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Pubblicità telefonica

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > Pubblicità telefonica

Nell´ambito del servizio "GratisTel", che offre la possibilità di effettuare telefonate gratuite interrotte da messaggi pubblicitari, anche i dati relativi alle utenze chiamate sono oggetto di trattamento da parte della società che gestisce il servizio "GratisT S.r.l.". Pertanto, gli abbonati chiamati tramite "GratisTel" devono essere informati e messi in grado di esprimere consapevolmente le loro scelte in ordine ai trattamenti dei dati a scopo pubblicitario, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12 della legge n. 675/1996 e dall´art. 10 del d.lg. n. 171/1998. La natura privata della conversazione, infatti, non preclude l´applicazione delle garanzie previste in materia di trattamento dei dati personali e di sistemi pubblicitari di chiamata.

  • Garante 13 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 54 [doc. web n. 30899]


Con riferimento al servizio "Gratis Tel", che offre la possibilità di effettuare telefonate gratuite interrotte da messaggi pubblicitari, la società che fornisce il servizio - GratisT S.r.l. - deve rendere facilmente accessibile agli interessati/sottoscrittori un elenco costantemente aggiornato degli inserzionisti, recante gli estremi identificativi dei titolari e dei responsabili del trattamento, al fine di consentire un agevole esercizio dei diritti riconosciuti dall´art. 13 della legge n. 675/1996.

  • Garante 13 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 54 [doc. web n. 30899]


L´invio, da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione, di sms a contenuto promozionale su un´utenza telefonica mobile è illegittimo ove non risulti preventivamente acquisito il consenso informato del destinatario (fattispecie relativa all´invio di sms con i quali erano pubblicizzati servizi e concorsi a premio, per accedere ai quali era richiesto un onere aggiuntivo o un costo per la clientela).

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 151 [doc. web n. 1066001]