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Opposizione al trattamento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Centrali rischi private > Opposizione al trattamento

Alla luce dei criteri fissati dal Garante nel provvedimento generale del 31 luglio 2002, i dati relativi a ritardi nei pagamenti di rate di un finanziamento possono essere conservati presso gli archivi di una "centrale rischi" privata per un periodo di tempo non superiore ad un anno dall´intervenuta estinzione del finanziamento senza perdite, pendenze o debiti residui [fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi].

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067798]


È infondata la domanda di opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati conservati negli archivi di una "centrale rischi" privata, iscritti su segnalazione della finanziaria che ha concesso i finanziamenti, ove sia accertato che nel corso dello svolgimento dei rapporti si sono verificati notevoli ritardi di pagamento e persistono posizioni di "sofferenza" relativamente a varie rate.

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1075356]


Ove il ricorrente, che ha ottenuto un finanziamento per l´acquisto di un bene rivelatosi affetto da gravi vizi, interrompa il rimborso delle rate residue, revocando espressamente il consenso al trattamento dei dati relativi al finanziamento da parte della società finanziaria, in particolare opponendosi alla loro comunicazione alle "centrali rischi" private, costituisce misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato - unitamente alla sospensione della visualizzazione e della diffusione dei dati sul circuito finanziario/creditizio, spontaneamente richieste dalla società a dette "centrali" - la sospensione temporanea della comunicazione alle "centrali rischi" di altri dati personali relativi al rapporto in corso, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del Garante e per il solo tempo intercorrente fino alla data in cui siano operativi i nuovi presupposti del trattamento risultanti dai provvedimenti dell´Autorità attuativi delle disposizioni introdotte dal d.lg. n. 467/2001 e dal connesso codice deontologico per le "centrali rischi".

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1080538]


È legittima la conservazione per la durata di un anno dei dati relativi a ritardi o mancati pagamenti, da parte della "centrale rischi privata", alla quale gli stessi siano stati comunicati dalla società che ha concesso il finanziamento. Secondo quanto stabilito dal Garante nel provvedimento generale del 31 luglio 2002, infatti, tali dati possono essere cancellati solo una volta che sia trascorso il termine indicato il quale decorre o dalla regolarizzazione dei ritardi, se avvenuta nel corso del rapporto, ovvero dalla estinzione anche anticipata del rapporto stesso purché avvenuta senza perdite, debiti residui o pendenze (nella specie il Garante ha respinto la domanda avanzata nei confronti della finanziaria tesa ad ottenere, per il suo tramite, la cancellazione della posizione del ricorrente dagli archivi di una "centrale rischi" privata) [fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi)]

  • Garante 26 novembre 2003 [doc. web n. 1083496]


In ordine all´opposizione per motivi legittimi espressa dall´interessato, mediante revoca del consenso precedentemente manifestato, al trattamento dei dati che lo riguardano da parte di una "centrale rischi" privata in relazione a un finanziamento ancora in corso e ad un altro estinto per cessione a società di recupero crediti da circa due anni, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati relativi ai rapporti di finanziamento e della conseguente visibilità nella banca dati, nelle more dell´adozione del codice deontologico previsto in materia dall´art. 20, comma 2, lett. e) del d. lg. n. 467/2001 e dei connessi, eventuali provvedimenti del Garante attuativi di detto decreto e del citato codice deontologico. Ove la "centrale rischi" adotti spontaneamente tale misura, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato dall´interessato al Garante.

  • Garante 5 dicembre 2003 [doc. web n. 1084766]
  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1084623]
  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084416]
  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084806]


Costituisce misura congrua a tutela dei diritti dell´interessato, che si sia opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano da parte di una "centrale rischi" privata in relazione ad un rapporto di finanziamento, revocando il consenso precedentemente manifestato, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati in questione e della conseguente visibilità nella banca dati stessa, nelle more dell´adozione del codice deontologico in materia previsto dall´art. 20, comma 2, lett. e) del d.lg. 467/2001 e dei connessi, eventuali, provvedimenti del Garante attuativi del citato decreto e del Codice deontologico stesso. Nel caso in cui la "centrale rischi" adotti spontaneamente tale misura, il ricorso al Garante va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 5 dicembre 2003 [doc. web n. 1085692]
  • Garante 10 dicembre 2003 [doc. web n. 1085559]


Va dichiarato non doversi provvedere sull´istanza di opposizione al trattamento dei dati, allorché una "centrale rischi" privata, nel corso del procedimento, assumendo ogni responsabilità al riguardo, affermi di non detenere informazioni sul ricorrente.

  • Garante 9 dicembre 2003 [doc. web n. 1085075]


In relazione all´opposizione per motivi legittimi espressa dall´interessato, mediante revoca del consenso precedentemente manifestato, al trattamento dei dati che lo riguardano da parte di una "centrale rischi" privata, vanno cancellate le posizioni relative a finanziamenti il cui andamento sia stato regolare e che risultino conclusi da oltre un anno. In tale ipotesi, la permanenza dei dati negli archivi della "centrale" non risulta più giustificata stante l´opposizione e tenuto conto del tempo trascorso dall´estinzione senza ritardi o pendenze. Ne consegue che il ricorso sul punto dovrà essere accolto (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento generale del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 10 dicembre 2003 [doc. web n. 1085559]


Va dichiarato non doversi provvedere sull´istanza di opposizione al trattamento dei dati, allorché una "centrale rischi" privata, nel corso del procedimento, assumendo ogni responsabilità al riguardo, affermi di non detenere informazioni sul ricorrente.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085402]
  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085424]


L´opposizione per motivi legittimi espressa dall´interessato all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano da parte di una "centrale rischi" privata, per effetto dell´intervenuta revoca del consenso precedentemente manifestato, priva il trattamento del presupposto idoneo a legittimarlo, ai sensi dell´art. 20 della legge n. 675/1996 (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1084623]
  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084416]
  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084806]


Il consenso, rilasciato dall´interessato alle banche o alle società finanziarie aderenti al sistema di rilevazione del rischio creditizio per la trasmissione, alle "centrali rischi" private, di informazioni afferenti ai rapporti di finanziamento, è revocabile. Pertanto, nell´ipotesi in cui l´interessato, a seguito di detta revoca, si opponga all´ulteriore trattamento, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti del ricorrente ed in luogo dell´integrale cancellazione delle informazioni, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei predetti dati e della conseguente loro visibilità all´interno delle banche dati gestite dalle "centrali rischi" private (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e del connesso provvedimento del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085435]