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II - L'attività svolta dal Garante - par. 10-14 - Relazione 2005 - 7 luglio 2006

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II - L´attività svolta dal Garante - par. 10-14 - Relazione 2005 - 7 luglio 2006

 

10. Libere professioni

10.1. Attività forense. Ordini e collegi professionali

Nell´ottica del rafforzamento dell´attenzione del Garante e dell´incidenza della sua azione nel mondo delle libere professioni, con particolare riferimento all´attività forense, e nel variegato ambito di operatività dei concessionari di pubblici servizi, l´Autorità ha istituito con deliberazione del 15 dicembre 2005 un´apposita unità organizzativa di primo livello denominata "Unità attività forense, ordini professionali e pubblici servizi", con decorrenza operativa dal 1° gennaio 2006. A tale unità è stato assegnato il compito di curare l´applicazione del Codice rispetto ai trattamenti di dati personali relativi all´attività degli ordini professionali e all´attività forense, nonché a quelli inerenti ai concessionari di pubblici servizi.

Tra i primi obiettivi che l´Autorità intende raggiungere in proposito a partire dal 2006 vi è quello di riavviare i lavori del codice di deontologia e buona condotta previsto dall´art. 135 del Codice, relativo ai trattamenti di dati personali effettuati da investigatori privati e liberi professionisti, in relazione ad investigazioni difensive e a trattamenti effettuati per far valere o difendere un diritto in giudizio.

 

11. Concessionari di pubblici servizi

11.1. Servizi di riscossione tributi

Negli anni passati, intervenendo a seguito di numerosi quesiti, segnalazioni e ricorsi, l´Autorità aveva giudicato illecita la prassi, propria di alcune società concessionarie del servizio per la riscossione dei tributi, consistente nel richiedere a terzi informazioni personali sul contribuente, in modo da ottenere dichiarazioni stragiudiziali attestanti l´esistenza di crediti del contribuente su cui rivalersi; ciò, in quanto nessuna previsione legislativa o regolamentare attribuiva alle società concessionarie il potere di effettuare questo tipo di trattamento.


Dichiarazione stragiudiziale

La legge finanziaria 2005 ha introdotto, in materia, l´istituto della "dichiarazione stragiudiziale" (art. 1, comma 425, l. n. 311/2004), sulla base della quale il concessionario del servizio di riscossione dei tributi risulta ora legittimato a chiedere ai debitori del soggetto iscritto a ruolo di indicare, per iscritto, le cose e le somme da essi dovute allo stesso soggetto, anche solo in modo generico. Nel più volte richiamato provvedimento del 25 maggio 2005 [doc. web n. 1131826], il Garante ha affermato al riguardo la necessità di verificare il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza e di assicurare che la competente amministrazione impartisca ai concessionari idonee istruzioni, a norma di legge, per i casi in cui si ritenga di dover ricorrere a tale strumento, prevedendo che il concessionario ad informare l´interessato sul trattamento dei dati–fornisca allo stesso una comunicazione preventiva della possibilità che, in caso di mancato pagamento, verrà acquisita una dichiarazione stragiudiziale prima di procedere al pignoramento presso terzi, utilizzando tale strumento solo dopo aver documentato l´impossibilità di procedere altrimenti alla riscossione del credito. Dovrà essere altresì verificato su base casistica, anche in relazione all´importo dovuto, se le cose e le somme dovute dai debitori del soggetto iscritto a ruolo debbano essere indicate dal terzo in modo generico oppure puntuale, indicando chiaramente nella richiesta il dettaglio delle informazioni richieste e la facoltatività o meno della risposta.

Relativamente a questo aspetto sarà peraltro necessario prendere in considerazione la riforma in materia di servizio nazionale della riscossione introdotta dalla legge finanziaria per il 2006 (l. n. 266/2005, in  G.U. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O. n. 211), che ha previsto la costituzione, da parte dell´Agenzia delle entrate e dell´Inps, della società Riscossione S.p.A.

