulle dipendenze per finalità socio-assistenziali

Nei lavori legati alla predisposizione dello schema-tipo di regolamento regionale per il trattamento di dati sensibili effettuati in ambito sanitario, che ha visto la partecipazione degli organismi rappresentativi degli enti regionali, delle aziende sanitarie e di rappresentanti dell´Ufficio del Garante, è stata riscontrata la proliferazione a livello locale e/o regionale di registri di patologia (archivi contenenti informazioni identificative degli interessati in relazione a specifiche patologie), soprannumerari ed ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legislazione nazionale.


Registri di patologia

Al riguardo, l´Autorità ha evidenziato che la moltiplicazione di tali archivi contrasta con quanto previsto dall´art. 94 del Codice, in base al quale le banche dati, i registri e gli schedari in ambito sanitario devono essere configurati riducendo al minimo l´utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l´interessato solo in caso di necessità (art. 3 del Codice).

In considerazione della particolare delicatezza delle informazioni contenute nei suddetti registri e del considerevole numero dei soggetti coinvolti, l´Autorità ha quindi segnalato che l´eventuale istituzione di tali banche dati sanitarie presuppone un delicato contemperamento tra il diritto alla riservatezza degli interessati e la tutela della salute pubblica; si tratta di una valutazione che deve essere affidata a specifiche fonti normative nazionali o regionali ovvero, eventualmente, ai piani sanitari nazionali o regionali (artt. 53, 55 e 58 l. n. 388/1978, artt. 1 e 2 d.lg. n. 502/1992). Il testo dello schema-tipo di regolamento, sottoposto all´esame del Garante e sul quale è stato espresso parere favorevole (Parere 13 aprile 2006 [doc. web n. 1272225]), ha recepito tali indicazioni.

 

6. Attività di polizia

6.1. Il controllo sul Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza

Nel contesto europeo ed internazionale, trova ampio e condiviso fondamento l´esigenza di predisporre efficaci strumenti di protezione dei dati personali e dei sistemi per finalità di polizia. Vari atti normativi e di altra natura in materia di scambi di dati e di cooperazione di polizia hanno infatti prestato notevole attenzione alla necessità di garantire, sotto vari profili, standard elevati di sicurezza dei dati e dei sistemi rispetto al rischio di indebite operazioni di accesso, lettura, copia o modifica delle informazioni (v., in particolare, la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa del 28 gennaio 1981 (art. 7) e la Raccomandazione R(87)15 del Consiglio d´Europa del 17 settembre 1987, applicabili al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell´interno (C.e.d.); v. anche la dichiarazione del Governo italiano a margine della sottoscrizione della Convenzione di applicazione dell´Accordo di Schengen).

Su queste basi, nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal Codice in materia, il Garante ha avviato nel 2005 un ciclo di verifiche presso gli archivi del C.e.d. per accertare l´effettiva rispondenza dei trattamenti di dati personali effettuati in detto ambito al rispetto delle garanzie previste dal Codice. Tale attività è stata intrapresa nei modi previsti dalla legge, per il tramite di un componente designato del Garante e con l´assistenza di personale specializzato (art. 160 del Codice), esaminati anche gli elementi forniti dal Dipartimento, che ha prestato fattivamente la collaborazione richiesta.

La complessa attività è stata suddivisa in due cicli, riservati il primo alla sicurezza dei dati e dei sistemi e, l´altro, ai più articolati profili delle modalità di trattamento dei dati e di interconnessione con banche dati pubbliche e private. Nel corso del primo ciclo di accertamenti, concretamente avviati nel mese di luglio 2005, sono stati appunto approfonditi in termini analitici i profili attinenti alla sicurezza nel trattamento dei dati e del sistema informativo nel suo complesso, prendendo in considerazione i riflessi sui diritti fondamentali delle persone interessate e gli importanti interessi pubblici coinvolti.

Dagli accertamenti non sono emersi profili di violazione degli obblighi penalmente sanzionati di adozione delle misure minime di sicurezza (artt. 33 e 169; Allegato B) del Codice).  Il  Garante  ha  però  impartito  al  Ministero  dell´interno-Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  (Provv.  17 novembre 2005 [doc.  web n. 1213309]) una prima serie di prescrizioni volte ad assicurare un rafforzamento del livello di protezione delle informazioni registrate nel C.e.d., fissando termini per attuarle e chiedendo un riscontro sui relativi esiti.

Saranno invece oggetto di un secondo provvedimento in fase di adozione nel 2006 gli altri profili concernenti le modalità e la complessiva organizzazione del trattamento dei dati personali presso il C.e.d., in particolare per quanto riguarda la qualità delle informazioni, la loro conservazione nel tempo e le menzionate interconnessioni.

