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Servizi di posta elettronica ibrida epistolare

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > Servizi di posta elettronica ibrida epistolare

L´utilizzatore/abbonato al servizio di posta elettronica ibrida epistolare (p.e.i.e.) si configura come il "titolare" del trattamento, cui spettano i poteri e le responsabilità concernenti la trattazione dei dati personali contenuti nelle comunicazioni. Ciascun organismo che opera in tale settore (quale la Poste Italiane s.p.a. od altre società) può invece svolgere - ciascuno singolarmente, o anche congiuntamente, in caso di suddivisione dei compiti (v. art. 8, comma 4 della legge n. 675/1996) - il ruolo del "responsabile" del trattamento, ove con atto scritto venga designato a sovrintendere ai trattamenti connessi alla ricezione dei messaggi inviati dal titolare, alla loro conversione su supporto cartaceo ed al successivo imbustamento.

  • Garante 19 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 117 [doc. web n. 41941]


Ricade nel campo di applicazione della legge n. 675/1996 il trattamento dei dati personali effettuato dagli operatori del servizio di posta elettronica ibrida epistolare (p.e.i.e.), che prevede l´invio da parte del cliente di un messaggio di posta elettronica all´operatore p.e.i.e., il quale lo trasmette ai propri centri, collegati in rete per via telematica, dove il messaggio viene convertito su supporto cartaceo ed imbustato per il successivo inoltro. Tali operazioni, infatti, sebbene effettuate in via temporanea e mediante ricorso a tecniche di cifratura, comportano trattamento di dati personali, secondo la definizione offerta dall´art. 1, comma 2, lett.. c), della legge.

  • Garante 19 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 74 [doc. web n. 40169]