L´Autorità è intervenuta, a seguito di una segnalazione, per valutare la liceità del trattamento di dati personali previsto ai fini del controllo del pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu). Al riguardo, il Garante ha osservato che la normativa di settore riconosce ai comuni, al fine di accertare e controllare il pagamento della citata tassa, la possibilità di invitare direttamente il contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti e di inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati (art. 11, comma 3, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504; art. 73, comma 1, d. lg. 15 novembre 1993, n. 507). Per lo svolgimento di tale attività, i comuni possono peraltro avvalersi legittimamente, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, della collaborazione di soggetti privati (Nota 6 dicembre 2005).


 Tarsu

 

12. Rapporto di lavoro e previdenza

12.1. Rapporti di lavoro in ambito pubblico

L´Autorità è intervenuta in numerose occasioni rispetto all´esercizio del diritto di accesso dei lavoratori ai propri dati personali.

Nell´esaminare due ricorsi concernenti richieste volte a conoscere i dati personali conservati in qualsiasi forma dal datore di lavoro, il Garante ha nuovamente precisato che l´esercizio del diritto di accesso consente all´interessato di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, solo la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti dal titolare del trattamento; non permette, invece, l´accesso diretto e indiscriminato a documenti ed intere tipologie di atti, ovvero la creazione di documenti inesistenti negli archivi, oppure la loro aggregazione innovativa secondo specifiche modalità prospettate dall´interessato o, ancora, di ottenere, sempre e necessariamente, copia (fotostatica o autenticata) dei documenti detenuti (Provv. 16 giugno 2005 [doc. web n.  1149999]).


Accesso ai dati personali in ambito lavorativo

Nel fornire riscontro alla richiesta, il titolare del trattamento deve comunicare solo i dati personali richiesti ed effettivamente detenuti e non è tenuto, invece, a ricercare o raccogliere altri dati che, seppure originariamente trattati, non siano nella propria disponibilità e non siano oggetto in alcuna forma di un attuale trattamento.

In   particolare,  in   uno   dei  casi  sottoposti   all´esame   del   Garante   (Provv.  21  dicembre  2005  [doc. web n. 1217532]), concernente il riscontro a varie istanze di accesso rivolte da una dipendente all´azienda ospedaliera di appartenenza, si è evidenziato che tale riscontro non può avere ad oggetto i dati relativi a terzi, anche di natura sensibile, contenuti nelle richieste di diagnosi e cura sottoscritte dalla ricorrente. Il riscontro può riguardare legittimamente i dati relativi all´interessata consistenti nel suo nome e cognome, nei casi in cui nelle medesime richieste figuri (o vi sia associata) una sottoscrizione intelligibile di quest´ultima, ma non obbliga comunque il titolare del trattamento a fornire copia di tutti i supporti cartacei che li contengano, né tanto meno ad indicare quali e quanti siano tali documenti nel caso in cui i dati siano estrapolati e comunicati nei modi previsti dal Codice (art. 10, comma 4).

In risposta ad un quesito presentato da un dirigente statale, cui l´amministrazione di appartenenza aveva negato l´accesso ai documenti concernenti la valutazione dei propri colleghi, effettuata ai fini dell´assegnazione del premio di risultato, è stato ribadito che le informazioni di tipo valutativo, ivi compresi i giudizi, le valutazioni e gli altri elementi sui quali si basi eventualmente il giudizio sintetico espresso in occasione della valutazione dei dirigenti, sono dati personali e, in quanto tali, soggetti alla disciplina del Codice (v. in particolare, l´art. 8, comma 4, del Codice). Per questo motivo, tali informazioni, ove detenute da una pubblica amministrazione, possono essere rese conoscibili a soggetti privati diversi dalla persona cui si riferiscono, soltanto in base ad una previsione legislativa o regolamentare (art. 19, comma 3, del Codice).


Valutazione dei dirigenti

Le disposizioni sull´accesso ai documenti amministrativi, applicabili anche al procedimento di valutazione dei dirigenti per espressa indicazione dell´art. 1, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 286, rappresentano peraltro un´idonea base normativa per la comunicazione a terzi dei dati personali, eventualmente contenuti negli atti cui è rivolta l´istanza di accesso. In questo caso, spetta all´amministrazione destinataria dell´istanza di accesso verificare, di volta in volta, l´accoglibilità, o meno, di singole istanze di accesso alla documentazione valutativa, appurando i presupposti legittimanti l´accesso del richiedente, nonché le ragioni in base alle quali tali documenti debbano essere sottratti alla sua conoscibilità (Nota 7 febbraio 2005).

