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Rivenditore di servizi telefonici

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Titolare, responsabile, incaricato > Casi particolari > Rivenditore di servizi telefonici

Va ritenuto autonomo titolare del trattamento il rivenditore di servizi telefonici che, in base alle clausole del contratto stipulato con il gestore, non sia qualificabile come dipendente di questi, né faccia parte della sua struttura imprenditoriale (nella specie, il rivenditore non risultava neppure legato da un vincolo di esclusiva con il gestore).

  • Garante 26 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 59 [doc. web n. 1066220]