6.1.1. Altri interventi in relazione ad ulteriori attività di forze di polizia

L´Autorità si è occupata delle novità introdotte dalla legge finanziaria 2005 rispetto alle modalità di trasmissione al Ministero dell´interno delle comunicazioni di cessione di fabbricati e alla loro conoscibilità presso il C.e.d. del Dipartimento di pubblica sicurezza (art. 8 l. 1 aprile 1981, n. 121). Le nuove disposizioni di legge, oltre ad estendere l´obbligo di comunicazione ai soggetti che esercitano abitualmente l´intermediazione nel settore immobiliare, contemplano la realizzazione di un modello di comunicazione di cessione, da trasmettere in via telematica al Ministero dell´interno attraverso l´Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di intermediari (ad es., centri di assistenza fiscale e dottori commercialisti).


Cessione di fabbricati

Questa soluzione pone seri problemi di compatibilità con la normativa comunitaria la quale non consente un´utilizzazione generalizzata e sistematica, per finalità di pubblica sicurezza, dei dati raccolti per altri scopi, oltre che con la specifica normativa di protezione dati relativa alle finalità di polizia, che vieta l´uso delle informazioni contenute nel C.e.d. per finalità diverse da quelle indicate dal legislatore nella disciplina di polizia, e stabilisce a tal fine il divieto di circolazione delle informazioni all´interno della pubblica amministrazione (art.9 l.n. 121/1981). IlGarante ha altresì invitato il Ministro dell´interno ad intervenire per specificare il ruolo assunto dai soggetti esterni nel trattamento dei dati, al fine di rispettare la normativa di settore e il principio di finalità posto dal Codice, nonché a fornire indicazioni sui tempi di conservazione degli stessi dati (Provv. 25 maggio 2005 [doc. web n. 1131826], su cui cfr. anche i parr. 2.5 e 2.9).

Il Ministero dell´interno ha chiesto all´Autorità di chiarire alcuni aspetti applicativi della normativa in materia di assegni bancari. In particolare, si è esaminata l´organizzazione del flusso di dati tra le prefetture e l´archivio degli assegni bancari e postali delle carte di pagamento irregolari attraverso il segmento A.s.a. (la sezione dell´archivio contenente i dati relativi alle sanzioni amministrative in materia di assegni), attivo presso il Ministero e gestito dalla Società interbancaria per l´automazione-Ced Borsa (Sia) S.p.A. L´Autorità ha rilevato che tale flusso di dati risulta previsto direttamente dalla legge (art. 10-bis l. n. 386/1990) e che la gestione dell´archivio è stata affidata alla Sia S.p.A., responsabile del trattamento, direttamente dalla Banca d´Italia. È stata inoltre presa in considerazione l´intenzione del Ministero di avviare la sperimentazione della trasmissione telematica dei rapporti di accertamento della violazione da parte dei pubblici ufficiali in luogo di quella cartacea ai prefetti competenti ad applicare la sanzione amministrativa.


Disciplina degli assegni bancari

Il Ministero dell´interno ha richiesto al Garante di esprimere il proprio parere in merito ad uno schema di decreto volto ad indicare le modalità di comunicazione all´autorità di pubblica sicurezza, in particolare attraverso reti telematiche, dei dati dei soggetti alloggiati nelle strutture ricettive (Parere 1° giugno 2005 [doc.  web n.  1138725]).


Schede d´albergo

Nell´esprimere il parere il Garante ha ricordato, in primo luogo, che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. n. 773/1931) non prevede la conservazione delle "schedine d´albergo" da parte della struttura ricettiva la quale, una volta acquisita idonea ricevuta che dimostri di aver assolto l´obbligo di trasmissione, deve cancellare i dati del cliente con la sola eccezione delle informazioni necessarie a fini fiscali e contabili (quali, ad es., i dati da inserire nella fattura o nella ricevuta). Il Garante ha affermato che la comunicazione delle informazioni deve avvenire direttamente senza il tramite di altri soggetti mentre, se avviene via Internet, sono necessarie particolari garanzie per assicurare che siano destinatarie effettivamente ed unicamente le questure. Le informazioni devono essere conservate dalle questure separatamente da ogni altra informazione detenuta per finalità di giustizia o di pubblica sicurezza (art. 53, comma 2, del Codice), per un tempo breve, in conformità alle norme applicabili (art. 11, comma 1, lett. e), 53 e 57, comma 1, lett. d) del Codice). Le informazioni possono essere consultate dal solo personale appartenente alle forze di polizia espressamente autorizzato con apposito provvedimento, per esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati o di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica.