A seguito di una segnalazione il Garante è intervenuto a tutela della dignità e della riservatezza di una lavoratrice i cui dati personali, riguardanti la sua inidoneità al servizio dichiarata da "una commissione medica", erano stati riportati su alcuni atti interni concernenti lo svolgimento di una riunione svoltasi tra alcuni dipendenti, e successivamente affissi all´albo dell´ufficio.


Tutela della dignità e riservatezza dei dipendenti

Al riguardo, è stato accertato che le informazioni riportate nel materiale affisso, pur non fornendo alcuna specifica indicazione sui motivi di salute ritenuti all´origine dell´inidoneità della lavoratrice, facevano indirettamente riferimento alle condizioni di salute dell´interessata ed erano perciò da ritenersi "sensibili", in quanto il riscontro dell´inidoneità al servizio era derivato dal pronunciamento di una commissione medica, del quale negli atti affissi si faceva espressa menzione.

L´Autorità ha inoltre rilevato che, nel caso di specie, la diffusione non poteva ritenersi lecita, ponendosi in contrasto con i principi di proporzionalità, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, nonché con le cautele di cui all´art. 22 del Codice. In conformità a tali principi, l´esigenza di rendere noti ai colleghi non presenti alla riunione gli argomenti affrontati avrebbe potuto essere, infatti, utilmente soddisfatta mediante altre modalità di messa a disposizione delle informazioni, maggiormente rispettose della dignità e della riservatezza dell´interessata, come, ad esempio, la consegna in plico chiuso ai colleghi dei documenti affissi all´albo (Nota 23 novembre 2005).

Con riferimento al trattamento di dati personali nell´ambito della gestione del personale delle forze armate e di polizia, l´Autorità ha esaminato due casi di opposizione al trattamento posto in essere dalla Guardia di finanza ai fini dell´accertamento della responsabilità disciplinare del personale.


Personale delle forze armate di polizia

In un primo caso, il Garante ha rilevato che, nell´ambito di tali attività, può essere lecitamente comunicata, ai superiori di un finanziere, la richiesta di archiviazione avanzata da un pubblico ministero in ordine ad una denuncia presentata dall´interessato nei confronti di altri componenti del Corpo, al fine di verificare eventuali violazioni delle disposizioni del regolamento di disciplina militare (in particolare, dell´art. 52, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 545/1986, il quale prevede che il militare sia tenuto a comunicare al proprio comando gli "eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio") ed avviare, se necessario, il procedimento di contestazione di una infrazione disciplinare (Provv. 28 settembre 2005 [doc. web n. 1180099]).

In un altro caso è stata ritenuta lecita la comunicazione alle superiori gerarchie del Corpo di vicende riguardanti l´interessato, che lo avevano indotto ad inoltrare una comunicazione di notizia di reato alle competenti autorità giudiziarie militari. Tali informazioni facevano infatti riferimento ad accadimenti di interesse, sia sotto il profilo amministrativo, sia, eventualmente, sotto quello disciplinare, verificatisi nella caserma presso cui l´interessato prestava servizio; non costituivano, nella specie, una violazione delle disposizioni sul segreto nelle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.), dal momento che non contenevano alcun riferimento ad atti di indagine (Provv.  3 novembre 2005 [doc. web n. 1198494]).

Per quanto riguarda l´attività connessa con l´ingresso e la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari, il Garante è intervenuto in riferimento alla predisposizione della modulistica utilizzata per le esigenze dello Sportello unico per l´immigrazione. Il Ministero dell´interno ha chiesto infatti il parere all´Autorità in merito ad un decreto relativo alla modulistica necessaria al rilascio di provvedimenti di nulla osta in materia di assunzione di lavoratori stranieri o di ricongiungimento familiare.


