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Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Comune di Roma per la verifica della legittimità, del buon andamento e dell'imparzialità del...

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[doc. web n. 1370369]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Comune di Roma per la verifica della legittimità, del buon andamento e dell´imparzialità dell´attività amministrativa - 7 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g ), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere presentata dal Comune di Roma in data 18 aprile 2006 (prot. 10495) in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari non considerati nello schema tipo di regolamento predisposto dall´Anci per i comuni, sul quale l´Autorità si era espressa positivamente il 21 settembre 2005;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Il Comune di Roma ha chiesto il parere del Garante in ordine alla necessità di trattare taluni dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico non considerata nello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall´Anci per i comuni, sul quale l´Autorità si era espressa positivamente il 21 settembre 2005.

In particolare, la richiesta di parere riguarda il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico concernente la verifica della legittimità, del buon andamento, dell´imparzialità dell´attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge ai soggetti pubblici unzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (art. 67, comma 1, lett. a), del Codice ).

Il Comune ha rappresentato la necessità di trattare dati sensibili e giudiziari anche nell´ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge, con particolare riferimento ai compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei propri organi in ordine alla conformità dell´azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (art. 97 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 ).

Il Comune ha altresì identificato taluni dati sensibili e giudiziari, nonché operazioni su di essi eseguibili, per il perseguimento della suddetta finalità di rilevante interesse pubblico.

OSSERVA:

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari finalizzato all´espletamento di attività di controllo e ispettive è già contemplato nella scheda n. 33 del citato schema tipo di regolamento per i comuni. In tale scheda sono indicati i tipi di dati e di operazioni per il perseguimento di determinate finalità, tra le quali figurano quelle riguardanti l´accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento ai dati personali relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo e sindacato ispettivo (art. 67, comma 1, lett. b) ).

Valutate le circostanze che sono state rappresentate risulta lecito che il Comune di Roma possa trattare dati sensibili e giudiziari anche al fine di verificare la legittimità, il buon andamento, l´imparzialità dell´attività amministrativa, nonché la rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali siano, comunque, attribuite dalla legge al comune funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (art. 67, comma 1, lett. a), del Codice ).

Risulta altresì lecito che il Comune di Roma possa trattare i soli dati idonei a rivelare l´origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali o di altro genere, lo stato di salute sia dell´interessato, sia dei familiari del dipendente, nonché dati di carattere giudiziario.

Su tali dati di carattere personale potranno essere inoltre eseguite unicamente le operazioni ordinarie di trattamento elencate nello schema tipo dell´Anci, nonché eventuali operazioni di comunicazione nei limiti previsti dalla legge.

Il Garante esprime parere favorevole alla richiesta di parere del Comune di Roma a condizione che siano rispettate le predette indicazioni in ordine ai tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili in relazione alla finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 67, comma 1, lett. a), del Codice, indicazioni cui l´amministrazione richiedente è tenuta a conformarsi qualora intenda provvedere nel senso sopraindicato.

In ogni caso, i dati personali utilizzati e le operazioni del trattamento compiute devono risultare comunque indispensabili rispetto alla finalità perseguita nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice ).

Qualora altri enti locali, in relazione alla specifica attività svolta, intendano perseguire la finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 67, comma 1, lett. a), del Codice, nonché trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del presente provvedimento, essi potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all´Autorità il parere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 154, comma 1, lett. g), del Codice, esprime parere favorevole sul trattamento indicato dal Comune di Roma, nei limiti delle tipologie di dati sensibili e giudiziari identificati, nonché delle operazioni eseguibili, indispensabili per il perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 67, comma 1, lett. a ), a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nel presente parere;

b) delibera altresì che gli altri enti locali, che in relazione alla specifica attività svolta intendano trattare i dati sensibili o giudiziari per la finalità di rilevante interesse pubblico oggetto del presente provvedimento, potranno adottare o integrare i propri atti regolamentari al fine di poter effettuare lecitamente tali trattamenti di dati senza dover chiedere singolarmente all´Autorità il parere ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2 del Codice, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il presente parere.

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti     

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli