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Autorizzazione al trattamento di dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci della Società cattolica di assicurazione coop. a r. l. -...

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[doc. web n. 1433954]

Autorizzazione al trattamento di dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci della Società cattolica di assicurazione coop. a r. l. - 28 giugno 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l´art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell´art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell´osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Vista la richiesta di rinnovo dell´autorizzazione al trattamento dei dati sensibili presentata dalla Società cattolica di assicurazione coop. a r.l., ai sensi dell´art. 41, del Codice, con particolare riferimento alle operazioni di raccolta e di conservazione dei dati;

Considerato che una parte dei trattamenti effettuati da tale società era disciplinata dall´autorizzazione generale n. 5/2005, rilasciata da questa Autorità, la quale era applicabile anche alle attività di assicurazione (Capo I) e che una restante parte è stata autorizzata da questa Autorità con specifico provvedimento del 29 dicembre 2005, efficace fino al 30 giugno 2007;

Visto l´articolo 10 dello statuto della Società cattolica di assicurazione coop. a r.l., il quale presuppone l´ammissione dei soli soci che professano la religione cattolica e che manifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche;

Considerato che tale previsione statutaria comporta un trattamento dei dati sensibili non previsto espressamente dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell´art. 40, del Codice;

Vista la nuova autorizzazione generale n. 5/2007, che sostituisce la n. 5/2005;

Considerato che il Garante si è riservato di prendere in considerazione specifiche richieste di autorizzazione il cui accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali, come ribadito nel Capo VI, punto 4) della medesima autorizzazione n. 5/2007;

Ritenuto che il trattamento effettuato dalla Società cattolica di assicurazione coop. a r.l. e oggetto della richiesta di autorizzazione è limitato alla fase precedente all´ammissione dei soci, evidenzia un aspetto del tutto particolare ed è stato autorizzato negli anni precedenti dal Garante anche in ragione dello scopo mutualistico evidenziato all´articolo 3 del citato statuto;

Ravvisata l´opportunità di disciplinare il trattamento oggetto di autorizzazione in base alle medesime condizioni contenute nell´autorizzazione n. 5/2007;

Visto l´art. 167, comma 2, del Codice che sanziona la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto l´art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all´Allegato B al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l´art. 41 del Codice;

Visti gli atti d´ufficio;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

AUTORIZZA

Società cattolica di assicurazione coop. a r. l. a trattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci, limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili e pertinenti per l´applicazione dell´articolo 10 dello statuto citato in premessa e per le sole finalità di applicazione di tale disposizione.

La presente autorizzazione viene rilasciata alle medesime condizioni previste dall´autorizzazione generale n. 5/2007.

Roma, 28 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1433954
Data
28/06/07

Argomenti


Tipologie

Autorizzazione