Immigrazione

Il Garante ha evidenziato la necessità di perfezionare l´informativa da rendere all´interessato e di individuare correttamente il titolare di trattamento; è stata inoltre richiamata l´esigenza di rispettare i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati raccolti con la modulistica rispetto alle finalità perseguite, con particolare riguardo  ai  dati  idonei  a  rivelare lo stato di  salute  del  datore  di  lavoro  in  caso  di  lavoro  domestico  per  assistenza (Provv.  25 maggio 2005  [doc. web n. 1131847]).

12.2.Previdenza

La legge finanziaria 2005 ha stabilito che, a decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante debba trasmettere all´Inps, per via telematica, il certificato di diagnosi sull´inizio e sulla durata presunta della malattia. La definizione delle specifiche tecniche e delle modalità procedurali è demandata ad un apposito decreto interministeriale di iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 1, comma 149, l. n. 311/2004). Con il più volte richiamato provvedimento del 25 maggio 2005 il Garante dovrà essere comunque chiamato ad esprimere un parere su tale decreto–ha richiesto preventivamente che vengano individuate in tale sede soluzioni efficaci e rispettose dei principi in materia di protezione dei dati personali.


Trasmissione  telematica dei certificati di malattia all´Inps

Su specifica richiesta dell´Inps, l´Autorità ha inoltre esaminato uno schema di protocollo volto a consentire ai patronati la consultazione delle posizioni relative agli assicurati contenute nelle banche dati dell´istituto previdenziale e, in particolare, nel Casellario centrale delle posizioni previdenziali (l. 23 agosto 2004, n. 243; d.m. 4 febbraio 2005, in G.U. 29 marzo 2005, n. 72).


Accesso dei patronati a banche dati previdenziali

Le modalità previste nello schema di protocollo sono state ritenute, allo stato, conformi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in attesa che vengano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali le linee-guida per apposite convenzioni da stipularsi tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni, e ferme restando le possibili indicazioni che il Garante potrà impartire nel parere previsto sul medesimo decreto. Il protocollo prevede infatti che i patronati possano accedere alle banche dati dell´istituto, ma nell´ambito del mandato conferito dall´interessato e sulla base del consenso manifestato in relazione a tipi di dati individuati specificamente (art. 116 del Codice).

La circostanza che le disposizioni sul Casellario centrale delle posizioni previdenziali non menzionino espressamente i patronati tra i soggetti legittimati ad accedervi non è stata, peraltro, ritenuta ostativa della possibilità di consentire ai patronati stessi la consultazione delle informazioni contenute nella banca dati, nella misura in cui ciò avvenga alle condizioni e per le sole finalità previste dall´art. 116 del Codice (Nota 8 febbraio 2006).

L´Ufficio del Garante ha fornito altresì la propria collaborazione per l´elaborazione, su iniziativa di un gruppo di rappresentanti di alcuni istituti di patronato e di assistenza sociale, di un modello di informativa da fornire agli interessati che decidano di farsi assistere e rappresentare da tali enti nello svolgimento di pratiche relative a prestazioni in materia di previdenza, assistenza sociale e sanitaria.


Informativa rilasciata agli assistiti da istituti di patronato

A seguito della segnalazione inoltrata da un´associazione, l´Ufficio si è pronunciato circa il trattamento di dati personali effettuato da un istituto previdenziale, ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate nei confronti di soggetti con handicap permanente grave e di soggetti ultra-sessantacinquenni non autosufficienti. La normativa di settore demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l´individuazione delle informazioni da dichiarare, in modo da evidenziare la situazione economica del solo assistito (art. 3, comma 2-ter, d.lg. n. 109/1998). Pur nella persistente mancanza di tale decreto attuativo, su cui l´Autorità dovrà essere chiamata ad esprimere il proprio parere, si è ritenuto che il rispetto dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite, imponga all´istituto di raccogliere soltanto le informazioni personali relative alla situazione economica degli interessati, e non anche quelle relative ai componenti del nucleo familiare di appartenenza (Nota 24 marzo 2006).


