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Titolari di cariche elettive e di incarichi dirigenziali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Regimi particolari di pubblicità degli atti > Casi particolari > Ordini professionali > Titolari di cariche elettive e di incarichi dirigenziali

La legge n. 675/1996 non ha modificato le disposizioni della legge n. 441/1982 sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di alcune cariche elettive o direttive che, per effetto della legge n. 127/1997, trovano applicazione anche nei confronti del personale dirigenziale - o equiparato - delle amministrazioni pubbliche.

  • Garante 14 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 15 [doc. web n. 42228]


Il regime di pubblicità della situazione patrimoniale relativa al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche - come stabilito dal combinato degli artt. 17, comma 22 della legge n. 127/1997 e 12 della legge n. 441/1992 - non fa sorgere l´obbligo di pubblicare i dati patrimoniali relativi a tali soggetti, né il diritto di conoscere il contenuto dei loro cedolini dello stipendio, nei quali possono essere contenute informazioni di vario genere (multe disciplinari, pignoramenti, cessioni di stipendio, ecc.), alcune delle quali aventi anche natura "sensibile" (sussidi di cura, iscrizione sindacale, ecc.). Ne consegue che il diritto attribuito al consigliere comunale dall´art. 31, comma 5 della legge n. 142/1990 di accedere ai documenti formati dalla pubblica amministrazione di appartenenza e a qualsiasi notizia od informazione utili ai fini dell´esercizio delle funzioni consiliari può, con riferimento alla materia in esame, essere altrimenti soddisfatto attraverso la pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti (v. leggi n. 142/1990 e n. 127/1997 citate), l´esame dei contratti collettivi e l´accesso alle deliberazioni e alle determinazioni, concernenti indennità e altri emolumenti corrisposti, adottate dall´Amministrazione a favore dei dipendenti.

  • Garante 8 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 7 [doc. web n. 40369]