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Rigetto del ricorso e compensazione delle spese

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Spese del procedimento > Rigetto del ricorso e compensazione delle spese

La decisione di infondatezza del ricorso non preclude al Garante l´esercizio del discrezionale potere di compensare, anche totalmente, le spese del procedimento.

  • Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 13 [doc. web n. 29964]
  • Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 16 [doc. web n. 29960]


Anche in caso di rigetto del ricorso, il Garante può ravvisare giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti.

  • Garante 2 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 23 [doc. web n. 1064895]


Il Garante può disporre la compensazione delle spese del procedimento instaurato con ricorso, anche nel caso in cui il titolare del trattamento abbia tempestivamente riscontrato tutte le richieste formulate dall´interessato già in risposta alla sua istanza preventiva (nel caso di specie il titolare del sito Internet, dal quale erano state trasmesse alcune e-mail aventi contenuto promozionale, ha risposto alla richiesta dell´interessato di conoscere origini e modalità del trattamento, assicurando l´avvenuta cancellazione dei dati, anteriormente alla proposizione del ricorso al Garante).

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 85 [doc. web n. 1065872]