Prestazioni sociali agevolate

L´Autorità è intervenuta in un caso riguardante il trattamento di dati personali relativi all´estratto della posizione contributiva dell´interessato, acquisiti presso gli archivi di un istituto previdenziale e successivamente utilizzati dal coniuge –dipendente di una sede provinciale del medesimo istituto– nel giudizio di separazione legale. In seguito alle lamentele dell´interessato, l´istituto aveva, nel frattempo, oscurato la sua posizione contributiva in modo da evitare ulteriori accessi non autorizzati.


Incaricati del trattamento di dati previdenziali

L´Ufficio ha rilevato che spetta all´istituto impartire adeguate istruzioni ai propri dipendenti in merito all´accesso e all´utilizzo delle informazioni da essi conoscibili ed assicurare la corretta applicazione della disciplina sulla protezione e sulla sicurezza dei dati, anche in riferimento a possibili trattamenti illeciti o non conformi alle finalità della raccolta, ascrivibili anche alla condotta di singoli dipendenti (artt. 31-36 del Codice). La sede interessata è stata pertanto invitata a far conoscere le iniziative e gli accorgimenti assunti per rendere il trattamento conforme alle disposizioni sulla sicurezza e per ripristinare, nei casi e nei modi consentiti, l´accesso dell´interessato ai dati personali relativi alla sua posizione contributiva.

Quanto all´utilizzo dei dati dell´interessato nel giudizio di separazione legale è stato precisato che la validità, l´efficacia e l´utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nei procedimenti giudiziari basati sul trattamento, e quindi anche sulla eventuale raccolta illecita di dati personali, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale (art. 11, comma 2, e 160, comma 6, del Codice) (Nota 11 novembre 2005).

 

13. Videosorveglianza

Anche nel corso del 2005, il Garante ha avuto occasione di occuparsi delle tematiche relative all´impianto ed all´utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

Con riferimento all´installazione di impianti di videosorveglianza presso abitazioni, è stato nuovamente ribadito in una decisione adottata su ricorso che le disposizioni del Codice non risultano applicabili al trattamento di dati effettuato per fini personali, pur restando ferma l´osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di risarcimento dell´eventuale danno, nonché la facoltà dei soggetti che ritengono di aver subito un danno per effetto del trattamento dei dati di far valere i propri diritti in ordine alla liceità e correttezza della raccolta e dell´utilizzazione delle immagini (Provv. 27 ottobre 2005 [doc. web n. 1193121]).


Abitazioni private

13.1. Videosorveglianza in ambito pubblico

In  relazione  all´ambito  pubblicistico  molteplici  segnalazioni  e  quesiti  hanno  evidenziato  come,  nonostante  i  ripetuti  interventi  del Garante, a  due  anni dall´adozione del provvedimento generale del 29 aprile 2004 [doc. web n.  1003482], lo stato di attuazione della disciplina in materia di videosorveglianza non risulti ancora del tutto soddisfacente, essendo emerse situazioni diffuse caratterizzate dall´omessa o inidonea applicazione delle regole fissate. Anche per questo, sono risultate numerose le occasioni per ribadire le indicazioni per un corretto utilizzo di telecamere da parte di soggetti pubblici in specifici settori.

Con riferimento all´installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici l´Autorità ha riaffermato la vigenza delle prescrizioni fornite con il provvedimento generale. In ordine all´attivazione di telecamere all´interno dell´edificio di un istituto anche durante l´orario delle lezioni, è stata ad esempio rappresentata la necessità di limitarla ai casi di stretta indispensabilità, come ad esempio, a causa di ripetuti atti vandalici e comunque al di fuori dell´orario scolastico, quando gli edifici sono chiusi, anche in ragione del fatto che possono essere altrimenti raccolti indebitamente dati riguardanti minori di età e di lavoratori (Nota 26 aprile 2005). Nella predetta circostanza l´Ufficio ha invitato l´istituto a produrre ogni documento utile a sostegno delle iniziative assunte al fine di rendere il trattamento dei dati effettuato conforme al quadro di garanzie delineato nel provvedimento generale, ricevendo un riscontro sul quale sono in corso ulteriori accertamenti.