Infine, l´Autorità ha rilevato che non consta, allo stato, l´esistenza di elementi che possano giustificare l´inserimento dei dati in una banca dati centralizzata, anche nell´ambito del C.e.d. del Dipartimento di pubblica sicurezza.

È proseguita la partecipazione dell´Ufficio del Garante al tavolo di lavoro avviato dal Ministero dell´interno, finalizzato a realizzare un sistema automatizzato di supporto alle decisioni per assicurare trasparenza e sicurezza degli appalti nel Mezzogiorno, attraverso l´individuazione di soluzioni idonee a realizzare tale iniziativa nel pieno rispetto delle garanzie previste dal Codice.


Osservatorio sugli appalti

6.2. Controllo sui trattamenti effettuati dai servizi di informazione e di sicurezza

Nel 2005 il Garante ha proseguito la periodica attività di verifica in relazione a specifici trattamenti di dati personali effettuati presso i servizi di informazione e di sicurezza e gli altri competenti organismi in materia (Sismi, Sisde e Cesis), la cui disciplina è contenuta nell´art. 58 del Codice.

Tali accertamenti, effettuati nel mese di marzo 2005, sono stati svolti dall´Autorità in relazione a specifiche segnalazioni di soggetti interessati ed in conformità alle modalità previste dal Codice (art. 160). In relazione all´esito dei controlli, che si sono svolti come di consueto con la piena collaborazione dei predetti organismi, il Garante ha fornito riscontro agli interessati nei termini previsti dal Codice.

6.3. Il controllo sul Sistema informativo Schengen (Sis)

Nel 2005 è diminuito notevolmente il numero delle richieste di accesso ai dati pervenute direttamente al Garante. Ciò, a seguito della "campagna informativa" condotta anche in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e le cancellerie consolari in ordine alle nuove modalità di esercizio dei diritti introdotte dal Codice (delle quali è stata già fornita ampia descrizione nella Relazione 2004, p. 49), in virtù delle quali l´interessato può rivolgersi in Italia direttamente all´autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sis, ossia al Dipartimento della pubblica sicurezza, per l´accesso ai dati che lo riguardano registrati nell´N-Sis (c.d."accesso diretto").


Accesso diretto

Dall´esame delle note inoltrate al Garante, per conoscenza, dalla Divisione N-Sis, si rileva che alcune delle indicazioni fornite dall´Autorità ai competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza possono ritenersi ormai implementate, per quanto concerne l´accesso diretto, gli altri diritti contemplati dalla Convenzione ed il conseguente riscontro.

In particolare:

a) il riscontro è fornito di solito direttamente all´interessato, non più tramite la rappresentanza diplomatica;

b) si procede a comunicare agli interessati sia il primo inserimento della segnalazione, sia gli eventuali successivi rinnovi, nonché il motivo della segnalazione nel Sis, e cioè il provvedimento che, ai sensi degli artt. 94-100 della Convenzione, risulta presupposto dalla segnalazione medesima;

c) l´interessato è reso edotto delle facoltà riconosciutegli in relazione a sue doglianze (modalità di richiesta di revoca dell´espulsione, prova dell´uscita dal territorio, usurpazione d´identità, ricongiungimento familiare, ecc.).

Residuano alcuni aspetti da approfondire con gli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza e il Centro visti del Ministero degli affari esteri, circa l´ulteriore snellimento necessario per le procedure di riscontro agli interessati e per la verifica della loro effettività in caso di usurpazione d´identità.

Come già riportato nella Relazione 2004 (p. 50) l´Italia è stata oggetto di una visita valutativa del gruppo di esperti per la valutazione-Schengen costituito dal Consiglio dell´Unione europea, il quale ha esaminato il funzionamento di tutti gli elementi che compongono il sistema (Sis, Sirene, visti e frontiere esterne), in ciascuno Stato membro.


Valutazione-Shengen
in Italia

Con il rapporto redatto dagli esperti al termine della visita è stata espressa una valutazione positiva che comprende però un invito a controllare i dati inseriti dall´Italia nel Sis ai fini delle segnalazioni di cui all´art. 96 della Convenzione per l´applicazione dell´Accordo di Schengen (che risultano numericamente superiori a quelli inseriti dagli altri Stati aderenti), verificando la necessità del loro mantenimento. Su tale aspetto si è incentrata anche la specifica azione dell´Autorità comune di controllo Schengen (Acc), nell´ambito dell´attività di verifica sulle modalità di inserimento delle segnalazioni di stranieri nel Sis al fine della non ammissione nel territorio degli Stati parti della Convenzione (su cui v. il par. 22.2).