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Anagrafe e stato civile

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Anagrafe e stato civile

Ai sensi del combinato disposto dell´art. 27 della legge n. 675/1996 e dell´art. 34 del d.P.R. n. 223/1989, l´ufficiale dell´anagrafe può rilasciare - anche periodicamente - elenchi di iscritti all´anagrafe della popolazione residente solo alle amministrazioni pubbliche, che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1); al contrario, tali elenchi non possono essere rilasciati in favore di privati, ai quali i dati anagrafici possono essere comunicati in forma anonima ed aggregata, qualora ne sia fatta richiesta per fini statistici e di ricerca e il Comune disponga di idonee apparecchiature (art. 34, comma 2).

  • Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 4, pag. 72 [doc. web n. 42200]


Secondo la normativa sugli atti anagrafici, l´ufficiale di anagrafe deve rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, soltanto i "certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia" degli iscritti (art. 33 del d.P.R. n. 223/1989), e può comunicare i dati, in forma aggregata ed anonima, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca; può, infine, rilasciare elenchi degli iscritti alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 223/1989). Considerato che, ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, i soggetti pubblici possono comunicare dati personali a privati solo quando tale operazione è prevista da puntuali norme di legge o di regolamento, risulta legittimo il diniego opposto da un Comune alla richiesta di un partito politico di ottenere l´elenco dei "capi famiglia" residenti nel territorio comunale, corredato dei relativi indirizzi.

  • Garante 3 settembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 137 [doc. web n. 41730]


Gli schedari istituiti a norma dell´art. 67 del d.P.R. n. 200/1967 (c.d. "anagrafe consolare") debbono ritenersi pubblici in quanto contenenti notizie che, essendo acquisite dai singoli uffici consolari per il tramite delle dichiarazioni rese dai cittadini che trasferiscono la residenza all´estero, vanno considerate anch´esse pubbliche alla stregua di quanto previsto dall´art. 1, comma 12 della legge n. 470/1988. Inoltre, poiché tali schedari costituiscono, ai sensi dell´art. 1 del d.P.R. n. 323/1989, parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge n. 1228/1954, si deve ritenere che i dati anagrafici in essi contenuti siano conoscibili, oltre che dietro apposita richiesta di certificazione avanzata ex art. 67, comma 2 del d.P.R. n. 200/1967, anche in base agli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 223/1989.

  • Garante 18 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 21 [doc. web n. 39636]


Fatta salva la particolare disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi posta dalla legge n. 241/1990, la cui perdurante applicabilità non è pregiudicata dalle disposizioni contenute nella legge n. 675/1996 e nel d.lg. n. 135/1999, non è possibile comunicare o diffondere a privati i dati personali provenienti dagli archivi anagrafici al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla normativa di settore (v. artt. 32 e 34, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 223/1989).

  • Garante 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 21 [doc. web n. 40229]


La legge n. 675/1996, recante norme in materia di protezione dei dati personali, non ha modificato direttamente la normativa relativa ai registri dello stato civile e alla disciplina degli atti anagrafici, ne ha introdotto ulteriori divieti di rendere conoscibili le informazioni in questione, ma ha previsto che le amministrazioni e gli enti pubblici, in un quadro di maggiore trasparenza, possono diffondere i dati personali da essi detenuti quando ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento rispettando, peraltro, il limite e le modalità previste dalla specifica disciplina di settore (art. 27, comma 3).

  • Garante 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 21 [doc. web n. 40229]


Non risultano compatibili con la disciplina anagrafica vigente e, conseguentemente, con i principi posti dall´art. 27 della legge n. 675/1996, sia la libera consultazione diretta delle anagrafi (attraverso, ad esempio, l´interrogazione individuale o di massa di qualsiasi dato contenuto negli archivi), sia una loro indifferenziata interconnessione con le banche dati del soggetto che richiede le informazioni.

  • Garante 26 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 15 [doc. web n. 39300]


Gli archivi anagrafici non permettono un prelevamento diretto dei dati, fuori dai casi espressamente consentiti; inoltre, i dati anagrafici, a parte le certificazioni rilasciabili a chiunque ne faccia richiesta, possono essere comunicati all´esterno solo a pubbliche amministrazioni e per "esclusivo uso di pubblica utilità" (art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 223/1989).

  • Garante 20 giugno 2000, in Bollettino n. 13, pag. 11 [doc. web n. 40441]