Scuole

In un diverso ambito il Garante ha fornito riscontro ad una richiesta pervenuta in merito all´utilizzo, da parte di alcuni comuni, di telecamere mobili installate su automezzi e posizionate temporaneamente in siti prestabiliti individuati di volta in volta in base a contingenti esigenze di sicurezza. In proposito, l´Autorità ha ribadito il necessario rispetto del principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini perseguiti; in particolare, secondo tale principio, impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente ritenute insufficienti o inattuabili. Tale valutazione deve essere, poi, effettuata specificamente anche in riferimento alla dislocazione, all´angolo visuale e alle tipologie –fisse o mobili– delle apparecchiature installate. Anche per le telecamere di tipo mobile restano valide le indicazioni specifiche relative all´installazione di sistemi di videosorveglianza presso, ad esempio, luoghi di culto o di sepoltura o per il controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose (Nota 8 novembre 2005).


Telecamere mobili

In diverse occasioni sono stati forniti altri chiarimenti circa la possibilità, per i comuni, di attivare sistemi di videosorveglianza. In particolare è stato evidenziato che l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza può essere giustificato solo ed esclusivamente dallo svolgimento di funzioni istituzionali che la stessa amministrazione è tenuta ad individuare ed esplicitare con esattezza e di cui essa sia effettivamente titolare in base all´ordinamento di riferimento (Note 16 e 22 febbraio 2005, 7 e 22 aprile 2005, 21 ottobre 2005 e 12 dicembre 2005).


Presupposti per la videosorveglianza da parte dei comuni

È stata richiamata inoltre, in proposito, l´opportuna attenzione sul necessario rispetto di tutte le prescrizioni contenute nelprovvedimento generale del 29 aprile 2004, ivi comprese la designazione dei responsabili o incaricati del trattamento, la predisposizione dell´informativa da rendere agli interessati (utilizzando eventualmente il modello semplificato messo a disposizione dal Garante in allegato al citato provvedimento) e l´adozione delle misure minime di sicurezza.

Sono state nuovamente confermate le indicazioni già fornite a proposito dell´utilizzo di sistemi di videosorveglianza presso aree abusivamente impiegate come discariche di materiali, ricordando che tale utilizzo è lecito solo qualora risultino inefficaci o inattuabili altre misure; per converso, non risulta lecito un controllo video al solo scopo di accertare infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti le modalità e l´orario di deposito dei sacchetti dei rifiuti dentro gli appositi contenitori (Note 29 dicembre 2004 e 22 febbraio 2005). In un caso, a seguito della segnalazione pervenuta da un´associazione di risparmiatori e consumatori, l´Ufficio del Garante ha invitato a conformarsi alle citate prescrizioni un comune che intendeva "monitorare" le operazioni di smaltimento dei rifiuti per verificare il rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata. L´ente locale ha comunicato di aver disattivato il sistema di registrazione e di aver cancellato tutte le immagini registrate (cfr. Newsletter 21-27 febbraio 2005).


Discariche abusive e orario di deposito dei rifiuti urbani

L´Autorità è stata nuovamente interpellata in riferimento all´installazione di sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato. Si è confermato che i comuni devono richiedere una specifica autorizzazione amministrativa e limitare la rilevazione delle immagini ai soli casi di infrazione (art. 3 d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250). I dati così trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e per definire il relativo contenzioso; alle informazioni si può accedere solo a fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (Note 22 febbraio 2005).


Accesso ai centri storici e Ztl

Rigorose e specifiche cautele sono state richiamate anche in relazione all´attivazione di impianti di videosorveglianza in alcune aree di uncampus ospedaliero e presso gli ingressi di una sede di un´azienda sanitaria (Note 22 febbraio 2005 e 12 aprile 2005). In particolare, nel rappresentare che l´impiego di un sistema di videosorveglianza all´interno di una struttura sanitaria per finalità di sicurezza può evidenziare anche profili inerenti alle condizioni di salute dei pazienti, è stato confermato che l´eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es., unità di rianimazione) devono essere limitati a casi di stretta indispensabilità, circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie e adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate. Nelle stesse occasioni è stato fatto nuovamente presente che possono accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati (ad es., personale medico ed infermieristico), non potendo le stesse essere visionate da estranei (ad es., visitatori), e che le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse, a pena di sanzione penale (artt. 22, comma 8, e 167 del Codice).


Strutture sanitarie

Per quanto riguarda l´installazione di impianti video nei luoghi di lavoro è stato ricordato ad una prefettura e ad una direzione provinciale di un istituto previdenziale, come già rilevato in precedenti provvedimenti dell´Autorità, che detta installazione potrebbe coinvolgere anche i lavoratori dipendenti e configurare pertanto un controllo a distanza nei confronti dei lavoratori. A tale proposito è stata nuovamente richiamata l´attenzione sulle garanzie previste per i rapporti di lavoro anche quando gli impianti sono utilizzati per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero sono richiesti per la sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al principio contenuto nell´art. 4 dello Statuto dei lavoratori che sancisce il divieto di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori ( Note 8 e 22 febbraio 2005). Non è stata invece rinvenuta lesiva del citato principio la condotta di un ente di ricerca che aveva installato alcune telecamere a tutela della sede di una segreteria ove veniva esplicata una delicata funzione di sicurezza ( Nota 2 febbraio 2006).


Luoghi di lavoro

L´Autorità è stata chiamata a pronunciarsi anche a proposito dell´attivazione di sistemi di videosorveglianza presso impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni calcistiche.


Impianti sportivi

In particolare, il Garante ha espresso parere riguardo a due schemi di decreto, predisposti dal Ministero dell´interno in attuazione di un decreto-legge (n. 28/2003) che prevede, tra le misure contro la violenza negli stadi, oltre al rilascio di biglietti numerati, anche l´introduzione di telecamere fisse. Al riguardo, l´Autorità ha stabilito che il controllo svolto mediante videosorveglianza, basandosi su un idoneo fondamento normativo, risulta rispettoso del principio di liceità (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice) ed è altresì giustificato alla luce del principio di necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati, anche in ragione dei reiterati disordini e degli episodi di violenza verificatisi. Sono state poi considerate, in termini generali, proporzionate, alcune disposizioni in materia di conservazione dei dati, di modalità di ripresa e di tipologia di informazioni rilevabili, risultando trattati dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di tutela dell´ordine pubblico e della sicurezza e di accertamento di reati.

Il Garante ha chiesto di limitare l´ambito applicativo ai soli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità e ad eventi in occasione di competizioni calcistiche, derivando questi limiti direttamente dalla norma di legge, e di espungere riferimenti ad altri ambiti applicativi non previsti da tale norma (Parere 4 maggio 2005 [doc. web n. 1120732]).

Accanto a diverse altre indicazioni (deliminazione dell´ambito geografico di alcune riprese alle "immediate vicinanze degli impianti"; registrazioni audio del solo evento calcistico in generale; individuazione del soggetto che dovrebbe prescrivere misure di sicurezza; modalità di previsione dell´obbligo di porre dati e supporti a disposizione dell´autorità o della polizia giudiziaria), il Garante ha affrontato analiticamente la questione della previsione di biglietti nominativi di accesso agli stadi, aggiuntiva rispetto a quella dei biglietti numerati.

L´Autorità ha richiamato l´attenzione sulle misure di controllo di altro tipo introdotte in altri Paesi constatando che il decreto-legge introduce solo l´obbligo di numerare i biglietti e sollecitando quindi una verifica circa la possibilità di introdurre questo ulteriore vincolo con un provvedimento amministrativo. Rilevato poi che la nominatività dei biglietti comporta la creazione di grandi banche dati relative a diverse centinaia di migliaia di interessati, il Garante ha rilevato che a sostegno della richiesta di parere non erano stati allegati specifici elementi che potessero permettergli di ritenere allo stato proporzionata "una misura delicata di cui, a fronte degli innumerevoli dati personali che dovrebbero essere trattati, dovrà essere valutata attentamente la proporzione e l´effettiva utilità in rapporto alle finalità perseguite e alle più frequenti modalità con cui si svolgono incidenti negli stadi. Ciò, tenendo anche conto che potrebbero essere attivati altri controlli di sicurezza per identificare tifosi violenti ed escluderli dagli stadi…valutando infine la circostanza che i biglietti nominativi non risultano utilizzati diffusamente in altri Paesi dell´Unione europea (a parte i titoli di abbonamento, rilasciati per altre finalità".

Sulla videosorveglianza in generale, allo scopo di verificare la conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, è stata sviluppata un´intensa attività ispettiva che ha evidenziato in più occasioni un rispetto non ancora rigoroso della disciplina, con particolare riferimento alla liceità dei sistemi installati, all´idoneità della necessaria informativa all´utenza, alle modalità di raccolta dei dati e ai tempi di conservazione delle immagini raccolte.

13.1.1. Richieste di verifica preliminare

In casi frequenti, il riscontro alle richieste di chiarimenti in materia di videosorveglianza ha fornito al Garante l´occasione per precisare che l´installazione di sistemi di videosorveglianza non deve essere generalmente sottoposta all´esame preventivo dell´Autorità e che non può per converso desumersi, dal mancato riscontro, alcuna approvazione implicita dalla trasmissione al Garante di comunicazioni o progetti relativi alla intenzione di installare sistemi di videosorveglianza. Non è del resto stabilito alcun termine decorso il quale i progetti sottoposti alla verifica dell´Autorità possano ritenersi dalla stessa autorizzati, non applicandosi neanche il principio del silenzio-assenso; deve ritenersi, invece, che il provvedimento 29 aprile 2004 abbia individuato espressamente le specifiche ipotesi in cui i titolari del trattamento sono tenuti a sottoporre alla verifica preliminare i sistemi di videosorveglianza che si intendono attivare.

 

14. Altre iniziative nel settore pubblico

14.1. Utilizzo di dati biometrici

In ambito pubblico sono pervenute numerose segnalazioni, nonché specifiche richieste di parere da parte di comuni, in merito all´utilizzo di sistemi di rilevazione automatica delle presenze mediante il riconoscimento delle impronte digitali. L´Autorità ha avviato nuove istruttorie in merito alla liceità dell´utilizzo di tali sistemi per il controllo dell´accesso al luogo di lavoro da parte dei dipendenti.

14.2. Ulteriori iniziative dell´Ufficio

L´Unità di crisi del Ministero degli affari esteri ha sottoposto all´esame del Garante un progetto denominato "Dove siamo nel mondo" per una valutazione preliminare in ordine alla sua compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Il progetto, nell´ambito dell´ottimizzazione della gestione di situazioni di crisi internazionali legate a calamità naturali, attentati terroristici ed altre emergenze, è volto a consentire ai cittadini italiani di segnalare al Ministero degli esteri, su base volontaria, i propri recapiti ed itinerari, al fine di facilitare la localizzazione, l´invio di eventuali avvisi o l´intervento di soccorso in caso di emergenze.


Progetto "Dove siamo nel mondo"

L´Ufficio del Garante ha indicato al Ministero le necessarie cautele da adottare nella realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle tipologie di dati richiesti, alla loro gestione e conservazione, nonché all´informativa da fornire all´interessato e all´eventuale coinvolgimento di terzi.

La versione definitiva del progetto prevede la creazione di un apposito sito Internet attraverso il quale i cittadini, previa idonea informativa, possono inserire su base volontaria le proprie generalità ed informazioni sul viaggio (ad es., paese di destinazione, date di partenza e di rientro, località di permanenza, dettagli dell´itinerario e recapiti); i dati registrati saranno automaticamente cancellati trascorse quarantotto ore dalla data di rientro. Il titolare del trattamento è il Ministero degli esteri e la banca dati è gestita unicamente dall´Unità di crisi. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per lo studio e la realizzazione di piani di intervento per la sicurezza degli italiani all´estero in situazioni di crisi e potranno essere comunicati a determinati soggetti terzi al solo fine di assicurare assistenza in caso di emergenza.